Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice amministrazione digitale: emendamenti Regioni- Autonomie locali

giovedì 8 luglio 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Anci

Upi

Uncem

10/056/CU3/C2

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI, DELL’ANCI,  DELL’UPI E DELL’UNCEM

SU

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELLA DELEGA CONTENUTA NELL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

Nello schema del provvedimento legislativo presentato dal Governo ai fini dell’acquisizione del parere della Conferenza Unificata ed approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 2010, anche a seguito della istruttoria tecnica condotta dalle delegazioni dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dell’Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM), dell’Unione delle Province Italiane (UPI) e delle Regioni (CINSEDO e CISIS), si rilevano le seguenti criticità di carattere politico.

ASSENZA DI STRATEGIA NELL’INNOVAZIONE

La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale sembra comporsi di un insieme di interventi che talora appaiono di limitata visione strategica nonché in parte privi della necessaria considerazione per l’evoluzione tecnologica e per l’indispensabile ripensamento organizzativo che la complessiva materia dell’innovazione dovrebbe introdurre all’interno della pubblica amministrazione. Si rileva che il disegno di ripensamento della pubblica amministrazione è solo parziale, col rischio di ridurre l’innovazione ad elemento strumentale: si sostengono infatti strumenti quali la posta elettronica certificata, anche tra le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, svilendo il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) a semplice connettività al servizio degli uffici ministeriali e non a modello di interscambio e di interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni attraverso l’interoperabilità e la cooperazione. Né d’altra parte –in tema di comunicazione tra PPAA- si valorizzano adeguatamente i sistemi di interscambio dati già completamente attivi, regolamentati e capillarmente diffusi, come ad esempio il sistema INA-SAIA frutto di proficue collaborazioni tra vari livelli di governo. 2

IDENTIFICAZIONE E SERVIZI

Appare che l’approccio di riforma del Codice possa rendere più complicato e non semplificare i processi amministrativi, con il rischio di introdurre fratture o al peggio di frenare i modelli già evoluti presenti sui territori.

Ad esempio l’eliminazione, in contrasto con altre normative nazionali od europee, come quelle in materia di trattamento di dati personali, della distinzione tra il concetto di autenticazione informatica e la nozione di identificazione informatica ed il mancato nesso di quest’ultima alla identificazione anagrafica/identificazione primaria; la introduzione di una nuova forma di firma, la firma elettronica avanzata, della quale non si avverte la necessità, anche in considerazione dei costi che questa potrebbe avere sulle amministrazioni, l’assenza dell’immediata inclusione, tra le banche dati di interesse nazionale, dell’anagrafe tributaria, la quale costituisce elemento imprescindibile nella lotta all’evasione e strumento indispensabile per l’attuazione di un "vero federalismo fiscale".

Vi è inoltre l’aspetto discriminatorio che la presenza di servizi esclusivamente digitali ha sulle aree del paese e su quella parte di popolazione che si trova in "divario digitale", ovvero quelle aree non raggiunte dalla banda larga ovvero quei cittadini e imprese che non hanno i mezzi necessari per poter accedere ai servizi. Si evidenzia il rischio connesso al fatto che con l’elezione di domicilio digitale il cittadino o l’impresa accetta e si vincola a ricevere, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni da parte della PA mediante modalità informatiche; sono reali casi di sovraesposizione quelli in cui il cittadino o l’impresa non aprono la posta per un mese, non dispongono di un pc funzionante, si trovano in un’area non raggiunta dai servizi digitali. Non esistono clausole di salvaguardia: se vi sarà una interpretazione rigida il cittadino decadrà dai termini per proporre un ricorso o una istanza, senza alcuna possibilità di ulteriori garanzie di effettiva conoscenza degli atti che allo stesso vengono inviati (art. 6).

