Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su decreto "Bersani"

mercoledì 19 luglio 2006


Parere sul Decreto-Legge recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” – del 4 luglio 2006, n. 223

 

 

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

 

 

Il decreto mira ad esercitare le funzioni di “tutela della concorrenza” previste tra le potestà legislative esclusive statali dall’art. 117, lettera e) della Costituzione.

La liberalizzazione è intesa come bene pubblico e come strumento per il rilancio dell’economia, in un contesto europeo costellato da altri Paesi che già da tempo si stanno muovendo lungo la direttrice tracciata dal decreto in menzione.

In tale ottica, lo strumento della liberalizzazione è utilizzato per perseguire politiche economiche e di raccordo con i principi comunitari, e quindi per esercitare le relative potestà legislative di cui all’articolo 117, lettere a) ed e) della Costituzione.

A tale proposito, si rileva che gli artt. 43, 49 e 81 del Trattato CEE vietano le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri, nonché le pratiche commerciali e societarie idonee ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito dell’Unione europea.

Pertanto, pur condividendo in linea di principio il provvedimento, esistono, nel dettaglio, alcuni aspetti che potrebbero comportare effetti meno positivi rispetto a quelli delineati.

Gli aspetti critici sollevati ineriscono a funzioni regionali, per cui si ribadisce la necessità di una piena collaborazione fra Stato e Regioni, affinché questi temi siano risolti in sede di confronto istituzionale e sia in tal modo consentito alle Regioni di esercitare al meglio il proprio ruolo.

Tale luogo di concertazione risulta indispensabile per coniugare le esigenze di tutela della concorrenza (di competenza esclusiva dello Stato) con l’autonomia regionale per quanto riguarda le norme che si riferiscono agli ambiti di competenza delle Regioni.

 

Le Regioni richiedono, pertanto, che gli articoli 13, 30, 31, 32, 33 e 34 del provvedimento, che non sono caratterizzati dal carattere di urgenza, siano stralciati al fine di consentire i necessari approfondimenti e il confronto con le Regioni.

In particolare, in relazione alle norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, articolo 13 del provvedimento, le Regioni richiedono lo stralcio di tale articolo suggerendo di approfondire il complessivo riordino strutturale della materia nell’ambito del disegno di legge delega in materia di servizi pubblici locali già all’attenzione della Conferenza Unificata.

Per quanto riguarda le norme relative al personale, si ritiene più opportuno avviare un confronto su tali aspetti nell’ambito della definizione del disegno di legge Finanziaria per il 2007.

 

Nel merito del provvedimento, i riferimenti alle competenze statali dell’articolo 117 c. 2, introdotti nell’art. 1 del provvedimento, sembrano corretti, salvo il dubbio sui livelli essenziali delle prestazioni. L’unica applicazione concreta di tale ultima competenza sembra quella dell’articolo 3 comma 1 sulla distribuzione commerciale: ma non sembra che le condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi (art. 3) possano configurarsi come livelli essenziali di prestazioni relative a diritti civili e sociali. Ciò può determinare una invasione da parte dello Stato in tutti i campi relativi a produzione e commercializzazione di servizi e prodotti di competenza regionale.

Nell’articolo 3 il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni non sembra infatti corretto per le ragioni suddette. Vale invece il riferimento alla tutela della concorrenza. Al riguardo le Regioni hanno apprezzato che le proprie proposte emendative a tale articolo siano state recepite dal Governo e presentate in sede parlamentare.

 

Nello specifico delle singoli disposizioni d’interesse regionale, le Regioni nell’osservare come la portata degli effetti di buona parte delle disposizioni avrebbero dovuto essere oggetto di un preventivo confronto, formulano le seguenti ulteriori osservazioni e proposte emendative:

 

Articolo 3 –Regole di tutella della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

All’articolo 3, comma 4, le Regioni ritengono necessario introdurre il seguente emendamento:

le parole: “1° gennaio 2007” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2007 nel rispetto delle procedure regionali”;

 

Articolo 4 – Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione del pane

All’articolo 4,  comma 2, si propone il seguente emendamento:

le parole “la dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari” sono sostituite con le seguenti: “la dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico sanitari, prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004 o autorizzazione sanitaria”.

 

Articolo 7 – Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Le Regioni, nel condividere l’obiettivo introdotto dalla norma, ritengono che sarebbe maggiormente rispondente al pubblico interesse ripartire i benefici di cui si tratta tra il diretto interessato all’operazione di alienazione del veicolo e la collettività. Ciò si potrebbe realizzare convertendo circa la metà dell’importo che viene risparmiato in una tassa di scopo finalizzata a reperire fondi da destinare al Trasporto Pubblico Locale.

 

Articolo 12 – Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale

Si richiede conferma che le disposizioni del presente articolo non trovino applicazione per quelle Regioni che abbiano già effettuato le gare ad evidenza pubblica e in cui si sia già definito il relativo contratto di servizio.

 

 

Articolo 18 – Integrazione del Fondo Nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo unico dello Spettacolo

In relazione al Fondo per le politiche sociali le Regioni, pur riconoscendo come un dato positivo l’incremento di 300 milioni di Euro annui per il triennio 2006-2008 della dotazione del Fondo, ritengono che tale somma risulta essere del tutto insufficiente a rafforzare e a migliorare la rete dei servizi sociali e, pertanto, chiedono al Governo di impegnarsi a ripristinare il Fondo nella stessa entità - un miliardo di Euro - erogata nel 2004, con l’incremento del tasso di inflazione.

