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Agenzie per le imprese

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Agenzie per le imprese: la posizione delle Regioni

(regioni.it) Nella riunione del 15 marzo la Conferenza delle Regioni, presieduta da Vasco Errani, ha approvato un documento sulle “Agenzie per le imprese”. Secondo le Regioni questi enti possono rappresentare “un’occasione per rinnovare i meccanismi di raccordo pubblico/privato, valorizzando il ruolo dei soggetti privati, in una logica di sussidiarietà e innalzando conseguentemente il livello complessivo del servizio alle imprese”. Per questi motivo, si legge nel documento, “le Regioni vedono con favore l’ingresso di tali soggetti”. Il documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it ed il link è: http://www.regioni.it/download.php?id=245950&field=allegato&module=news Si riporta di seguito il testo integrale. Documento sulle Agenzie per le imprese in attuazione dell’art. 38 del dl 112/08, convertito nella legge 133/2008 e del dpr 159/2010  La riforma dello sportello unico attività produttive è accompagnata dall’introduzione delle Agenzie per le imprese, quali nuovi soggetti economici che erogano servizi amministrativi e che dovrebbero agevolare e velocizzare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. L’istituzione delle Agenzie per le imprese rappresenta un’occasione per rinnovare i meccanismi di raccordo pubblico/privato, valorizzando il ruolo dei soggetti privati, in una logica di sussidiarietà e innalzando conseguentemente il livello complessivo del servizio alle imprese. Pertanto le Regioni vedono con favore l’ingresso di tali soggetti. L’articolo 38 della legge 133/2008, così come il D.P.R. 159/2010, lasciano però ancora non chiariti alcuni aspetti della riforma in merito a: 1. funzioni delle Agenzie; 2. procedura di accreditamento e valutazione dei requisiti; 3. controllo e vigilanza. E’ necessario ed urgente pertanto un confronto con il Governo e con l’ANCI in vista della definizione di un apposito Accordo in Conferenza Unificata. 1. Funzioni delle Agenzie La riforma prevede che l’Agenzia possa svolgere: a. funzioni di carattere generale: i. assistenza per l’individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all’esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi (art. 7, comma 5, 2° periodo D.P.R. 160/2010 ); ii. assistenza per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici (art. 7, comma 5, 2° periodo D.P.R. 160/2010); iii. richiesta di accesso agli atti su mandato dell’impresa. Tali funzioni possono comunque essere già rese da professionisti ed associazioni non costituiti in Agenzie. Le associazioni di categoria ed i professionisti possono però candidarsi anche a svolgere le funzioni di sportello unico (“in luogo e a supporto dello sportello”), sia con riferimento al procedimento automatizzato che in relazione al procedimento unico. b. nel procedimento automatizzato: Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività e rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio. Occorre chiedersi che tipo di verifiche deve effettuare l’Agenzia prima di rilasciare la dichiarazione di conformità di una SCIA e che riflessi ha la presenza di tale dichiarazione sull’attività di controllo della Pubblica Amministrazione. A questi interrogativi le norme non danno risposte univoche. Tuttavia, considerando che la SCIA è, per disposizione di legge, espressione di attività liberalizzata e che l’attività del privato può essere iniziata sin dal momento della presentazione della segnalazione, il valore aggiunto che la dichiarazione di conformità può conferire alla SCIA sta nel garantire all’impresa maggiore certezza circa la legittimità del proprio agire. L’Agenzia dovrà così assicurare che:  la SCIA sia regolare e completa  sia verificata la sussistenza di tutti i requisiti e i presupposti sostanziali previsti dalla normativa anche mediante un controllo nel merito della SCIA stessa. Conseguentemente si può ragionevolmente ritenere che la pubblica amministrazione non abbia necessità di inibire l’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/1990. Sarebbe utile una previsione espressa che anticipi gli effetti di cui al comma 4 del medesimo articolo limitando il potere della P.A. di intervenire sin dal momento della presentazione di una SCIA corredata della dichiarazione di conformità. L’emendamento potrebbe essere il seguente: All’articolo 19, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole “comma 6- bis” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159” Per chiarezza normativa si dovrebbe estendere la possibilità per la P.A. di intervenire in ogni tempo non solo al caso di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà false ma anche nel caso di false dichiarazioni di conformità. L’emendamento potrebbe essere il seguente: All’articolo 19, comma 3, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole “atto di notorietà” sono aggiunte le seguenti: “o dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159” La P.A. potrà comunque sempre effettuare controlli sulle dichiarazioni di conformità rese dall’Agenzia che risponde civilmente e penalmente per l’attività posta in essere. E’ indispensabile definire chiaramente e preliminarmente all’applicazione della riforma il sistema dei controlli sulle Agenzie. c. nel procedimento unico:  svolgere attività istruttoria (art. 7, comma 5, 1° periodo D.P.R. 160/2010);  richiedere la convocazione della Conferenza di servizi (art. 7, comma 3, D.P.R. 160/2010);  fornire il supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi – con il consenso del Comune-(art. 7, comma 5, 2° periodo D.P.R. 160/2010); In analogia con l’orientamento espresso in merito alla valenza della dichiarazione di conformità del procedimento automatizzato, occorre conferire adeguato valore giuridico all’istruttoria espletata dalle Agenzie. Pertanto la P.A. competente all’adozione del provvedimento finale non dovrebbe ripetere gli adempimenti già condotti dall’Agenzia ma acquisire le risultanze dell’istruttoria e procedere solo alle valutazioni di propria competenza. E’ necessario però chiarire adeguatamente i conseguenti profili di responsabilità amministrativa e, anche in tale caso, definire chiaramente e preliminarmente all’applicazione della riforma, le modalità con cui si effettuano i controlli sull’attività delle Agenzie. 