Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO E UNIVERSITARIO PARERE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281

giovedì 10 maggio 2007


PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO E UNIVERSITARIO PARERE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281

 

 

Punto 3) Elenco A – Conferenza Stato-Regioni

 

 

            La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle riunioni del 29 marzo e del 18 aprile 2007 ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti formulati in sede tecnica. Nelle riunioni istruttorie dell’11 aprile e del 4 maggio scorsi, le Amministrazioni centrali hanno mantenuto la riserva di accoglibilità dei seguenti emendamenti:

 

 

All’articolo 1

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 “La fase sperimentale prevista dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 4 commi 2 e 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è conclusa. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d. lgs 21 dicembre 1999, n. 517, ed al fine di assicurare la completa integrazione tra l’attività didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia e l’attività assistenziale, sono costituite e dotate di personalità giuridica di diritto pubblico le aziende integrate ospedaliero-universitarie, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ove non esistenti in base a provvedimenti regionali. Alla nomina del direttore generale provvede la regione di intesa con il rettore dell’università, ove non sussistano diverse discipline regionali.”

 

Il comma 2 è abrogato.

 

sopprimere da “.. e secondo….” fino a “…. Agosto 2001”.

 

 

All’articolo 2:

inserire un ulteriore comma 1 bis, di seguito riportato:

I terreni demaniali su cui siano costruite strutture ospedaliere passano in proprietà, cessato il regime demaniale, alle aziende di cui all’art. 1. Del pari, passano in proprietà alle stesse aziende anche le strutture ospedaliere appartenenti al demanio.”


 

L’articolo 3 sostituire integralmente:

Comma 1:

“Con decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Università e della Ricerca, è istituito un osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1”.

 

Comma 2:

L’osservatorio è composto da un rappresentante di ciascuna regione sede di azienda integrata ospedaliero-universitaria costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, ovvero esistenti in base a provvedimenti regionali, da un rappresentate del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca”.

 

 

articolo 7 (abrogazione disposizioni legislative)

 

“ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative previste dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517:

-        art. 2, commi 7 e 8; (non accolto)

 

 

Occorre infine armonizzare il contenuto dall'articolo 8, comma 4 del 517/1999 con le disposizioni di cui all'articolo 2 del DDL.

 

 

            Le Regioni ribadiscono inoltre, gli emendamenti già accolti a livello tecnico nelle riunioni istruttorie.

 


 

            Le Regioni rappresentano alla Conferenza Stato Regioni la necessità di coordinare con il disegno normativo il testo di emendamento in seguito riportato proposto dalla Regione Lazio per definire le disposizioni di trasferimento del patrimonio nei confronti del Policlinico Umberto I:

 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE

“INTERVENTI URGENTI IN MATERIA SANITARIA E UNIVERSITARIA”

 

Art. 1 All’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: “I beni immobili del patrimonio indisponibile dello Stato, comunque in uso alle università statali per le finalità didattiche delle facoltà di medicina e chirurgia, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà alle università stesse. I medesimi beni, se destinati in modo prevalente all’attività assistenziale sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà alle aziende costituite ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del presente decreto.

I beni del demanio dello Stato, comunque in uso alle università statali per le finalità didattiche delle facoltà di medicina e chirurgia, sono concessi in uso gratuito alle università stesse. I medesimi beni, se destinati in modo prevalente all’attività assistenziale, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà alle aziende costituite ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del presente decreto.

I beni del demanio dello Stato, comunque in uso alle università statali e ai policlinici per le finalità didattiche ed assistenziali, nonché  tutti i beni immobili per i quali è in corso di verifica l’interesse culturale sono concessi, a seconda della prevalente finalità, rispettivamente alle università e alle aziende costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto legge;  il concessionario esercita i diritti del proprietario e ne assume gli oneri, nei limi imposti dalla natura demaniale del bene.

La Regione, su proposta del direttore generale delle aziende costituite ai sensi del comma 1 del presente decreto legge, sentito il Rettore dell’Università, individua i beni a prevalente destinazione assistenziale da trasferire alle aziende medesime entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Il Rettore, sentita la Regione, individua con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla costituzione delle aziende di cui al comma 1, i beni a prevalente destinazione didattica da trasferire alle università.

 

 

Roma, 10 maggio 2007