 

Articolo 19 - Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

In relazione all’articolo 19 relativo alla istituzione dei  Fondi per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, le Regioni, nel richiamare le ripetute sentenze della Corte Costituzionale, richiedono al Governo l’inserimento di una procedura concertativa con le Regioni e gli enti locali, presso la Conferenza Unificata. Si propone la seguente norma da replicare per i tre fondi: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente con propri decreti, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1”.

 

Articolo 22 - Riduzione spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali.

Si prevede la riduzione delle spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali (quelli dell’allegato ISTAT ) del 10% o nei limiti delle disponibilità non impegnate (sono esclusi gli IRCCS, le AO, le AS, gli istituti zooprofilattici). Le somme sono versate al bilancio dello Stato. Per il triennio 2007 – 2009 le previsioni di spesa non dovranno superare l’80% di quelle iniziali del 2006.

Le disposizioni sembrerebbero trovare applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non territoriali regionali secondo il loro dettato (giacché non contemplano alcuna deroga espressa a favore della “sfera regionale”), e sembrerebbero da considerarsi lesive dell’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

In tal senso si richiede un emendamento al fine di escludere chiaramente dall’applicazione di tale norma gli enti che rientrano nella sfera di competenza regionale.

 

Articolo 26 – Contenimento spese enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni

In caso di mancato rispetto del limite di spesa per le Pubbliche amministrazioni inserite nel consolidato della spesa pubblica, saranno ridotti i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo per la misura pari all’eccedenza di spesa rispetto ai conti consuntivi 2005, 2006 e 2007. Gli enti che non ricevono contributi dallo Stato sono tenuti comunque a riversare questa eccedenza al bilancio dello Stato entro il 30 settembre degli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo pari alle eccedenze di spesa risultanti dai consuntivi di cui agli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Non sembrano, quindi, esservi margini che consentano di sostenere che tali eccedenze possono essere restituite all’ente pubblico che ha erogato tali contributi, anche perché la disposizione parla per un verso, solo del bilancio dello Stato (individuandone peraltro il capo e il capitolo specifico) e non dell’ente pubblico che erogato il contributo, e per altro verso, solo di “versamento” e non anche di “restituzione”: formula, quest’ultima, che sarebbe stata comunque impropria, perché gli enti in questione non ricevono contributi a carico del bilancio statale, ma che avrebbe potuto, sia pure forzatamente, supportare un’interpretazione nel senso di un ritorno del contributo al bilancio dell’ente erogante diverso dallo Stato.

Altra e diversa questione è, naturalmente, se una tale disposizione, che, per com’è formulata, impone anche agli enti che hanno ricevuto contributi non statali il versamento delle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi degli anni 2005, 2006 e 2007 al bilancio statale (capo X, capitolo 2961) entro il 30 settembre di ogni anno, possa esser considerata rispettosa o meno dei principi dell’autonomia finanziaria e contabile riconosciuti agli enti regionali e locali e dunque se essa possa superare indenne il vaglio della Corte Costituzionale ove impugnata

 

Articolo 29 – Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

Si prevede che le disposizioni previste non trovano diretta applicazione alle regioni, province autonome, enti locali enti del SSN per i quali costituiscono solo norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Non è chiaro quale sia l’impatto di questa previsione.

 

Articolo aggiuntivo al Titolo II del Decreto 223/2006

Le Regioni hanno confermato la necessità di assicurare la continuità dei trasferimenti per il finanziamento delle funzioni conferite ex Bassanini sono confluite dal 1° gennaio 2006 nel sistema di compartecipazioni regolato dal decreto legislativo 56/2000 relativo al federalismo fiscale (con esclusione delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale).

Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000, l’emendamento prevede uno stralcio di queste risorse dai trasferimenti soppressi e confluiti nelle compartecipazioni erariali ai sensi dell’articolo 6 del 56/2000, e conseguentemente la proroga dei trasferimenti statali per l’adempimento delle funzioni “ex DPCM Bassanini” fino all’entrata a regime dei provvedimenti attuativi dell’articolo 119 della Costituzione (si prevede infatti la fiscalizzazione di tali somme a partire dal secondo anno di attuazione dei provvedimenti).

L’emendamento mira, quindi, ad assicurare le risorse alle Regioni e a ridurre i margini di incertezza sui tempi di erogazione. Si ricorda che per queste risorse non ci sono vincoli limitativi o monitoraggi preventivi all’erogazione dei fondi.

L’emendamento non comporta oneri al bilancio dello Stato. A tal fine propongono di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

 

Dopo l’art. 34, è aggiunto il seguente:

 

34.bis (Proroga dei trasferimenti ai sensi del D.lgs.112/98)

All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133” le parole “dal 1° gennaio 2006” sono sostituite con le parole “dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.”.

 

L’articolo 6 del decreto legislativo 56/2000 risulterebbe così modificato dall’emendamento sopra riportato:

“6. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.”.

 

Norme relative alle Regioni a statuto speciale e Province autonome

Con riguardo all’ambito di applicazione del decreto per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, si ritiene necessario avanzare le seguenti proposte emendative, al fine di tutelare le prerogative statutarie:

Articolo 40 bis

Prima dell’ articolo 41 (Entrata in vigore) è inserito il seguente articolo 40 bis:

“Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome  di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 19 Luglio 2006