Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Energia: LIBERALIZZAZIONE e RILANCIO RISPARMIO e FONTI RINNOVABILI

mercoledì 19 luglio 2006


PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE  DELEGA AL GOVERNO PER COMPLETARE LA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE E PER IL RILANCIO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2003/54 E 55 2004/67.

 

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

 

 

Rilevato preliminarmente che, alla luce del riparto di competenze stabilito dalla Costituzione, è necessario che il  Governo concordi con Regioni e Province Autonome le politiche energetiche del Paese, sia per garantire lo sviluppo socio economico che per il rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, le Regioni sottolineano come a tal fine appaia ineludibile una politica forte di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili anche attraverso la destinazione di risorse economiche certe ed adeguate al raggiungimento degli obiettivi.

 

Ciò premesso con riferimento al disegno di legge in oggetto le Regioni e le Province Autonome esprimono le seguenti considerazioni e proposte emendative:

 

1)      la proposta di legge è da considerare positivamente in quanto mira a potenziare le infrastrutture energetiche del sistema paese, a migliorare l'approvvigionamento dall'estero per evitare le situazioni di emergenza, a favorire la concorrenza al fine di contenere i costi per i consumatori finali, a mettere in atto strumenti per favorire il risparmio energetico e per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili; dette finalità appaiono peraltro in linea con quelle evidenziate nel documento per l'energia che le regioni hanno elaborato lo scorso mese di maggio;

2)      Tuttavia, da un esame puntuale del testo, si ritiene opportuno apportare delle integrazioni e/o modifiche finalizzate a meglio specificare i seguenti punti principali :

a)      favorire l’inserimento delle infrastrutture, da parte delle popolazioni direttamente interessate, attraverso le misure di compensazione verso il territorio;

b)      aggiornare l'incentivazione attraverso i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica per incrementare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando azioni speculative ed assicurando la tutela del territorio;

c)      razionalizzare i procedimenti autorizzativi con una semplificazione per i piccoli impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili e mantenere la possibilità di effettuare il monitoraggio per impianti di maggiori dimensioni;

considerato inoltre che il testo è stato esaminato a livello tecnico il giorno 27 giugno 2006 e che, nelle due riunioni in sede tecnica presso la Conferenza Unificata (28/06/06 e 05/07/06) sono state oggetto di ampia discussione alcune proposte di modifica come sopra indicato la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al testo proposto dal governo :

 

Proposte di emendamenti (indicate in neretto)

 

Art. 1 comma 2 lettera e)  modificare come segue :

lettera e) ”ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'art. 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004 n. 239, estendendole alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che, ai fini del presente articolo, abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione”;

lettera h) modificare : “promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l’identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza ed economicità e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

 

comma 3 : modificare come segue :

comma 3 “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi relativi al comma 2 lettere e), h) e i) sono sottoposti all’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al parere delle Competenti Commissioni parlamentari. Gli schemi relativi agli altri punti sono comunque sottoposti al parere della Conferenza Unificata nonché delle Competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con le stesse procedure, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

 

 

Art 2

Comma 1 : modificare come segue : “ Il Governo, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1 giugno 2002, n. 120, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; per promuovere lo sviluppo del solare e dei biocarburanti e biocombustibili; per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili ”; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.”

 


Comma 2 :

lettera a) : modificare :”ridefinire ed incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica  . . ..(idem)”

lettera d) : modificare :”prevedere a favore del solare termico e fotovoltaico e dei biocarburanti e biocombustibili la massima semplificazione amministrativa, nonché  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .(idem);

Dopo la lettera d) inserire lettera d1)  "prevedere la massima semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con l’introduzione di criteri di preferenza in caso di richieste concorrenti”.

lettera e) modificare :”prevedere misure incentivanti per impianti nel settore del solare termico e calore da fonti rinnovabili ad uso civile e terziario, anche a valere . . . .(idem).

lettera f) modificare:”adottare forme di coordinamento permanente tra Governo, Regioni ed enti locali per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi e impegni per il riparto delle quote di produzione tra le regioni, nel rispetto e salvaguardia del territorio e del paesaggio, anche mediante misure premiali per il territorio;

 

Dopo la lettera h) inserire lettera i) :”ridefinire i criteri per i periodi di riconoscimento dei certificati verdi tenendo conto anche della competitività commerciale delle varie tipologie di impianto”;

comma 4 : modificare come segue :

comm4 “Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono sottoposti all’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché al parere delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi  . . . . (idem);

 

Modificare l’art. 4 comma 1 come segue :”In attuazione di  . . . . . ., le risorse del fondo di cui all’articolo 3 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni e loro forme associate a favore dei residenti . . . . . (idem)

 

Modificare l'art 6 come segue:

ART. 6

(Modifiche e abrogazioni)

 

1. l'art. 1 comma 58 della legge 239/04 è modificato come segue :

a)      comma 58 “le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono effettuate dall’operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. Per le modifiche significative, come definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, l’operatore deve presentare, alla regione o ad altra autorità competente da questa individuata, una denuncia di inizio lavori allegando il relativo progetto; l’esercizio definitivo delle nuove opere realizzate potrà avvenire dopo la verifica da parte dell’autorità competente. Per le altre modifiche l’operatore è comunque tenuto ad inviare una comunicazione alla stessa autorità.

 

2. A decorrere . . . . .. (idem)

 

 

Si esprime pertanto parere favorevole allo schema di decreto legislativo con l'accoglimento integrale in sede politica delle modifiche proposte.

Si rappresentano inoltre le seguenti raccomandazioni:

La Commissione, in considerazione che la problematica energetica appare per l'Italia di vitale importanza per lo sviluppo economico e che occorre inoltre contenere le emissioni di gas ad effetto serra nel rispetto del protocollo di Kyoto, effettua inoltre le seguenti raccomandazioni al Governo  :

·        di perseguire una seria politica energetica facendo anche riferimento al recente Libro Verde della Commissione europea che auspica una politica energetica comune e condivisa da tutti i paesi membri dell'Unione;

·        di prendere in esame, in tale contesto, la possibilità di elaborare, con urgenza, un piano energetico nazionale, di cui si parla da anni, che possa costituire un riferimento per i futuri Piani Regionali, a completamento del quadro programmatorio in materia energetica, nello spirito di una leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Amministrazioni locali.

·        di tenere conto, nella ripartizione delle quote di cui all’art. 2, comma 2 lettera f), delle iniziative già adottate da singole regioni sia per lo sviluppo di fonti rinnovabili che per la riduzione delle emissioni di CO2;

·        di favorire il potenziamento delle reti di distribuzione di energia elettrica al fine di agevolare l’allaccio degli impianti utilizzanti le fonti rinnovabili;

·        di rivedere al più presto i decreti sul conto energia, per il solare fotovoltaico, prevedendo l’innalzamento dei limiti di potenza ivi contenuti.

 

 

Roma, 19 luglio 2006