2. Procedura di accreditamento e valutazione dei requisiti Le istanze di accreditamento devono indicare le attività economiche (classificazione EA), l’ambito territoriale, le attività per le quali ci si vuole accreditare e le amministrazioni competenti. La procedura di accreditamento prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetta le istanze alle Amministrazioni statali competenti per materia ed alle Regioni interessate che effettuano l’istruttoria e formulano le proposte di accreditamento. Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge una funzione di coordinamento. Le Regioni ritengono che, nell’esercizio di tale funzione il MISE debba verificare la completezza documentale dell’istanza e il possesso dei requisiti di carattere generale non dipendenti dalla specifica materia o dal territorio (es. forma giuridica, statuto, polizza assicurativa ecc). Altrettanto può dirsi per la valutazione dei requisiti di indipendenza e terzietà. Le istanze che hanno superato tale prima fase istruttoria vengono inviate alle Regioni ed alle altre Amministrazioni competenti per la valutazione dei requisiti strutturali (dotazioni strutturali, procedure, personale). Relativamente all’accreditamento definitivo è requisito necessario e sufficiente il possesso di:  un certificato di conformità del sistema di gestione UNI EN ISO 9001 relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare (per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione lettera a)  un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 relativo alla erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. (per esercitare attività di attività istruttoria nei procedimenti discrezionali lettera b). Relativamente all’accreditamento provvisorio occorre valutare il possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3 dell’allegato al D.Lgs 159/2010. In tal caso le Agenzie sono autorizzate ad esercitare l’attività, previa prestazione di apposita polizza fideiussoria, per un periodo di 12 mesi, decorso il quale è necessario acquisire il certificato di conformità previsto per la specifica attività. Nella fase iniziale della riforma è possibile soltanto autorizzare le Agenzie per l’attività di attestazione con valore di autorizzazione. 4 Le Regioni concordano di valutare le istanze di accreditamento provvisorio di cui al punto 4, lettera c) dell’allegato al D.P.R. n. 159/2010, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 1. L’istruttoria delle istanze di accreditamento relative ai procedimenti per l’avvio e l’esercizio di attività economiche proprie dei centri di assistenza agricola (di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165), dei centri di assistenza tecnica (di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e degli altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore è effettuata secondo quanto già stabilito nelle procedure di accreditamento regionali. 2. Per la valutazione delle istanze di accreditamento relative ad altre attività si fa riferimento ai seguenti elementi: a. La dotazione di personale dell’Agenzia deve contemplare sia figure con qualifiche e competenze di natura giuridico-amministrativa sia figure di tipo tecnico, generale e specifico per la classe di procedimenti per cui si chiede l’accreditamento. b. In aggiunta all’elenco del personale devono essere adeguatamente descritte l’organizzazione e le procedure interne per lo svolgimento dell’attività. c. L’istanza deve essere corredata da un manuale operativo che descriva, per ciascuna tipologia di procedimento, le modalità utilizzate per l’accertamento formale e sostanziale dei requisiti dichiarati dal soggetto che presenta la SCIA e le risorse strumentali disponibili. L’idoneità della procedura sarà valutata con riferimento alle disposizioni regionali di settore. 3. Controllo e vigilanza La vigilanza sull’attività delle Agenzie è di competenza del Ministero che può adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento, a seguito di procedura attivabile d’ufficio o su segnalazione. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 devono essere definite d’intesa con la Conferenza Unificata le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di vigilanza . Le Regioni propongono che, in analogia alla ripartizioni di funzioni tra MISE e Amministrazioni competenti, il primo effettui il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di carattere generale e quelli di indipendenza e terzietà, mentre ciascuna Amministrazione effettui i controlli a campione sull’attività dell’Agenzia verificando, per ciascuna tipologia di procedimento, il rispetto del manuale operativo. Ciascuna Amministrazione segnala conseguentemente al MISE le risultanze del controllo e le eventuali irregolarità riscontrate. Roma, 15 marzo 2012

( red / 27.03.12 )



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