Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - UE: Regioni su Ddl partecipazione Italia a processo normativo

giovedì 7 ottobre 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/094/CU06/C3

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA"

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea", condizionato all’accoglimento degli emendamenti riportati nel testo e, in particolare, agli articoli 3, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 (in allegato lo schema di disegno di legge con gli emendamenti evidenziati).

La Conferenza formula al Governo, inoltre, la raccomandazione di prevedere la presenza di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome nella Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea, menzionata all’articolo 6 dello schema in esame, come parimenti previsto per il Comitato per la lotta alle frodi.

Roma, 7 ottobre 2010. 2

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA".

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli l’Italia ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento giuridico dell’Unione europea.

ART. 2 (Dipartimento per le politiche europee)

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all’articolo 1 sono svolte dal Dipartimento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

2. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE e provvede alle notifiche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto; 3

b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l’assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l’Italia.

CAPO II

Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea

ART. 3

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro per gli affari esteri, assistito, ove necessario, dal Rappresentante permanente o dal Rappresentante permanente aggiunto presso l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. Quando lo richiedano le materie inserite all’ordine del giorno, è invitato il Governatore della Banca d’Italia.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano possono chiedere di partecipare (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI e il presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM.

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE, sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri, in sede di Unione europea.

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza Unificata di cui 4

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

ART. 4

(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal responsabile della Segreteria per gli affari europei.

2. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante nel Comitato tecnico permanente abilitato ad esprimere la posizione dell’Amministrazione.

3. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse Amministrazioni sulle questioni in discussione nell’Unione europea; istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall’Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, d’intesa con il Ministero degli affari Esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell’Unione europea;

c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l’esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

4. L’organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico è integrato dagli assessori regionali competenti per materia o loro delegati da un rappresentante di ciascuna Regione e Provincia autonoma indicato dal rispettivo Presidente e per gli ambiti di competenza degli enti locali da rappresentanti indicati dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA). Le riunioni del comitato tecnico integrato con la partecipazione del Direttore dell’Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d’intesa con il Direttore dell’Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il 5

Comitato tecnico integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale, di cui all’articolo 15, comma 7.

Le riunioni del Comitato tecnico integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d’intesa con il Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di bolzano, d’intesa con il Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonome locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato tecnico integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale, di cui all’articolo 15, comma 7. (TESTO COSI’ RIFORMULATO E CONCORDATO IN SEDE TECNICA).

6. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea di cui all’articolo 6.

7. Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 5

(Segreteria per gli affari europei)

1. Nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee, l'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.

2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-bis- Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, potrà valersi, entro un contingente massimo di sei unità, di personale di livello funzionariale, proveniente dalle Regioni e dalle Province autonome. I costi di tale personale sono a carico delle amministrazioni di provenienza. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA; il Ministero si è riservato di riformularlo).

3. Per l’espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’Unione europea, di cui agli articoli 10, 12, 14, 15, 17 e 18, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di 10 unità di personale in posizione di comando , nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale 6

contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in comando di cui al comma 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 6

(Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea)

1. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, ridenominata Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea. Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. La Commissione consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente di cui all’articolo 4.

ART. 7

(Comitato per la lotta alle frodi contro l’Unione europea)

1. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, di cui all’articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91. Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 8

(Sessione europea della Conferenza Stato – regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell’Unione europea che riguardano le competenze regionali; 7

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 19, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 9

(Sessione europea della Conferenza Stato - città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d’intesa con il Ministro dell’interno, almeno una volta l'anno, o anche su richiesta del presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, del presidente dell’Unione province d’Italia – UPI o del presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

CAPO III

Partecipazione del Parlamento, delle regioni e province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’Unione europea

ART. 10

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione

degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, ne dà contestuale comunicazione alle amministrazioni competenti per materia.

2. Il Dipartimento per le politiche europee assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. A tal fine, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 di un progetto di atto dell’Unione europea, l’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia elabora: 8

a) una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;

b) una valutazione dell’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del progetto di atto sulle realtà sugli ordinamenti regionali e territoriali e delle autonomie locali (ACCOLTO IN SEDE TECNICA), sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

4. Il Dipartimento per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea.

5. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altre istituzioni o organi dell’Unione sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

ART. 11

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. La procedura prevista dal Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea ovvero delle proposte di atti del consiglio dell’Unione europea, basati sull’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è attuata secondo quanto previsto dal regolamento di ciascuna Camera.

