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STATUTO DEL CINSEDO |
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(Testo
approvato dall’Assemblea del 13 ottobre 2005) |
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Art. 1 |
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(costituzione e sede) |
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E' costituito, con sede in
Roma, il Centro interregionale di studi e documentazione,
denominato "CINSEDO". |
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Art.2 |
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Sono soci del Centro le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 3 |
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(finalità) |
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Il Centro: |
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a) effettua – su richiesta
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di
ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e
ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con
particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze
regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;
b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e
giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza,
la documentazione necessaria all'attività della stessa; |
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c) promuove ricerche,
indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento
regionale italiano e al suo funzionamento; |
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d) cura la diffusione, con
ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti; |
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e) raccoglie, coordina ed
elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette; |
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f) favorisce l'informazione
e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province
autonome; |
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g) collabora con soggetti
pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui
sopra; |
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h) svolge ogni altro compito
affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
Il Centro non ha scopi di lucro. |
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Art. 4 |
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(servizi prestati da
terzi) |
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Il Centro ha facoltà di
prestare la propria collaborazione ad altri soggetti pubblici o
privati, qualora l'Assemblea lo decida e purchè tale
collaborazione non pregiudichi la sua attività nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome.
Il Centro può avvalersi
della collaborazione di Istituti universitari, di Istituti
specializzati e di altri Centri pubblici o privati per ricerche
e studi implicanti professionalità tecnico-scientifiche
specifiche. |
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Art. 5 |
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(prestazioni) |
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Le prestazioni del Centro
nei confronti dei propri associati sono normalmente gratuite.
Nei casi particolarmente rilevanti e di interesse non generale,
potrà essere richiesto un contributo specifico a copertura dei
costi occorrenti. |
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Art. 6 |
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(patrimonio) |
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Il patrimonio del Centro è
costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo
acquisiti. In caso di scioglimento del Centro il patrimonio sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità. |
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Art. 7 |
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(entrate) |
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Le entrate del Centro sono
costituite: |
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a) dai contributi versati
dai soci; |
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b) dai contributi volontari
di soggetti pubblici e privati; |
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c) dalle contribuzioni
erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti
pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta; |
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d) da lasciti e donazioni; |
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e) dal reddito dei beni
costituenti il proprio patrimonio; |
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f) dai proventi di eventuali
attività commerciali esercitate occasionalmente e comunque in
via non principale rispetto all’attività istituzionale.
E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. |
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Art. 8 |
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(organi) |
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Sono organi del Centro: |
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- L'Assemblea dei soci; |
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- il Presidente; |
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- il Collegio dei Revisori. |
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Art .9 |
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(assemblea –
modalità di costituzione) |
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L'Assemblea è costituita dai
Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome,
nella loro qualità di rappresentanti legali delle Regioni e
delle Province autonome. |
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L'Assemblea e' presieduta e
convocata dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in
mancanza dal Presidente in carica più anziano di età. |
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Art. 10 |
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(assemblea –
funzionamento) |
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L'Assemblea è convocata dal
Presidente almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere
convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano
richiesta almeno cinque Presidenti di Regione o Provincia
autonoma oppure il Presidente del Collegio dei Revisori. |
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L'avviso di convocazione
deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e
deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. |
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In caso di impossibilità di
partecipazione, ciascun Presidente di Regione o della Provincia
autonoma di Trento o Bolzano può farsi validamente rappresentare
da persona munita di apposita delega scritta. |
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Per la validità delle
deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno la metà più
uno dei Presidenti di Regione o Provincia autonoma o loro
delegati. |
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Le deliberazioni sono prese
a maggioranza di voti dei presenti. |
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Per modificare lo Statuto è
comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli
aventi diritto. |
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Per deliberare lo
scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio, occorre
il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. |
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Art. 11 |
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(assemblea – funzioni) |
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L'Assemblea: |
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a) elegge, nel proprio seno,
il Presidente e il Vice Presidente del Cinsedo; |
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b) approva lo Statuto del
Centro e le sue modificazioni; |
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c) nomina e revoca il
Direttore generale e il Segretario generale della Conferenza
delle Regioni; |
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d) nomina il Collegio dei
Revisori; |
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e) approva il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo; |
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f) emana gli indirizzi e le
direttive per il funzionamento del Centro; |
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g) fissa le quote sociali; |
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h) approva eventuali
Regolamenti di attuazione dello Statuto; |
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i) determina la Pianta
organica del Centro ed il contratto di lavoro dei dipendenti; |
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l) fissa il trattamento
giuridico ed economico del Direttore generale e del Segretario
generale; |
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m) delibera lo scioglimento
del Centro e la devoluzione del patrimonio; |
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n) decide su ogni altra
attività straordinaria. |
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Art. 12 |
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(Presidente e Vice
Presidente) |
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Il Presidente convoca e
presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione delle decisioni. |
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Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di impedimento. |
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Il Presidente e il Vice
Presidente durano in carica per il periodo stabilito
dall’Assemblea, non superiore comunque a tre anni, e sono
rieleggibili. |
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Art. 13 |
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(Il Direttore generale) |
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Il Direttore del Centro è
nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
Dura in carica cinque anni e può essere confermato. |
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La nomina può essere
revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui e'
avvenuta. |
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Il Direttore ha la legale
rappresentanza del Centro e la firma sociale nei rapporti con i
terzi ed in giudizio.
