Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Psicoterapia: valutazioni su proposta per l'accesso

giovedì 15 novembre 2007


Valutazioni delle proposte di legge C439 e abbinate, degli On.li Cancrini ed altri e 1856

degli On.li Di Virgilio ed altri, recanti

 

 

“DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA PSICOTERAPIA”.

 

 

 

 

Introduzione

 

In via preliminare le Regioni ritengono la questione delle psicoterapie di  fondamentale importanza nell’ambito delle prestazioni del S.S.N., in rapporto alle evidenze di efficacia in alcuni specifici disturbi psichiatrici (si veda, in particolare, i disturbi dello spettro d’ansia e dell’umore, i disturbi di personalità, i disturbi del comportamento alimentare), alla necessità di definire precisi percorsi e trattamenti da parte dei  servizi sanitari regionali attraverso i servizi specialistici (Dipartimento di Salute Mentale, Servizi per l’infanzia e l’adolescenza,  Servizi di psicologia e di psichiatria di collegamento, Servizi di assistenza agli anziani ed altri ancora, in rapporto alle specifiche organizzazioni regionali in area ospedaliera e territoriale) da prevedere nell’ambito dei LEA, al  coinvolgimento di differenti professionalità e professionisti, secondo le regole definite  dalla Legge  56/89 per l’iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti.

 

 

Aspetti critici rilevati

 

Si evidenziano le seguenti criticità:

 

  1. qualsiasi prestazione sanitaria deve inserirsi in una valutazione di necessità assistenziale e non può quindi essere erogabile né esigibile solo a fronte di una previsione di “possibile giovamento”, non suffragato da una preventiva valutazione diagnostica che definisca la necessità e l’appropriatezza  clinica dell’intervento, anche in relazione al rapporto tra patologia - indicazione - tipologia di psicoterapia- tempi - esiti attesi - valutazione sugli outcome;
  2. tale valutazione, da effettuarsi da parte dei competenti servizi sanitari in relazione all’età del soggetto ed alla patologia da  trattare, prevede una fase di osservazione clinica, di diagnosi e di definizione del piano di trattamento da parte di medici specialisti in psichiatria, anche perché, come accade in molti disturbi psichiatrici,   può spesso prevedere l’erogazione di trattamenti farmacologici in associazione con trattamenti psicoterapici;
  3. non esistono criteri standardizzati ed affidabili per l’accreditamento di professionisti  cui attribuire l’erogazione di tali trattamenti, ove si escluda la sola abilitazione legale, attraverso la ammissione all’Albo specifico da parte dell’Ordine professionale competente, mentre essi possono essere erogati nell’ambito delle strutture del S.S.N., in relazione a criteri di appropriatezza clinica e di priorità assistenziale;
  4. le proposte in oggetto non individuano le eventuali forme di finanziamento aggiuntivo, tenuto conto che si tratterebbe di una spesa elevata e difficilmente controllabile, in  un meccanismo di esternalizzazione dei trattamenti, con forti rischi di inappropriatezza clinica, difficoltà di monitoraggio dei trattamenti e di valutazioni di esito.

 

 

Conclusioni

 

Si ritiene pertanto che le proposte di Legge, pur sollevando un problema importante e complesso che riguarda patologie somatiche e psichiatriche diffuse e di diversa natura , non contengono indicazioni utili ad una coerente regolamentazione di questa tipologia di trattamenti, spesso di lunga durata, il cui percorso (dalla diagnosi alla  prestazione) deve restare sotto la responsabilità dei competenti servizi delle  Aziende Sanitarie  (secondo i modelli organizzativi dei  Servizi Sanitari Regionali).

Si fa inoltre presente che sarebbe opportuna una revisione dei criteri per l’iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti da parte del MIUR (art.4 della Legge n. 56/89), per adeguarli alle nuove evidenze scientifiche che impongono competenze professionali differenziate ed integrate.

 

 

 

 

Roma, 15 novembre 2007