2. Il parere motivato che ciascuna camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ai sensi del Protocollo di cui al comma 1, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

ART. 12

(Riserva di esame parlamentare)

1. Qualora una delle Camere abbia comunicato al Governo di aver iniziato l’esame di progetti o di atti di cui all’articolo 10, il Governo non può procedere alle attività di 9

propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’Unione europea prima della conclusione di tale esame, e comunque dopo la decorrenza del decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. Il Governo informa senza ritardo l’altra Camera della comunicazione di cui al precedente periodo. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all’articolo 10, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell’Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

ART. 13

(Revisione semplificata e clausole passerella)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell’Unione europea nell’ambito della procedura di revisione semplificata di cui all’articolo 48, paragrafi 6 e 7, del trattato sull’Unione europea, nonché dell’articolo 42, paragrafo 2, del medesimo trattato e dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui ai citati articoli.

2. Nei casi in cui l’entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione europea è subordinata dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo chiede alle Camere di pronunciarsi con deliberazione espressa su tale decisione.

3. Nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione, la deliberazione è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell’atto dell’Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell’Unione. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

ART. 14

(Attività informativa del Governo al Parlamento) 10

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.

2. Il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, accompagnandoli, se del caso, con una nota illustrativa della valutazione del Governo.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

ART. 15

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni

relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 10, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alle Regioni e alle Province autonome alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA).

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento, con le stesse modalità con le quali informa le amministrazioni centrali interessate sulla base di profili e contenuti concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 11

4. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali di cui all’articolo 4 i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) ai, fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta 12

della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 16

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 11, i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome possono far pervenire ai Presidenti del Senato e della Camera le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare.

2. Le deliberazioni delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome sono trasmesse avvalendosi di modalità informatiche.

ART. 17

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 10 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, il Dipartimento per le politiche europee convoca ai tavoli di coordinamento di cui all’articolo 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 13

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

ART. 18

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive

alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 10, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO IV

Adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

ART. 19

(Legge di delegazione europea e legge europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive ed agli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei 14

presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze al Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante: "Delega per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro", completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento. Con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 21, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Resta fermo, per i citati disegni di legge, quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di delegazione europea di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell’Unione europea attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 25, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla 15

Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso al Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

6. Ove le direttive europee siano recepite in forza di delega conferita con legge diversa dalla legge di delegazione europea, trovano applicazione i principi generali di cui all’articolo 22, ove non derogati dalla legge con la quale è attribuita la delega. Si applica l’articolo 21, comma 2.

7. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento delle direttive di cui al comma 4, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

ART. 20

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1. La legge di delegazione europea annuale, al fine dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, reca:

a) il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;

b) le disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 24;

c) la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea;

d) la delega per l’attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. La legge europea annuale reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; 16

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell’Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 26.

3. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell’Unione europea, secondo tariffe che costituiscono il corrispettivo del servizio reso e sono determinate sulla base del suo costo effettivo. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

4. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 3, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

ART. 21

(Procedure per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi 17

previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi di attuazione delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ART. 22

(Principi e criteri generali di delega)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 21 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 18

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e’ prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle Regioni;

d) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della 19

materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

e) nella stesura dei decreti legislativi di cui all’articolo 21 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

ART. 23

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell’Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 21. 20

ART. 24

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell’Unione europea possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso il predetto termine, o il termine previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo è autorizzato a recepire nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, gli atti della Commissione europea non autonomamente applicabili, adottati su delega di un atto legislativo dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Governo vi provvede secondo quanto disposto dal comma 2.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

5. I regolamenti di cui ai precedenti commi tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute sino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; 21

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

6. Quando direttive dell’Unione europea da recepire ai sensi del comma 1, consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i princìpi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di cui all’art. 19 per l’anno di riferimento. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

7. Fermo quanto previsto dall’articolo 23, la legge di delegazione europea può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi del presente articolo, si provveda con la procedura di cui al comma 2.

ART. 25

(Attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea)

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell’Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento per le politiche europee.

ART. 26

(Norme cedevoli)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli atti normativi i provvedimenti (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) di attuazione degli atti dell’Unione europea possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell’Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano 22

l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute ed espressamente indicate. (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le disposizioni regionali conformi all’ordinamento dell’Unione europea vigenti alla data di entrata in vigore dei predetti atti normativi. (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

ART. 27

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive)

1. Nel caso in cui il provvedimento di attuazione di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Ministro per le politiche europee chiede ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o della mancata o ritardata adozione del regolamento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, come individuate ai sensi dell’articolo 28, comma 5. secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. Il Ministro delle politiche europee riferisce al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell’Unione europea che risultino in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

ART. 28

(Attuazione delle direttive dell’Unione europea da parte delle regioni

e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, danno possono dare (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) immediata attuazione alle direttive dell’Unione europea.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell’Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all’articolo 19, comma 5, lettera e). 23

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 26.

4. Per le direttive dell’Unione europea, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 24, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee convoca annualmente le Regioni e le Province autonome nell’ambito della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dedicata alla predisposizione della Legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all’articolo 19. (TESTO COSI’ RIFORMULATO E CONCORDATO IN SEDE TECNICA).

ART. 29

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti

dall'ordinamento dell’Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all’anno di riferimento, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22 e di quelli contenuti nelle leggi di cui all’articolo 19 dell’anno di riferimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 24

province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 24 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

CAPO V

Informazione al Parlamento

ART. 30

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti legislativi dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo; 25

c) la partecipazione dell’Italia all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne l’Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e i temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente ;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

ART. 31

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso

riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle Regioni e alle Province autonome (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; 26

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti dell’Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

5. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

6. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

ART. 32

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, contenente informazioni analitiche sui versamenti dell’Italia al bilancio annuale dell’Unione e sugli accrediti disposti dall’Unione europea in favore dell’Italia ripartiti per fondi.

CAPO VI

Contenzioso

ART. 33

(Ricorsi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea)

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d’intesa con le 27

amministrazioni interessate i Ministri interessati (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA). Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell’Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all’articolo 8 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Parlamento sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 34

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 25 della presente legge e dell’articolo 29 comma 2 della presente legge. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. 28

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 29

9. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e le procedure stabilite nei precedenti commi, di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

CAPO VII

Aiuti di Stato

ART. 35

(Aiuti di Stato)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell’Unione europea nel settore degli aiuti pubblici statali sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche in applicazione dell’articolo 34, comma 1.

(NON ACCOLTI IN SEDE TECNICA)

ART. 36

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono al Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell’aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) 30

ART. 37

(Concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni. Si chiede di utilizzare la stessa formulazione del Regolamento 800 del 2008.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli di cui al presente articolo, alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l’acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

(NON ACCOLTI IN SEDE TECNICA)

ART. 38

(Procedure di recupero)

1. Equitalia S.p.a. effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, adottate in data successiva all’entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell’aiuto e del soggetto che l’ha concesso, salvo che per quanto previsto dal comma 1.

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l’ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 é adottato dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell’ente interessato. (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) 31

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull’esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d’intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

5. Le somme revocate ai sensi dei commi precedenti affluiscono all’entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti indicate ai commi 2 e 3, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

ART. 39

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)

1. Le controversie relative all’esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla forma dell’aiuto e del soggetto che l’ha concesso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le segreterie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, trasmettono al Dipartimento per le politiche europee l’elenco degli estremi delle sentenze relative alle controversie di cui al presente articolo, adottate nell’anno precedente.

ART. 40

(Violazione dell’articolo 108 , paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

ART. 41

(Estinzione del diritto alla restituzione dell’aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell’aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell’aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l’obbligo di recupero ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999.

ART. 42

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese) 32

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 43

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per le province e per i comuni rispettivamente dall’UPI e dall’ANCI e dall’UNCEM, sono ripartiti tra le autonome regionali e locali secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con la previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

(ACCOLTI IN SEDE TECNICA AD ECCEZIONE DELL’ULTIMA SOPPRESSIONE CHE E’ STATA RIMESSA ALLA VALUTAZIONE POLITICA)

3. La sostituzione dei membri del Comitato delle regioni decaduti per una delle cause previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal regolamento interno del Comitato delle regioni è comunicata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dall’Unione delle Province d’Italia e dall’UNCEM alla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali che propone al Consiglio dell’Unione europea la sostituzione

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

ART. 44

(Parità di trattamento) 33

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell’Unione europea.

ART. 45

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 3 e di cui all’articolo 38, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

ART. 46

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

ART. 47

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione

ART. 48

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 49

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91;

b) l’articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) la legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. All’articolo 23 bis, comma 1, della legge 13 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g-bis, è aggiunta la seguente: "g-ter) i provvedimenti in materia di aiuti di Stato.".

071010rif_legge11.pdf