Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - scuola, migrazione - tirocini formativi e di orientamento di cittadini extracomunitari

giovedì 26 gennaio 2006


schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento di cittadini extracomunitari, di cui all’articolo 8 del decreto 25 marzo 1998, n. 142, dell’articolo 27, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 

Punto 17) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole sullo schema di decreto condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

 

  • all’articolo 1, comma 1
  • sostituire le parole “il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142” con le parole “la normativa nazionale e regionale”;

     

  • all’articolo 2, comma 1
  • eliminare le parole “fatte salve le competenze regionali in materia” e inserire dopo la parola “integralmente” le parole “la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto,

     

  • all’articolo 3, comma 2
  • eliminare il periodo da “redatti” a “decreto” ed eliminare dall’ultimo periodo le parole “le Regioni

     

  • all’articolo 3, comma 3
  • riformulare il comma 3 come segue:

    “Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto, a quella contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, è vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla Rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso.”

     

  • all’articolo 3, comma 4
  • riformulare il comma come segue:

    “Il soggetto promotore, qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea.”


     

  • all’articolo 4, comma 3 della bozza di convenzione (allegato 1)
  • sostituire il comma come segue:

    “Il progetto di tirocinio vistato dall’Autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso. Il soggetto promotore, qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio”

     

  • all’articolo 4 della bozza di convenzione (allegato 1)
  • inserire il seguente comma 5:

    “Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro 60 giorni  dalla conclusione dell’iter formativo una relazione finale sull’andamento e sull’esito tirocinio realizzato”

     

     

     

    Roma, 26 gennaio 2006