Ultimo aspetto, ma non trascurabile è l’assenza di chiarezza in ordine ai riferimenti per il cittadino: sarebbe utile che così come esiste un unico punto di accesso in via fisica potesse essere possibile avere un unico accesso istituzionale in via digitale per ciascuna amministrazione, senza moltiplicazione di canali che anziché semplificare complicano la vita al cittadino e alle imprese. Questo significa, ad esempio in relazione all’art.65, in materia di Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, che l’attuale formulazione delle norme non risolve importanti problemi dei cittadini in ordine alle modalità virtuali di presentazione delle istanze, agli strumenti di identificazione che deve usare il cittadino, al rapporto tra quanto da questo dichiarato e l’attivazione del procedimento conseguente. Non è possibile pensare che il cittadino presenti una istanza mediante modalità telematica e dall’altra parte l’amministrazione non abbia un fascicolo elettronico, un protocollo informatico, ma semplicemente vi continui a essere un impiegato che stampa, protocolla e invia in modo cartaceo il documento all’ufficio competente. Senza l’informatizzazione del back-office delle PA, la presentazione di moduli on-line non ridurrà né tempi né costi dell’azione amministrativa, che è ciò che realmente interessa ai cittadini e alle imprese.

ASSENZA DI RISORSE

La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale appare allo stato a costo zero. L’operazione di eliminare i limiti organizzativo e finanziario all’interno del codice è condivisibile, laddove però si tenga conto dell’impatto in termini economici che la creazione di nuovi diritti ha sulle pubbliche amministrazioni. Non è possibile – alla luce della recente manovra economico-finanziaria – pensare di poter trasferire sui livelli territoriali minori i costi di una operazione che è in primo luogo infrastrutturale e organizzativa, ad esempio abrogazione del comma 2-bis dell’art. 2, del comma 1-3

bis dell’art. 3, senza che si esplichino le risorse o si mettano a disposizione gli strumenti per l’attuazione di questo tipo di politiche.

Si evidenzia che il Codice prevede in sé una eccezione: si applica "imperativamente" a tutti gli enti, anche al comune montano di 100 abitanti, e non – invece – alla Presidenza del Consiglio (art. 2, comma 6) e che non è previsto alcun piano di implementazione del CAD da sottoporre all’attenzione della Conferenza unificata

ASSENZA DI RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: DEPOTENZIAMENTO DELLA CONFERENZA UNIFICATA

Il Codice riformato vede come grandi assenti le Regioni, gli Enti locali e le loro politiche.

Molte Regioni in questi anni, pur nel rispetto del ruolo di coordinamento informativo, informatico e statistico che la Costituzione riconosce allo Stato, si sono fatte portavoci delle istanze territoriali e hanno disciplinato con proprie normative aspetti di grande rilevanza dal punto di vista dell’e-government. Manca il ruolo delle Regioni nella riforma, nulla si dice in proposito di ciò che è stato fatto, non c’è riconoscimento né di ruolo né si fa tesoro delle esperienze positive che in questi anni sono state messe a frutto.

Dal canto loro gli Enti locali hanno intrapreso nell’ultimo decennio iniziative volte alla riorganizzazione dei processi amministrativi mediante le ICT, unendo proficuamente finanziamenti statali e regionali a propri investimenti. Non si potranno garantire sinergie e complementarietà, senza un utilizzo pieno ed adeguato delle sedi di concertazione esistenti.

Ogni spazio viene compresso e anche gli strumenti di concertazione tra lo Stato e le Regioni o le autonomie locali come le Conferenze vengono ridotti (ad esempio art. 70 – dall’"accordo" al "sentita la Conferenza Unificata").

CENTRALISMO: RUOLO DI DIGIT-PA E DEL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE

Nella riforma del CAD si possono identificare elementi di centralismo per diversi motivi.

In primo luogo viene rafforzato il ruolo di Digit-PA ad esempio in materia di coordinamento della sicurezza informatica (art. 17, comma 1–ter/art. 50 bis, comma 4/art. 51, comma 1-bis), di catalogo del riuso (art.70), di regole tecniche (art.71). Digit-PA, anche a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n.177/2009, è oggi un ente pubblico non economico, che opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e comunque con una organizzazione interna di esclusiva nomina governativa. A ciò si aggiunge l’appesantimento per gli enti di richiedere obbligatoriamente il parere a Digit-PA per numerose questioni, senza che da ciò ne derivi un reale vantaggio per gli stessi. Se l’obiettivo è il raggiungimento di una omogeneità tecnica lo strumento principe dovrebbe essere individuato nelle Conferenze, il cui ruolo viene invece marginalizzato.

