FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

 Allegato 1

1. Anticipazioni sanità

All’articolo 4 (Finanziamento provvisorio alle Regioni) del decreto legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il seguente periodo:

«All’articolo 1, comma 184 lett.d) della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono abrogate le parole <e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, >»

Motivazioni

L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi ed oneri aggiuntivi.  Resta comunque assicurato il meccanismo di verifica degli adempimenti regionali concordati e le eventuali sanzioni.

In particolare si chiede l’abrogazione di parte della lett.d) svincolando l’erogazione di materia di sanità dagli altri adempimenti riguardanti il d.lgs.56/2000 le cui difficoltà di applicazione vanificherebbero la possibilità di anticipazione del 95% del nuovo finanziamento.

 

2. Modifiche al d.lgs.56/2000

 

Al decreto legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

“Articolo 4 bis (Modifiche concernenti il decreto legislativo 56/2000)

1.     Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)     all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: A) dopo le parole <Per l'anno 2004> aggiungere le parole <e per l’anno 2005>. Dopo la parola <rideterminate,> aggiungere la parola <rispettivamente,>. Dopo le parole <entro l'11 agosto 2004> aggiungere le parole <ed entro l’11 agosto 2005>.

b)    all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c)     all’articolo 6, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge  15 marzo 1997, n.59, ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.»;

d)    all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

e)     all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2005».

2.     All’articolo 1, comma 58, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     prima della parola <integra> sono inserite le seguenti parole <,a decorrere dall’anno 2006,>;

b)     le parole <luglio 2005>, sono sostituite con le parole <luglio 2006>.

3.     All’articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     le parole <anno 2004> sono sostituite con le parole <anno 2005>;

b)    dopo la parola <soppresso> sono inserite le parole <a decorrere dal 2006>.”

Motivazioni.

Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000 l’emendamento prevede una ulteriore proroga, per tutto il 2005, delle risorse statali da trasferire alle Regioni per la gestione degli interventi loro conferiti in ottemperanza alle disposizioni previste dalla riforma Bassanini.

Inoltre viene effettuato il differimento al 2006 dell’integrazione nei trasferimenti soppressi ex. D.lgs. 56/2000 del fondo asili nido e del fondo a recupero perdita di entrate regionali per accisa benzina/tassa automobilistica, che quindi anche per il 2005 si chiede vengano erogati a titolo di trasferimento.

Prevede la proroga dei meccanismi di garanzia.

3. Copertura disavanzi sanitari 2001 per le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sardegna

Al decreto legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il seguente articolo 4 ter:

“Articolo 4 ter (Disavanzi sanitari anno 2001)

“Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso ai finanziamenti integrativi del FSN a carico dello Stato, per l’anno 2001, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorchè gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.”

Motivazione:

E’ necessario introdurre una norma che possa sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna).

In sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure delle Regioni che danno luogo alla copertura dei disavanzi anche su base pluriennale.

Del resto, visto il contesto, non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef e Irap.

4. In materia di espropriazione per pubblica utilità in relazione alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie si propone di inserire al ddl di conversione del decreto legge n.314/2004  il seguente emendamento:

“all’articolo 1, comma 1,  del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.390, convertito nella L. 21 dicembre 2001, n.444 e successive modificazioni, le parole “31 dicembre 2004”   sono sostituite dalle parole  “31 dicembre 2005”.

Motivazione

L’emendamento è finalizzato alla proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza, in materia di espropriazione per pubblica utilità inerenti alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie.