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Documento della Conferenza delle Regioni del 22 dicembre

Accesso civico: parere positivo, con osservazioni, sulle linee guida

 

(Regioni.it 3076 - 10/01/2017) Le regioni hanno espresso un parere favorevole, con eccezione della Regione Veneto, sulle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del dlgs 33/2013". Il placet delle Regioni, espresso nella Conferenza Unificata del 22 dicembre, è però condizionato ad alcune osservazioni contenute in un documento che è stato consegnato al Governo.
Si riporta di seguito il testo integrale di tale documento, pubblicato anche nella sezione "Conferenze" del sito www.regioni.it.Osservazioni sulle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del dlgs 33/2013
Punto 13) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valutato lo schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, esprime parere favorevole con l’eccezione della Regione Veneto, condizionato all’accoglimento delle osservazioni di seguito proposte, richiedendo l’immediata costituzione del Tavolo di confronto, al fine di poter al meglio declinare le modalità operative all’organizzazione e alle funzioni delle amministrazioni regionali.
Impatto organizzativo e regolamentazione regionale – Privacy
Riguardo alla parte generale, dedicata alle indicazioni operative generali, si evidenzia il forte impatto organizzativo che le indicazioni comportano e per questo sarà necessario il coinvolgimento e sensibilizzazione degli uffici cui competono i necessari interventi sull’assetto organizzativo. Si evidenzia, inoltre, che le Regioni hanno adottato specifiche normative che regolano l’accesso dei cittadini alle informazioni, delle quali ovviamente occorrerà tenere conto ai fini dell’applicazione delle linee guida. In tal senso, molto utile potrà essere il lavoro nel Tavolo di confronto citato nelle premesse dello schema di provvedimento Da ultimo, condivisa convintamente l’esigenza di indicazioni e linee di condotta univoche fra le varie strutture delle amministrazioni regionali in ordine al diritto di accesso e ai problemi che nascono da rispetto del diritto alla privacy.
Ufficio unico regionale
Quanto alla proposta/possibilità di individuare presso le PA un unico ufficio competente a trattare le richieste di accesso nelle diverse tipologie, dotato di adeguate professionalità, le Regioni devono considerare la molteplicità delle loro funzioni, che richiedono una specifica preparazione anche nel trattamento delle richieste in ordine ai diversi dati o atti. Ferme restando competenze e responsabilità delineate dalla Legge 241/1990 e dal D.lgs 33/2013 (sull’accesso civico), le Regioni valuteranno le soluzioni preferibili, a cominciare dall’evasione delle istanze di accesso generalizzato, per le quali la norma prevede una varietà di uffici cui presentare richiesta. E’ necessario, pertanto che sia consentita la massima flessibilità organizzativa, fermo restando le previsioni di legge. In relazione all’istituzione del registro per le richieste d’accesso, si richiede che questo non rappresenti un obbligo per le amministrazioni, ma una facoltà, potendo registrare le richieste nel registro di protocollo come tutta la restante corrispondenza.
Infine, si richiede di eliminare l'obbligo di pubblicazione del registro nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale, non essendo previsto da nessuna legge e rappresentando adempimenti ulteriori rispetto a quelli, già numerosi, introdotti con disposizioni normative.
Limiti all’esercizio del diritto di accesso in caso di pregiudizio per la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
Per quanto riguarda la parte dello schema di linee guida che tratta specificamente limiti ed esclusioni, benché sia stata espressa generale condivisione e apprezzamento, si ribadisce la necessità di interpretare al meglio la locuzione “la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato”. In particolare, il pericolo ivi prospettato - prevedibile in relazione alla possibilità di “turbative sui mercati valutari e dei capitali”, nonché sugli atti “relativi al fabbisogno del bilancio”, “alla politica fiscale ed alle emissioni di titoli di debito pubblico” – privilegia una interpretazione letterale e, comunque, restrittiva, delle fonti di riferimento (art. 24, comma 6, lett. b, l. 241/1990 e art. 4, comma 1, lett. a del regolamento CE 1049/2001), risultando così riferito esclusivamente alle attività dello Stato e non anche delle altre pubbliche amministrazioni. In merito, è necessario evidenziare che identici “pericoli” possono sussistere anche in relazione alle corrispondenti attività poste in essere dai soggetti pubblici e, segnatamente, dalle Regioni. Particolare delicatezza è richiesta, infatti, in tutte le operazioni riguardanti operazioni finanziarie complesse (contrazione di mutui, emissione di titoli obbligazionari, loro rinegoziazione, ecc.) in cui la divulgazione incontrollata di notizie può facilmente alterare le condizioni di mercato causando gravi danni di tipo economico-finanziario a carico degli enti. Sarebbe quindi auspicabile e opportuno che le linee guida facessero espresso riferimento, oltre che allo Stato, anche ad “altri enti”. Ciò d’altra parte sarebbe coerente con il richiamo, fatto dalla stessa ANAC, all’art 119 Cost. al 3° capoverso del punto “7.5” delle linee guida.


( sm / 10.01.17 )



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