Inoltre la disciplina sull’accesso ai dati (art.50-bis, comma 2) o sulle istanze da presentare in modalità telematica (art.64, comma 1-bis) sono fortemente accentrate su quanto indicato dal Ministero senza alcuna consultazione per gli enti locali e le Regioni. Il Ministero dell’innovazione può disciplinare esclusivamente le modalità organizzative delle amministrazioni centrali, ma non può andare a invadere le competenze delle amministrazioni locali e regionali. 4

Infine, nella logica di un nuovo centralismo, c’è l’eliminazione (art.2 comma 2) di ogni riferimento alla autonomia organizzativa propria degli enti territoriali. Credere che il sistema dell’amministrazione digitale sia neutro rispetto ai profili organizzativi è una illusione a cui anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha già dato una in relazione alla lettera r) dell’art.117 della Costituzione di concorso di competenze.

Tutto ciò premesso, si esperime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento allegato.

Roma, 8 luglio 2010 1

ALLEGATO

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

CONDIVISA DA ANCI, UPI, UNCEM E REGIONI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 33

DELLA LEGGE N.69 DEL 18 GIUGNO 2009

8 LUGLIO 20102

Sommario

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .............................3

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .............................5

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .............................6

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .............................6

Articolo 6-bis (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) ........................7

Articolo 6-ter (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) ........................7

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) ............................7

Articolo 8-bis (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) ......................8

Articolo 11 (Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ...........................8

Articolo 13 (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .........................9

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................10

Articolo 23 (Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .........................11

Articolo 26 (Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .........................12

Articolo 26-bis (Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ...................12

Articolo 27 (Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .........................12

Articolo 29 (Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................13

Articolo 31 (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................14

Articolo 32 (Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................14

Articolo 34 (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................15

Articolo 35 (Modifiche all’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .................15

Articolo 36 (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................15

Articolo 37 (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................16

Articolo 38 (Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................16

Articolo 41 (Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................17

Articolo 42 (Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................17

Articolo 43 (Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................18

Articolo 44 (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................18

Articolo 45 (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .......................193

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) la lettera b) è abrogata";

2) alla lettera b) dopo la parola "... fisica …" aggiungere le seguenti: "… e informatica";

3) alla lettera c), il punto 3 è abrogato;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: a) "i-bis) conservazione dei documenti informatici: il processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo dell’integrità, della disponibilità, della leggibilità del documento, nonché dei dati necessari per la sua rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i dati relativi alle firme elettroniche;

b) i-ter) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;

c) i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

d) i-quinquies) costo totale di possesso: insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;

e) i-sexies) costo di uscita: insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione."".

5) dopo la lettera c) si inserisce la lettera c-bis): "dopo la lettera p) si inserisce la seguente: p-bis) documento informatico strutturato: particolare documento informatico che garantisce per i dati contenuti l’elaborazione automatica da parte di sistemi informatici, nonché il rispetto di una schema dati predefinito.""

6) dopo la lettera c-bis) si inserisce la lettera c-ter): "la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.""

7) la lettera f) è abrogata;

8) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: a) "u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

b) u-ter) identificazione anagrafica: identificazione primaria di un soggetto fisico, di competenza del Comune in cui è eletta la sua residenza;

c) u-quater) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, tramite credenziali e strumenti che garantiscano l’identificazione anagrafica di una persona fisica nell’accesso ad un sistema informatico o servizio telematico;

d) u-quinquies) interfaccia di programma di tipo aperto: interfaccia di programma resa pubblica, documentata esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso dell'interfaccia o della relativa documentazione.""

9) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) dopo la lettera v) sono inseriti le seguenti: a) "v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

b) v-ter) programma informatico a codice sorgente aperto: programma informatico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente

4

c) v-quater) protocollo di comunicazione di tipo aperto: protocollo di comunicazione reso pubblico, documentato esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del protocollo di comunicazione o della relativa documentazione

10) dopo la lettera h) è inserita la lettera i): "dopo la lettera z) sono inserite le seguenti: a) "z-bis) riproduzione semplice: il processo che trasferisce documenti informatici da un supporto di memorizzazione a un altro;

b) z-ter) riproduzione sostitutiva: il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a un supporto digitale o che trasferisce documenti informatici adottando, tra quelli riconosciuti, un formato di rappresentazione informatica diverso dall’originale;

c) z-quater) software libero: programma informatico che è rilasciato secondo i termini d'una licenza che permette di utilizzarlo per qualsiasi scopo e che può essere legittimamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito, anche in formato sorgente."".

 

Principali motivazioni

Il concetto di autenticazione del testo vigente era connesso all’identità digitale e trova anche utilizzo e specificazione nell’art.22 del DPCM 1/4/2008. Verrebbe ora sostituito da un concetto diverso che rischia di non trovare utilizzo o specificazione nel resto delle modifiche proposte (anzi alcuni articoli del CAD fanno uso della vecchia definizione). Se l’idea è quella di andare incontro al concetto di "autenticazione dei dati" presente nella Direttiva 1999/93/CE, è allora necessario salvaguardare con chiarezza il duplice significato di autenticazione delle entità e dei dati; da cui i concetti: "identificare" e "autenticare".

Il lavoro fatto congiuntamente intende mantenere chiaro il distinguo dei due concetti attribuibili, l’uno, alla identificazione informatica dei dati di un soggetto e, l’altro, alla autenticità di un documento nella logica notarile: "Autenticare = Riconoscere come autentico; dichiarare valido".

Oltre alla semplice autenticazione del soggetto, si tiene conto del riconoscimento dell’identità del soggetto stesso che, appunto, viene ‘identificato’.

Si propone, quindi, l’abrogazione della lettera b) e la ripresa alla lettera u-ter) della definizione di identificazione informatica relativa alla validazione dell’insieme di dati attribuiti ad una persona per l’identificazione fisica; l’inserimento del concetto di autenticazione nell’ambito della firma digitale e dei documenti.

Di qui, sul fronte concettuale di documento informatico, le Autonomie ritengono necessario ricondurre il tutto al processo di produzione e conservazione del documento; onde evitare un contenzioso insanabile nella individuazione certa di un documento originale, duplicato, copia.

Infatti, la distinzione tra copia e duplicato ha senso, ma l’utilizzo che viene fatto del duplicato al nuovo art. 23 bis (art. 14) non lo ha, poiché un duplicato che ha la stessa sequenza di bit dell’originale è identico all’originale; è cioè un originale. Si propongono le definizioni di "conservazione", "riproduzione" e "riproduzione sostitutiva" che erano presenti nella "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici del 14/1/2008" della Commissione interministeriale per la dematerializzazione.

Altresì, si è ritenuto necessario l’inserimento di concetti di formato e codice aperto, di software libero, di costi di entrate, di uscita e di possesso, interoperabilità, cooperazione applicativa, ispezionabilità e riusabilità del codice, ecc. per allinearsi alle definizioni adottate dalla Commissione Europea nel documento "European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services" (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3761 ) ed evitare, ad esempio, che l'uso di formati soggetti a diritti di terzi ostacoli la diffusione di software libero nella Pubblica Amministrazione; nonché per reintrodurre nel CAD l'impostazione della direttiva Stanca che specificava gli elementi di cui tenere conto nella valutazione comparativa per evidenziare possibili esternalità positive prodotte.5

Per questo nei meccanismi di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei dirigenti è opportuno prevedere di incentivare gli interventi che adottano formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto, protocolli di comunicazione di tipo aperto e che rendono accessibili dati pubblici ad altre pubbliche amministrazioni ed ai cittadini.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il comma 2) è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.";

• Al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L’attuazione delle disposizioni del presente codice è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa, dei soggetti di cui al comma 2, purché il processo di innovazione nelle amministrazioni con oggettive difficoltà strutturali sia promosso attraverso incentivi per l’innovazione tecnologica previsti da leggi statali e regionali".

• Il punto c) è sostituito dal seguente: "c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III articoli 42, 43 e 44, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, secondo periodo e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

• Il punto d) è abrogato

Principali motivazioni

Alla luce della legge Bersani che regola le azioni delle società in house e considerato il lavoro (sempre più stringente) di natura interregionale e cooperativo che le Regioni e il CISIS stanno portando avanti sul fronte della cooperazione applicativa, della dematerializzazione e di altre tematiche d’interesse comune, collettivo e di sistema, si ritiene necessario non isolare il contributo di tali società in house al proprio contesto istituzionale, ma di facilitarne l’integrazione per lo sviluppo di soluzioni condivise senza per questo inficiare il mercato, ma semplicemente favorendo lo sviluppo di progettazioni, implementazioni e riuso di soluzioni estendibili al sistema interregionale.

L’art. 2-bis è stato reinserito e riformulato al fine di non reprimere ulteriormente lo sviluppo dei piccoli comuni, oggettivamente sfavoriti da un divario finanziario e strutturale; senza per questo ipotizzare finanziamenti "a pioggia", ma dedicati, monitorati e verificati.

Coerentemente allo spirito che anima il CAD è un controsenso la riformulazione dell’art. 6 a favore di un esonero del Dipartimento della Funzione Pubblica all’applicazione del Codice stesso.6

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1. è sostituito dal seguente: "1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nei limiti di quanto previsto nel presente codice.""

Principali motivazioni

Per maggiore precisione.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio recapito (indirizzo) ai sensi della vigente normativa tecnica le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata e altri sistemi di comunicazione, basati sulle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73, in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna del messaggio e di forma recettizia opponibili ai terzi.""

• Al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10 e 16 bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA. 1-ter. La dichiarazione dell’indirizzo di PEC o di altro recapito telematico di cui al comma 1 vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano tramite PEC e altro sistema di comunicazione con le caratteristiche di cui al comma 1.""

Principali motivazioni

Si evidenzia la necessità di non restringere le comunicazioni tra PA alla sola PEC, ma di estenderla, anche per mere ragioni di funzionalità ed efficacia; nonché di investimenti fatti, al sistema SPC e alla cooperazione applicativa, come da regole tecniche. Oltretutto il suggerimento è già stato assunto dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Innovazione con nota trasmessa il 23 giugno in materia di ddl sulla semplificazione.

In riferimento alla posta elettronica certificata, specie nei piccoli comuni con problemi di banda e livelli di servizio, può risultare di ostacolo per il cittadino ricevere comunicazioni e documenti unicamente attraverso il gestore di posta elettronica, a maggior ragione se il cittadino di questa possibilità non è cosciente e quindi non consulta (abitualmente o perché impossibilitato) la casella di posta.7

Articolo 6-bis

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

• Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: "Articolo 6-bis (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1) All’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini e l’uso delle tecnologie da parte delle imprese e operatori della pubblica amministrazione con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni, eventualmente tramite accordi in Conferenza unificata.""

Principali motivazioni

Per maggiore completezza e precisione nel rapporto PA - cittadini e imprese.

Articolo 6-ter

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

• Dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente: "Articolo 6-ter (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1) All’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.""

Principali motivazioni

Per maggiore completezza e precisione.

Articolo 8

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

• Il punto 1 è sostituito con il seguente: "1. All’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1) "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; nonché per la garanzia dei diritti di cittadini e imprese previsti nel capo I, sez. II, del presente decreto""

2) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

3) 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è

8

comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

4) Al comma 1-ter , sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti."

5) Al comma, 3 dopo le parole: "servizi informatici da esse erogati" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni";

6) Al comma 5-bis), dopo le parole: "riguardanti l’erogazione", sono inserite le seguenti: "attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.".

Principali motivazioni

Per maggiore completezza e precisione nel rapporto PA - cittadini e imprese.

Articolo 8-bis

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

• Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: "Articolo 8-bis (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis) Le Regioni, nella loro autonomia normativa e organizzativa, promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso fra le autonomie locali.

1-ter) Le Regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese."

b. dopo il comma 3-bis si inserisce il seguente: "3-ter) Il Governo e le amministrazioni centrali sottopongono all’esame della Commissione permanente e della Conferenza Unificata i progetti di sviluppo e di investimento in innovazione tecnologica che hanno un impatto sul sistema delle autonomie territoriali."

Principali motivazioni

L’innovazione è un processo di sistema che coinvolge parimenti tutti i livelli di governo del Paese.

Pertanto, sui singoli territori, le Regioni promuovono azioni e progetti di sistema previa condivisione con gli Enti locali; successivamente, Regioni ed Enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa.

A livello centrale, però, è necessario che i progetti che hanno impatto sulla "Società dell’Informazione", e dell’e-government in particolare, trovino una cabina di regia unica. Questa è stata individuata e allo stesso tempo elusa. Pertanto, onde evitare situazioni simili e favorire invece allineamento, condivisione, visione unitaria del processo d’innovazione si ritiene necessario investire la Conferenza Unificata, oltre che la Commissione Permanente, di validazione dei progetti di sviluppo e di investimento che impattano sull’amministrazione centrale, regionale e locale.

Articolo 11

(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito con il seguente: "1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice."

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente. "1-bis. 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 21."

c) Il comma 2 è abrogato.

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico e l’eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale."

e) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71."

Principali motivazioni

Per maggiore precisione.

Articolo 13

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione).

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

2. Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva da documenti originali non unici, la cui conformità all’originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l’utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

3. Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva di documenti unici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell’articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma 10

digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71, la copia ha la stessa efficacia dell’originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.

3-bis. Le copie informatiche formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata, possono essere individuate particolari tipologie di documenti originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

3-quater. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3-ter per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.""".

Principali motivazioni

Al comma 1, il termine "analogico" è sostituito poiché riconducibile, nonostante l’uso nel linguaggio comune, a significati non sempre pertinenti al concetto stesso. Si è preferito il termine inequivocabile di "non informatico".

Le modifiche proposte ai commi successivi, coerentemente con le definizioni dell’art. 1, afferiscono la formazione e conservazione dei documenti informatici originali e delle copie.

Le formulazioni proposte intendono chiarire che le copie informatiche hanno piena efficacia qualsiasi sia il supporto di provenienza; non modificano grossolanamente le modifiche proposte dal Governo, bensì semplificano e introducono un concetto più ampio: quello di riproduzione sostitutiva, rispetto alla copia per immagini. Altresì attribuiscono funzione alla Conferenza unificata.

Articolo 14

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. L’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: "Art. 23. – (Copie non informatiche di atti e documenti informatici). 1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza.

2. Le copie e gli estratti del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale.""

• Al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "2. Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente: "Art. 23-bis. – (Copie informatiche di documenti informatici). – 1. Le copie informatiche di documenti informatici hanno il medesimo valore giuridico ad ogni effetto di legge del documento informatico da cui sono tratte se prodotte e verificabili in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, anche attraverso sistemi di conservazione o altri

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processi certificati di riproduzione, ovvero se la loro conformità, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato."

• Al punto 2, lettera a), il comma 2 è abrogato.

• Al punto 2, lettera b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 23-ter. – (Atti e documenti amministrativi informatici).

• Al punto 2, lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva di documenti formati dalla pubblica amministrazione ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.".

Principali motivazioni

Cfr. precedente.

Articolo 23

(Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Dopo l’articolo 40 è inserito il seguente: "Art- 40-bis. (Protocollo informatico). 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, e le istanze e dichiarazioni di cui all’articolo 65, nel rispetto delle regole tecniche dell’articolo 71.""

Principali motivazioni

Per maggiore completezza.

Articolo 24

(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Dopo la lettera b) si inserisce la seguente: " b-bis) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis) Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (44).""

• Dopo la lettera c) si inserisce la seguente: "d) al comma 2-ter) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: "f) dello stato del fascicolo"".

Principali motivazioni

Per maggiore completezza si inserisce anche l’identificazione e lo stato del fascicolo.12

Articolo 26

(Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) "1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:""

b) La lettera a) del comma 1, la parola "identificazione" è sostituita con "individuazione".

• Dopo il punto 1 è inserito il seguente: "2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La conservazione dei documenti informatici può essere affidata ad altri soggetti, pubblici e privati, che offrano idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di competenza tecnico-archivistica e gestiscano sistemi di conservazione nel rispetto del normativa vigente e delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.""

Principali motivazioni

Coerentemente alle definizioni il soggetto viene "individuato" e non "identificato". Con il comma 1- bis si apre ai "poli archivistici", già presenti in alcune Regioni come l’Emilia Romagna.

Articolo 26-bis

(Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente: "Articolo 26-bis (Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 sono apportate le seguenti modificazioni: a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale."

b. Il comma 2 è abrogato.

