Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: "Fondo Kyoto", modalità per erogazione risorse, il parere

giovedì 28 febbraio 2008


SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE “ MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI SULLE RISORSE DEL FONDO KYOTO, IN ATTUAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1111 DELLA LEGGE N.296/2006 “.

Punto 7) Elenco A Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Considerato che detto schema di decreto è già stato esaminato dalla Conferenza Unificata nella precedente seduta del 14 febbraio 2008, e rinviato per approfondimenti;

Considerato che nelle riunioni successive, a livello tecnico e politico, sono state discusse alcune modifiche tendenti a limitare al solo primo anno le ripartizioni delle risorse per macroaree, nonché ad effettuare una ripartizione regionale delle stesse;

Ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto subordinato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- all’art 4 dello schema di decreto deve esser esplicitamente previsto che :”con successivo decreto, d’intesa con la Conferenza Unificata, le risorse previste al comma 2 lettere a), b), e d) dello stesso articolo vengano ripartite tra le regioni e province autonome sulla base della popolazione e dei consumi di energia elettrica” e venga inoltre previsto che “eventuali eccedenze di risorse di una singola misura vengano utilizzate su altre misure assegnate alla medesima regione o provincia autonoma”.

Si propongono inoltre i seguenti emendamenti:

All’art.4 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti :

comma 2 bis : “entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con la conferenza Unificata, effettua la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2 lettere a), b) e d) sulla base della popolazione e dei consumi energetici”

comma 2 ter : “ Qualora per alcune misure di cui al comma 2 lettere a), b) e d), come ripartite per ogni regione, si verifichino delle eccedenze di risorse, con decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare, queste verranno utilizzate nell’ambito della stessa regione o provincia autonoma sulle eventuali altre misure in base alle richieste ritenute ammissibili”;

Il comma 4 dello stesso articolo va modificato come segue :”Per le successive annualità, con decreti del Ministero . . . . . (idem) . .; Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con la conferenza Unificata, può riarticolare . . . . .(idem)    . .

All’art. 4 aggiungere i seguenti commi

comma 6 : “Su indicazione delle regioni e delle province autonome, la CDP spa può avvalersi degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 12, 14 e 15 del presente decreto. Con tali enti la CDP spa stipulerà autonome convenzioni”.

comma 7 :” In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e Province autonome comunicheranno al Ministero ed alla CDP S.p.A. l’elenco degli enti di sviluppo regionale ovvero delle finanziarie regionali appositamente delegati allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 6”.

All’art. 6 comma 2 modificare i limiti di potenza per impianti eolici e idraulici a 200 KWp; innalzare la potenza fino a 40 KWp per tutti gli impianti fotovoltaici; abbassare la potenza dei motori elettrici a 45 KWe come indicato nella legge 296/06.

All’art. 6 aggiungere infine il seguente comma 3 :

Comma 3 :”Laddove le Regioni e Province autonome si volessero avvalere dell’articolo 4 comma 6, le stesse potranno integrare, per ciclo di programmazione, le prescrizioni allegate al presente decreto con criteri di valutazione aggiuntivi che tengano conto della peculiare specificità territoriale entro i limiti del comma 1112 della legge 296/06. In fase di prima applicazione, le Regioni e Province autonome, entro il termine di pubblicazione della Circolare di cui all’articolo 2 lettera s) comunicheranno al Ministero gli eventuali criteri di valutazione aggiuntivi”.

All’articolo 8 comma 3 aggiungere alla fine :”d’intesa con la conferenza Unificata”.

All’art. 9 comma 2 : Si propone di uniformare le percentuali di agevolazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati (attualmente è previsto il 90% per soggetti Pubblici e 70% per i privati).

All’art 13 comma 1 alla fine aggiungere :”fermo restando quanto stabilito all’articolo 4 comma 6”.

All’art 13 aggiungere il seguente comma 3 :” la CDP spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione”.

Art. 14 comma 2  modificare come segue :”La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare, di cui all’art. 2 lettera s), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana fino al sessantesimo giorno dalla stessa data.

Art 15 : al comma 1 aggiungere la seguente lettera d) :”le domande relative a progetti ricadenti nel territorio delle regioni che si sono avvalse dell’art. 4 comma 6 vengono inviate all’ente indicato dalla stessa regione dopo la scadenza del sessantesimo giorno di cui all’articolo 14, ovvero con le modalità previste dalla eventuale convenzione”.

Articolo 23 comma 4 (commissione tecnica centrale) :  - prevedere che la commissione sia integrata, in fase di istruttoria, dal rappresentante della regione interessata e non prevedere l’unico componente designato dalla conferenza Unificata -  .

 

Roma, 28 febbraio 2008