Egli cura l'attività ordinaria e straordinaria del Centro salvo
diversa espressa previsione del presente Statuto.
Il Direttore e' responsabile della gestione del Centro.
Il Direttore, in particolare: |
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a) predispone, avendone la
responsabilità, tutti gli atti da sottoporre all'esame
dell'Assemblea; |
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b) dirige il Centro,
sovraintende all'attività della struttura organizzativa, ha la
responsabilità delle risorse umane e strumentali in essa
operanti, cura la gestione del personale e lo assume nell'ambito
dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie; |
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c) stipula convenzioni,
accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive
dell'Assemblea; |
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d) affida incarichi; |
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e) coordina l'attività dei
gruppi di lavoro interni al Centro e cura i rapporti con i
consulenti; |
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f) predispone una relazione
sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea unitamente alla
proposta di bilancio preventivo e consuntivo. |
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g)
assicura, in raccordo con il Segretario generale della
Conferenza, che l’attività del Centro sia organizzata con
particolare attenzione a:
-
il monitoraggio
dell’attuazione delle politiche generali definite dalla
Conferenza delle Regioni;
-
il corretto ed efficiente
rapporto tra gli Uffici, la Conferenza e il sistema delle
Regioni, elaborando proposte e interventi atti a determinare
adeguati flussi informativi al sistema delle Regioni.
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Il Direttore del Centro, può
anche essere un dirigente regionale messo a disposizione o
distaccato o comandato ed in tal caso l'Assemblea determina
l'indennità di funzione. |
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Art.14 |
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(Il Segretario generale della Conferenza delle Regioni) |
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Il
Segretario generale della Conferenza è nominato a maggioranza
assoluta dei componenti dell’ Assemblea.
Dura in carica 5 anni e può
essere confermato.
La nomina può essere
revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è
avvenuta. |
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Il Segretario generale è
tenuto a:
-
fornire indicazioni utili
all’attuazione delle politiche generali, in coerenza con le
decisioni assunte dalla Conferenza;
-
assistere il Presidente, il
Vice Presidente e l’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle
funzioni istituzionali ad essi espressamente affidate dalla
Conferenza;
-
curare, in relazione alla
concreta realizzazione delle determinazioni della Conferenza, il
raccordo tra la Conferenza stessa e gli organismi dello Stato e
di altri Enti a carattere nazionale ed internazionale;
-
assicurare interventi volti
ad integrare e implementare l’azione della Conferenza rispetto
allo scenario istituzionale;
-
garantire le relazioni con
gli organi istituzionali, con particolare riferimento al Governo
e al Parlamento per la piena attuazione delle indicazioni
fornite dalla Conferenza avanzando anche adeguate proposte.
Nell’espletamento delle
funzioni di cui sopra il Segretario generale della Conferenza si
attiverà in stretto raccordo e collaborazione con il Direttore
generale del Centro. |
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Art. 15 |
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(Collegio dei Revisori) |
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Il Collegio dei Revisori è
composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica
due anni. |
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Esso provvede al riscontro
degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite
relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le
funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del
codice civile. |
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Art. 16 |
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(collaborazione) |
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Il Centro opera in raccordo
con gli Uffici di Rappresentanza di Roma delle Regioni e delle
Province autonome. |
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Art. 17 |
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(anno finanziario) |
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L'anno finanziario inizia al
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario deve
essere sottoposto all’Assemblea il rendiconto economico e
finanziario. Il testo delle delibere adottate deve essere
inviato agli associati, assieme al rendiconto stesso, entro un
mese dalla data dell’Assemblea. |
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Art. 18 |
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(disposizione finale) |
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Per quanto non espressamente
previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del
Codice Civile in materia di istituzioni di carattere privato. |