 

Principali motivazioni

Si ritiene essenziale non citare gli strumenti a disposizione e soprattutto il fax per non indurre le amministrazioni più piccole all’utilizzo unicamente di quello strumento.

Il comma 2 è superfluo.

Articolo 27

(Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito con il seguente: "1. All’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. La rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 47. (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni).";

b. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono in cooperazione applicativa o mediante l'utilizzo della posta

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elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.";

c. Al comma 2, lett. a), la parola "qualificata" è sostituita con "avanzata";

d. Al comma 2, lett. b), la frase "…protocollo informatizzato…" è sostituita con "segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

e. Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’IndicePA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, la posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.".

f. Al comma 3), le lettere a) e b) sono abrogate."

Principali motivazioni

Al comma 1 si evidenzia la cooperazione applicativa (oltre alla posta certificata) come modalità di scambio di comunicazioni e documenti tra PA; oltre ad aver inserito alcune precisazioni di natura terminologica e normativa.

Il comma 3 viene aggiornato.

Articolo 29

(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Dopo l’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 50-bis – (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione concorda con la Conferenza Unificata l’elenco dei servizi di cui al comma 1, assicura l’omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Nell’ambito dei servizi obbligatori le pubbliche amministrazioni definiscono:14

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; elaborati sulla base di linee guida prodotte da DigitPA.""

Principali motivazioni

Si ritiene essenziale per la stesura di piani coerenti di "disaster recovery" la definizione dei servizi obbligatori, attraverso il coinvolgimento della Conferenza, ovvero dei servizi indispensabili che entrano obbligatoriamente a far parte di piani di continuità.

Il comma 3 si è ritenuto opportuno formularlo con maggiore precisione circa la continuità che deve essere assicurata ai processi istituzionali; oltre al fatto che nelle esternalizzazioni ci sono sia le società in house sia altri soggetti esterni: Inoltre è stata definita una prima data per il rilascio del primo piano a partire dalla quale si effettua una verifica biennale.

A DigitPa si è inteso attribuire un ruolo più tecnico e non "burocratico" di soggetto che elargisce un mero parere. Pertanto DigitPa fornisce le linee guida necessarie ad elaborare appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica sulla cui base le amministrazioni adottano i piani; e assicura la omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche.

Articolo 31

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All’art. 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: a) "1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi, anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

 

a) il rispetto di quanto previsto dall’art.54, comma 3;

b) la presenza di tutti gli elementi necessari all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca;

c) la pubblicazione, in ogni caso in cui sia possibile, di dati e documenti in formati aperti e che garantiscano sia la lettura umana che l’elaborazione automatica da parte di sistemi informatici."

b) "1-ter. Per agevolare la diffusione dei dati pubblici, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati pubblici, in coordinamento con analoghe iniziative regionali.""

Principali motivazioni

Per maggiore completezza e chiarezza. Si inserisce il repertorio nazionale dei dati pubblici.

Articolo 32

(Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice e le modalità di utilizzo di altri sistemi di comunicazione, basati sulle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta".

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Principali motivazioni

Si ribadisce l’importanza di utilizzare la PEC e il SPCoop.

Articolo 34

(Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "rendere disponibili anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "rendere disponibili per via telematica"

b) dopo il comma 1, si inserisce il seguente: "1-bis. Le pubbliche amministrazioni, nel caso sia richiesta la trasmissione di documenti informatici strutturati, devono rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale lo schema dati del documento strutturato richiesto, assicurando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71."

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresi rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili"

 

Principali motivazioni

Si inserisce il concetto di documento strutturato onde evitare difficoltà e malintesi nell’agire quotidiano delle PA. Pertanto, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile sul proprio sito internet istituzionale lo schema dati del documento strutturato richiesto, assicurando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Articolo 35

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) Il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica e gli altri dati utili per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini."

Principali motivazioni

L'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche non contiene solo gli indirizzi.

Articolo 36

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Ai sensi dell’articolo 50, comma 2 nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da

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DigitPA, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate o strumenti di coordinamento interistituzionale secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 [o art. 71 cui il 73 rimanda] [standard SPC], volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni contengono l’autorizzazione di cui all’articolo. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000."

