Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporto pubblico locale: Regioni su sistema risorse

mercoledì 29 aprile 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/033/CR/C4

SISTEMA DELLE RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

nel prendere atto di quanto emerso nelle interlocuzioni con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti in relazione al sistema delle risorse per il trasporto pubblico di interesse

regionale e locale recato dalla legge finanziaria per il 2008,

conferma

il documento da essa approvato nella seduta del 20 marzo 2008 e recante “Linee di indirizzo

generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008 in materia

di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale”, allegato al presente

documento.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

nel rilevare che - a causa della costante riduzione dei consumi di benzina e della

consequenziale costante riduzione della accisa e della connessa compartecipazione delle

Regioni al gettito della stessa - l’equilibrio finanziario delineato dal predetto sistema

previsto dalla legge finanziaria per il 2008 non si è realizzato in concreto per il paradosso,

tra l’altro, che l’aumento dell’utilizzo del trasporto collettivo determina una riduzione

dell’uso dei mezzi privati e conseguentemente dei consumi di carburante che sostengono il

gettito che alimenta il settore del trasporto pubblico regionale e locale,

chiede al Governo

che il predetto sistema delle risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale

recato dalla legge finanziaria per il 2008 sia ridiscusso, nell’ottica di assicurare al trasporto

pubblico di interesse regionale e locale un sistema strutturale, anche basato su meccanismi

diversi da quelli dell’accisa sui carburanti, che garantisca un equilibrio economicofinanziario

tale da dare stabilità al settore e consentirne anche lo sviluppo.

Roma, 29 aprile 2009

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Linee di indirizzo generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge

finanziaria 2008 in materia di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e

locale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano osservano preliminarmente che il

sistema delineato dalla legge finanziaria per il 2008, e segnatamente dall'articolo 1, commi

295 e seguenti, per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale costituisce la prima

misura organica e strutturale direttamente ed in via esclusiva dedicata a tale ambito.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a tale riguardo ritengono

opportuno, a titolo meramente ricognitivo, rendere ancor più evidenti due peculiari aspetti

di siffatta misura organica e strutturale che concorrono a delinearne i fondamenti.

1. Destinazione diretta ed esclusiva, nei confronti del trasporto pubblico di interesse

regionale e locale, del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295

e seguenti della legge finanziaria 2008.

Va osservato, in primo luogo, che le norme che la compongono dispongono espressamente

ed inequivocabilmente la loro diretta ed esclusiva destinazione nei confronti del trasporto

pubblico di interesse regionale e locale. Non vi è quindi spazio alcuno, sia sotto il profilo

semantico che sotto quello logico-sistematico, per ipotesi interpretative di diverso avviso.

In secondo luogo, va ricordato che l'impianto normativo di cui si tratta è frutto, oltre che

dell'iniziativa regionale, dapprima di un fitto e proficuo lavoro congiunto tra le Regioni ed il

Governo e, successivamente, del sostegno di entrambi nella fase parlamentare.

Il tutto con la finalità, integralmente realizzata, di giungere, in piena condivisione, alla

adozione di siffatto impianto normativo. Condivisione peraltro confermata anche

dall'assenza di qualsivoglia impugnazione delle norme di cui si tratta per violazione delle

prerogative regionali costituzionalmente garantite. Pertanto, anche sotto il profilo storicoricostruttivo,

non vi è spazio alcuno per ipotesi interpretative di diverso avviso.

2. Capacità del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295 e

seguenti della legge finanziaria 2008 di sostenere il settore del trasporto pubblico di

interesse regionale e locale (prescindendo quindi da interventi esterni al sistema

stesso), inclusi gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro

degli addetti al settore.

E' noto infatti che i reiterati interventi finanziari pubblici che in tale tematica vi sono stati

hanno avuto la loro causa nella inidoneità strutturale del sistema economico del trasporto

pubblico di interesse regionale e locale a rinvenire in sé stesso le risorse di cui necessita e, al

contempo, nella assenza o insufficienza della immissione delle risorse finanziarie pubbliche

previste per legge.

Gli interventi tampone che nella tematica dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di

lavoro degli addetti al settore vi sono stati negli anni, se da un lato sono stati resi inevitabili

da siffatte deficienze, dall'altro hanno contaminato un contesto che naturalmente dovrebbe

vedere la risoluzione delle proprie questioni esclusivamente nell'ambito, squisitamente

giuslavoristico, del rapporto tra imprenditori e lavoratori.

Orbene, l'impianto normativo recato dalla legge finanziaria 2008, conferendo al sistema

economico del trasporto pubblico di interesse regionale e locale la capacità di autosostenersi

integralmente - proprio in quanto il sistema delle risorse che la legge finanziaria 2008

prevede è destinato in via esclusiva al trasporto pubblico di interesse regionale e locale

- consente di ricondurre il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli

addetti al settore nel suo alveo naturale, con ciò evitando qualsiasi tentativo di

coinvolgimento finanziario delle regioni su tale tema.

In buona sostanza, gli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore saranno composti

esclusivamente nel loro contesto, come peraltro avviene in ogni altro ambito.

Conclusioni

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le presenti linee generali

di indirizzo affinché ciascuna Regione le faccia proprie e le rispetti e faccia rispettare nei

rapporti che ad essa fanno capo.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano chiedono al Governo di esprimere

la propria condivisione sulle presenti Linee generali di indirizzo.

20 marzo 2008

290409_odg_trasportopubblicolocale.pdf