Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

giovedì 14 luglio 2005


Parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

 

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

 

Le Regioni e le Province autonome prendono favorevolmente atto che le modifiche apportate dalle Commissioni parlamentari sono in linea con alcune richieste  che le Regioni avrebbero presentato.

Le Regioni sottolineano che, nonostante le loro ripetute richieste di confronto preventivo con il Governo sui temi dello sviluppo, ancora una volta, questo metodo non è stato esercitato sul disegno di legge “piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” nonostante contenga disposizioni di rilevante importanza anche per le competenze regionali e ciò è ragione di profonda insoddisfazione.

 

Nel merito delle disposizioni si esprimono valutazioni e osservazioni. 

 

Con riferimento all’articolo “Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili pubblici” si evidenzia che esso reca disposizioni che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Le Regioni ritengono inaccettabile la norma per la mancata condivisione preventiva  in una materia che incide direttamente sulla loro autonomia finanziaria ed organizzativa e che l’art.117 c.2 della Costituzione assegna alla competenza concorrente.

 

Le Regioni richiamano il percorso congiunto Governo-Regioni seguito per la predisposizione del decreto legislativo n°76/2000 relativo ai Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, completamente ignorato dalla disposizione in argomento.

 

Nel merito si segnala che:

-         le Regioni adottano già un bilancio per UPB secondo le disposizioni del dlgs 76/2000;

-         come già ribadito in sede di predisposizione del dlgs 76/00, la funzione del documento di bilancio consiste nel rappresentare i programmi ed i relativi obiettivi da raggiungere ed il quadro delle risorse connesse;

-         si ritiene inaccettabile la correlazione diretta tra UPB e centri di responsabilità in quanto invasiva dell’autonomia organizzativa regionale e non rispettosa della competenze degli organi della Regione (Giunta e Consiglio);

-         l’assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità, che peraltro già avviene, si attua secondo le procedure organizzative di ciascuna regione in attuazione ed in raccordo con i bilanci;

-         si concorda con l’obiettivo di definire un sistema di raccordi unitario per il monitoraggio ed il consolidamento dei conti nonché per la rappresentazione dei conti secondo le regole del SEC.

-         si ricorda che le Regioni stanno già collaborando con Il Governo per fornire le informazioni contabili orientate alla costruzione dei conti per l’Unione Europea.

Al comma 5 si prevede un organismo collegiale (Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche) nel quale le Regioni non paiono adeguatamente rappresentate.

 

Si chiede lo stralcio della norma al fine di approfondirne e concordarne i contenuti.

 

Con riferimento all’articolo “misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente” si è favorevoli ad una remunerazione chiara per le fonti rinnovabili. Si consiglia altresì di mettere sotto forma di norma legislativa solo l’indispensabile in modo da non ingessare del tutto la misura dell’incentivazione tariffaria di tali fonti. E’ altresì necessario che i Gestori di rete comunichino periodicamente a Stato, Autorità, Grtn e Regione i dati relativi alla quantità di energia elettrica che ritirano sia da fonti rinnovabili che convenzionali, nonché alla potenza dei relativi impianti che provvedono ad allacciare. La comunicazione si rende necessaria ai fini di una corretta gestione delle fonti energetiche.

 

Con riferimento all’articolo “legge obiettivo per le città” le Regioni concordano con l’obiettivo di riqualificare i sistemi urbani attraverso un insieme organico di interventi e quindi sull’opportunità di una legge che stanzi risorse a tali fini. Rilevano che il “governo del territorio” è materia concorrente e che è quindi necessario il coinvolgimento delle Regioni nell’elaborazione dei piani anche per evitare la conflittualità che si è per esempio determinata con la legge 443/01 (legge obiettivo per le grandi infrastrutture di interesse nazionale).

In particolare:

·        è necessaria l’intesa con le Regioni per l’individuazione dei piani urbani oggetto dei programmi di intervento (comma 1) e per l’elaborazione delle linee Guida comma 3;

·        le Regioni devono avere un ruolo determinante nell’esame dei progetti dei Comuni individuando, sulla base delle linee guida approvate d’intesa con il Governo, le proposte che hanno i requisiti per rientrare nel piano interventi senza ricorrere alle istruttorie centralizzate (come per la legge 443/01) che rallentano l’approvazione dei piani e limitano l’afflusso dei finanziamenti (comma 4);

·        non si prevede un fondo specifico per il programma rinviando alla legge obiettivo già carente di risorse rischiando di far perdere efficacia alla norma.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

ü    Al comma 1 dell’art. 5 dopo le parole “il Governo” sono aggiunte le parole “d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni”;

ü    Il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e alla Regione o Provincia autonoma competente che provvede ad esaminare le proposte che hanno i requisiti per rientrare nel piano interventi”.

 

 Con riferimento all’articolo articolo “contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del fondo per l’innovazione tecnologica e altri fondi di garanzia” si rileva l’assenza di coinvolgimento delle Regioni in materie di rilevante importanza per le stesse.

 

con riferimento all’articolo “riduzione delle garanzie per le imprese eco-certificate”  si esprime condivisione sulla formulazione e sull’assunto dell’articolo, e si ritiene che la previsione ivi inserita debba essere adottata anche in altri ambiti al fine di incentivare le imprese a comportamenti ecosostenibili.

 

Con riferimento all’articolo “disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici” pur approvando le finalità di promozione dell’attività dei centri fieristici, e rilevando che è anche prevista la copertura dei minori gettiti, si evidenzia che lo Stato interviene unilateralmente su un tributo come l’Irap interamente devoluto a finanziare primarie competenze delle regioni.