• Al punto 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In caso di mancata predisposizione da parte delle amministrazioni interessate delle convenzioni, o delle modalità di esposizione dei propri dati, di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta che provvede a predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.""

Principali motivazioni

Per maggiore completezza.

Articolo 37

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione e fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) Repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) Indice nazionale delle anagrafi;

c)Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 62-bis;

d) Casellario giudiziale;

e) Registro delle imprese;

f) Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.

g) Anagrafe tributaria

h) Anagrafi dei beni immobili derivanti dal Modello Unico per la Dichiarazione Edilizia."

Principali motivazioni

Si ritengono essenziali le basi dati dell’Anagrafe tributaria, dei beni immobili derivanti dal MUDE.

Articolo 38

(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è abrogato.

Principali motivazioni

Si ritiene che la Banca Dati dei Contratti e i relativi compiti dell'Avcp non possano essere disciplinati da questa norma.

Articolo 40

(Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: "

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a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l'autore è identificato come dal precedente art. 64."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta dei Ministri competenti per materia, d’intesa con la Conferenza Unificata possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

c) al comma 2, le parole da "resta salva" fino alla fine, sono soppresse

d) il comma 3 è abrogato.

Principali motivazioni

La modifica consente l’abrogazione dei commi successivi. Si intende affidare una funzione alla Conferenza Unificata.

Articolo 41

(Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Dopo il punto 1 è inserito il seguente punto 2: "2. Il comma 8-bis) dell’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è abrogato."

Principali motivazioni

E’ opportuno eliminare la scadenza temporale relativa alla coesistenza della CRS-CNS con la CIE.

Articolo 42

(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b), dopo le parole: "programmi informatici" sono inserite le seguenti: "o parti di esse";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nella valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico le pubbliche amministrazioni tengono conto del costo totale di possesso, del costo di uscita, dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa, dell'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte dei cittadini, della riusabilità dei programmi informatici da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei cittadini, della valorizzazione delle competenze tecniche acquisite e dell'indipendenza da un unico fornitore.

1-ter. Ai fini di questa norma valgono le seguenti presunzioni:

a. l'interoperabilità e la cooperazione applicativa si presume se la soluzione opera utilizzando formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto;

b. l'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti si presume se la soluzione si compone esclusivamente di programmi informatici a codice sorgente aperto;

c. la riusabilità del codice sorgente da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei terzi si presume se la soluzione si compone esclusivamente di software libero."18

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell’Art. 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze."

d) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche."

e) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato documentato esaustivamente e reso pubblico, ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del formato o della relativa Documentazione."

Principali motivazioni

Cfr. definizioni. In coerenza con i principi e gli obiettivi della società dell’informazione e della conoscenza, si è inteso prediligere soluzioni con uso di codici sorgente aperti e formati liberi.

Articolo 43

(Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Il punto 1 è sostituito dal seguente: "All’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la parola: "applicativi" è sostituita dalla seguente: "informatici"

b) Al comma 2 , in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell’articolo 68, comma 2."

c) dopo il comma 2 si aggiunge il seguente: "2-bis) - Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, le società di cui all’art. 13 comma 1 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), possono operare con affidamenti diretti, o in forme associative o di partecipazione, oltre che con i propri enti costituenti, partecipanti e affidanti, anche tra di loro".

d) Al comma 3, dopo le parole: "riuso delle applicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "riuso dei programmi o dei singoli moduli".

 

Principali motivazioni

Cfr. art. 2.

Articolo 44

(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lett. a) è sostituita con la seguente: "a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. DigitPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.""

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Principali motivazioni

Si ritiene che rispetto al testo vigente il decreto di modifica diminuisca il ruolo della Conferenza Unificata, pertanto si propone di ripristinare l’accordo con la Conferenza unificata’. Si suggerisce la previsione di cataloghi regionali di riuso.

Articolo 45

(Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

• Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.""

Principali motivazioni

Data l’importanza della redazione delle regole di cui alla disposizione normativa si suggerisce un maggiore ruolo delle Regioni e, pertanto, della Conferenza Unificata.

8lug10codiceamministrazionedigitale.pdf