Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Fiere: sistemi idonei ed oggettivi rilevazione e certificazione dati

mercoledì 19 luglio 2006


Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi

di rilevazione e certificazione dei dati attinenti

agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche

di qualifica internazionale e nazionale

(Documento del 16 dicembre 2004 coordinato con la modifica introdotta

nella riunione del 19 luglio 2006)

 

 

 

Disposizioni Generali

 

1.      Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo la presente regolamentazione.

2.      La rilevazione e certificazione dei dati è effettuata da società o enti specializzati nel settore fieristico, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Le società o enti predetti devono essere riconosciuti dall’Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano. L’Osservatorio stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il controllo dei certificatori.

3.      La rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale si applica a decorrere dalla data da definirsi.[1]

4.      La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.

5.      La rilevazione e certificazione dei dati ad opera dell’ente/società incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

6.      L’organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

7.      Il certificatore rilascia una copia dell’attestato di certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia all’Assessorato Regionale competente in materia fieristica, entro 90 giorni dal termine della manifestazione.

 

Sistema di rilevazione e certificazione

 

8.      Si intendono per:

 

a)      Espositori diretti:

le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell’area espositiva e pagano l’importo in fattura direttamente all’organizzatore;

b)      Espositori indiretti:

le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;

c)      Partecipazioni collettive:

le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l’area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall’intestatario dello stand;

d)      Nazionalità degli espositori:

si determina in base alla sede sociale dell’impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l’Italia o per  zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all’area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l’importo delle fatture;

e)      Superficie espositiva netta

Superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri;

le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;

f)        Visitatori

Persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione;

i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all’ingresso della manifestazione;

i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno;

i biglietti d’onore e per gli espositori non vanno conteggiati;

g)      Nazionalità dei visitatori:

si determina in base alla scheda di registrazione.

 

 

9.      I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano come segue:

 

espositori diretti:

-         schede di iscrizione;

oppure

-         fatture emesse e ricevute corrispondenti;

 

espositori indiretti:

-         scheda di iscrizione degli espositori diretti;

 

nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

-         schede di iscrizione

 

visitatori:

-         schede di registrazione;

oppure

-         tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;

oppure

-         matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all’entrata della manifestazione;

oppure

-         talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

 

nazionalità dei visitatori:

-         schede di registrazione:

superficie espositiva netta:

-         contratti di esposizione o schede di iscrizione.

 

10.  La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è relativa:

 

-         Al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;

-         Alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:

a)      Produttori;

b)      Distributori;

c)      Filiali italiane di multinazionali;

d)      Associazioni di produzione e distribuzione

e)      Altro;

 

-         Agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;

-         Agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;

-         Al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;

-         Ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per regione di provenienza;

-         Ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;

-         Alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.

 

11.  La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico, predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai soggetti organizzatori.

 

 

Roma, 19 luglio 2006



[1] Modifica introdotta con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 19 luglio 2006