Inoltre la norma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni in contrasto con la competenza esclusiva in materia riservata alle Regioni medesime.

Si propone pertanto il seguente emendamento:

inserire, al comma 4., dopo le parole “..delle finanze,” le parole “di intesa con le Regioni”.

 

Con riferimento all’articolo “insediamenti turistici di qualità” le Regioni rilevano che dovrebbe essere meglio qualificata la verifica, rimessa alla Regione, circa l’assenza di elementi ostativi, con particolare riguardo al profilo dell’ammissibilità urbanistica, paesistica ed ambientale degli interventi previsti.

 

Con riferimento all’articolo “erogazioni liberali in materia di beni culturali” si rileva che l’eliminazione del tetto per la deducibilità delle erogazioni liberali e l’estensione del beneficio anche alle persone fisiche non è accompagnata da alcuna compensazione alle Regioni per la perdita di gettito dell’Addizionale Irpef.

Si rende, inoltre, necessario modificare il testo dell’articolo al fine di garantire alle Regioni una partecipazione nella determinazione sull’utilizzo delle risorse erogate e non spese dal beneficiario e a rafforzare il ruolo regionale e degli enti locali nella gestione delle erogazioni stesse attraverso le previsioni di intese in Conferenza Unificata.

Si propone, pertanto, il testo dell’articolo con le modifiche di seguito evidenziate:

1.                 Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute dotate di personalità giuridica senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali o da altre pubbliche amministrazioni , le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in un fondo unico nazionale finalizzato ad interventi per i beni e le attività culturali da ripartirsi annualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 281/1997. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di», è inserita la seguente: «cultura»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente», sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

a)     all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute dotate di personalità giuridica senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali o da altre pubbliche amministrazioni, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali o da altre amministrazioni pubbliche , sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, in un fondo unico nazionale finalizzato ad interventi per i beni e le attività culturali da ripartirsi annualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 281/1997. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quinquies)».

 

 

Con riferimento all’articolo sul “volontariato sociale” si evidenzia che sul piano del metodo con la modifica dell’articolo 15 della legge 266/91, si vanifica la possibilità di giungere alla modifica della legge attraverso un percorso partecipato con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato  che avevano presentato nel 2002 un documento con le proposte di modifica della legge 266/91 in larga parte condivise con le Regioni che, a loro volta, avevano approvato nel 2003 un documento sulle modifiche della legge in argomento.

·        Inoltre, trattandosi di disciplina prevalentemente applicata ai settori dell’assistenza e della sanità (le prime rientranti nella competenza esclusiva delle regioni, le seconde in quella concorrente), la materia dovrebbe essere concertata e discussa, oltre che con il Terzo Settore, con le Regioni. La proposta di modificare oggi solo l’art. 15 impedisce di affrontare una revisione corretta, organica e attuale della disciplina sul volontariato.

·        Sul piano del merito, si evidenzia che la modifica dell’art. 15 della legge 266/91 avviene con un provvedimento che riguarda lo sviluppo dell’economia e della competitività con scarsi o nulli collegamenti con l’attività di volontariato.

·        La drastica riduzione del 50% dei fondi gestiti dai Centri di Servizio limita pesantemente l’autonomia del volontariato e anche l’affidamento di una parte degli stessi ai Comitati dei Gestione, dove il volontariato rappresenta una minoranza, snatura il principio originario di sostenere con detti finanziamenti esclusivamente il volontariato.

·        Infine, non è giustificabile il “dirottamento” di fondi dal volontariato verso servizi con natura diversa quale il servizio civile, pur se la finalità di tale servizio è più che positiva. Va nel merito sottolineato che il servizio civile è oggi iniziativa di competenza statuale che deve pertanto trarre sostentamento da risorse pubbliche senza sottrarle a quelle destinate per legge al volontariato.

 

 

Infine le Regioni e le Province Autonome colgono l’occasione per proporre un emendamento

in materia di tassa automobilistica:

Articolo XX -  Differimento dei termini di cui all’articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni.

 

“In deroga all’articolo 3, comma 3 , della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l’anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell’iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006.”

 

Motivazione:

A decorrere dal primo gennaio 1999 , ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 449/1997, è a carico delle regioni a statuto ordinario l’espletamento delle funzioni tributarie connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, quali: la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo.

L’attribuzione alle regioni della gestione delle tasse automobilistiche e il conseguente trasferimento di competenze con la creazione di un nuovo archivio delle tasse automobilistiche ha comportato dei ritardi nella attività di controllo dei pagamenti.

Si rende,  pertanto, necessario provvedere al differimento dei termini per l’invio degli avvisi di accertamento.

Per l’anno d’imposta 2002 il termine naturale per l’invio degli atti di accertamento scadrebbe il 31 dicembre 2005, con il presente articolo di legge esso viene differito al  31 dicembre 2006.

In questo modo viene consentito agli uffici regionali competenti di avviare quelle attività (come l’invio di comunicazioni bonarie o di controlli incrociati) che consentono di ridurre l’invio delle così dette “cartelle pazze”.

Peraltro già gli anni d’imposta 2000 e 2001 sono stai differiti per l’accertamento al 31 dicembre 2005 in base all’articolo 37 del decreto legge 30 settembre 2003convertito nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

Inoltre si ricorda che proroghe analoghe sono ormai  da anni approvate per l’ICI a favore dei comuni.

 

 

Per le motivazioni esposte in precedenza, la Conferenza delle Regioni esprime parere negativo salvo l’accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti proposti.

 

 

 

Roma, 14 luglio 2005