FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

INTESA RELATIVA ALLA “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE”- LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 218. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti propone al Governo di stipulare l’intesa in oggetto, sul testo di seguito riportato:

“Lo Stato e le Regioni ribadiscono i principi individuati nella Legge 11.08.2003, n. 218 ed in particolare, la disciplina del comma 3° dell’art. 1 che esplicita il divieto di distorsione della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Le Regioni, nell’ambito delle loro competenze legislative e regolamentari, danno attuazione ai suddetti principi esplicitando il divieto all’utilizzo, per servizio di noleggio con conducente, degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, con la sola eccezione per i servizi ai disabili che non rivestono natura strettamente commerciale.

Qualora si verificassero casi di mancato rispetto di tale principio saranno previste idonee misure volte alla:

-         restituzione del finanziamento ricevuto in quota proporzionale al periodo di utilizzazione ed alla quota di finanziamento ottenuto;

-         assicurazione della separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi a carattere commerciale, così come previsto dal Regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, successivamente modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893 e sancito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422.”

 

Roma, 3 febbraio 2005