Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - trasporti - TRATTAMENTO ECONOMICO-PREVIDENZIALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 148 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005)

giovedì 28 luglio 2005


TRATTAMENTO ECONOMICO-PREVIDENZIALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 148 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005)

 

 

 

 

L’articolo 1, comma 148 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto l’equiparazione dei trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto a quelli previsti per i lavoratori del settore industria.

 

Le Regioni e le Province autonome, considerate le conseguenze che, in termini di conflittualità sindacale, derivano da tale equiparazione, chiedono al Governo di adottare una misura sospensiva dell’applicazione della norma recata dal richiamato articolo 1, comma 148 della legge finanziaria per il 2005, al fine di consentire il raggiungimento dell’intesa con il sindacato sui migliori criteri di applicazione della stessa, nella logica di una suddivisione dei relativi oneri tra aziende e lavoratori.

 

Le Regioni e le Province autonome invitano, altresì, il Governo, le aziende datoriali e i sindacati e a mettere in campo ogni utile iniziativa che consenta in tempi rapidi di pervenire ad una positiva soluzione della vertenza, anche al fine di evitare il protrarsi degli effetti negativi sui servizi di trasporto.

 

 

 

Roma, 28 luglio 2005