Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Finanza regionale: Finanziaria 06 e problematiche applicative

giovedì 1 gennaio 1970


Acquisto di immobili e riduzione trasferimenti erariali (commi 24 - 26)

I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità, la norma non si applica all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili. È prevista anche una comunicazione al MEF via web contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. La comunicazione è inviata anche all’Agenzia del Territorio che verifica la congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità. Commi 23 – 26.

Dall’interpretazione di tali disposizioni si rilevano alcune criticità:

§         La ratio della disposizione non è chiara, dato che non ha senso correlare la gestione patrimoniale con i crediti dell’ente e a scapito di quest’ultimi. Peraltro è illegittima in quanto lesiva dell’autonomia regionale.

§         Per spesa sostenuta deve intendersi la spesa impegnata.

§         L’applicabilità del comma 24 è da intendersi solo per gli immobili acquisiti da soggetti privati  in quanto l’espressione “da terzi” non può non intendersi che come soggetto estraneo alla P.A.

§         Si ritiene che la comunicazione al MEF e all’Agenzia del territorio costituisca una sorta di controllo anomalo e per di più valga per alcuni immobili e non per tutti quelli che si evincono dal combinato dei commi 24 e 25. Infatti, la tipologia di immobili indicata al comma 26 (per attività istituzionali e finalità abitative) è riduttiva rispetto ai precedenti commi.

 

Poiché il comma 26 prevede che modalità di adempimento alla norma e schema di comunicazione siano stabiliti mediante decreto da predisporsi dal MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, è necessario che i PRESIDENTI scrivano immediatamente al MEF per coinvolgere le Regioni nella redazione del decreto e verificare come il MEF intenda applicare le norme nei confronti delle Regioni degli enti regionali.

Patto di stabilità (commi 138 – 150)

 

Limiti per le Regioni

 

2006

2007

2008

Spese correnti

2004 –3,8%

2006 + 0,4%

2007 + 2,5

Spese in conto capitale

2004 + 4,8%

2006 + 4,0%

2007 + 4,0%

 

Sono escluse:

o        spese di personale (specifica disciplina di settore);

o        spese per la sanità (specifica disciplina di settore);

o        spese per trasferimenti PA correnti / capitale a PA inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT;

o        di spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione funzionale di cui al decreto 194/1996 del Presidente della Repubblica;

o        spese per interessi passivi;

o        spese per calamità naturali correnti e capitale (dichiarazione stato di emergenza);

o        spese oneri sentenze che generano debiti fuori bilancio;

o        spese derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite o delegate correnti / capitale da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali dal 1 gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente il livello di spesa per il 2004 delle regioni assunto a base di calcolo è ridotto di pari misura.

o        spese derivanti da concessione di crediti;

o        Cofinanziamenti UE capitale ivi comprese le quote nazionali solo per il 2006.

Gli enti di cui possono eccedere i limiti di spesa stabiliti per le spese in conto capitale nei limiti:

a)      derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite (comma 144);

b)      dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità (comma 145);

c)      solo per i comuni dei proventi dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (comma 146).

·     definizione delle voci da considerare fra la spesa di personale;

·     Il comportamento delle Regioni nei confronti della spesa sociale sarà quello di escludere dal patto le spese sociali quali risultano dalla classificazione funzionale di cui al decreto 194/1996 del Presidente della Repubblica.

·     Gli oneri del contratto TPL graveranno notevolmente sui bilanci regionali e degli enti locali. Da considerare anche le problematiche relative al raccordo fra Regione e enti locali.

Sarebbe opportuno attivarsi al fine di escludere le spese per i contratti di servizio TPL dalle spese sottoposte a patto, in considerazione del fatto che la spesa è rigida non manovrabile dalle Regioni, legata ai rinnovi contrattuali. Questa tipologia di spesa dovrebbe essere trattata come le spese di personale o quelle sanitarie secondo regole ad  hoc.

Personale

 

 

Riduzione spese di personale (commi 198 - 206)

Le disposizioni da comma 198 a 206 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.117 e 119 della Costituzione.

·         Le Amministrazioni Regionali e gli Enti del SSN adottano misure necessarie a garantire che le spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’IRAP non superino per il 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare del 2004 ridotto dell’1%.

·         Si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto Co.Co.Co. o con altre forme di contratto flessibile o con convenzioni.

·         Per il 2004 le spese sono considerate al netto delle spese per arretrati di anni precedenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali; per il 2006, 2007 e 2008 le spese sono al netto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali intervenuti successivamente al 2004.

·         Continuano ad essere valide le disposizioni della Finanziaria 2005 riguardanti i limiti delle assunzioni che devono permettere al comparto regioni  enti locali un risparmio di 213 ml per il 2005; 572 ml per il 2006 e 850 ml per il 2007 940 ml a decorrere dal 2008 le economie rimangono acquisite ai bilanci degli enti.

·         Le Amministrazioni regionali e locali possono fare riferimento alle norme previste in finanziaria per il conseguimento del contenimento della spesa di personale (comma 200) le amministrazioni possono rideterminare l’importo dei fondi per la contrattazione decentrata (comma 201) ;

·         Per gli enti del SSN il rispetto della riduzione dell’1% delle spese di personale costituisce rafforzamento dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e l’effetto di tale disposizione  sarà valutato nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (comma 203);

·         Si provvederà al monitoraggio di tali risparmi attraverso sito web (comma 204)

·         Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 205).

Con la dicitura “amministrazioni regionali” la norma sembra sottointendere le spese di personale della Regione e dei suoi enti. Tale spesa deve essere ridotta dell’1% rispetto a quella del 2004.

Le disposizioni valgono per:

  • le Regioni;
  • gli enti regionali;
  • gli enti del SSN.
  •  

    Si pongono problemi di natura:

    v   politica: nel caso si intenda la spesa di personale consolidata, sarebbe opportuno che i dati del personale degli enti regionali fossero sottoposti al controllo della regione e inviati al ministero dalla Regione stessa come dati consolidati, in tal modo la Regione potrebbe decidere una politica diversa del personale;

    v   tecnica: per definire qual è la spesa di personale da prendere a riferimento, in quanto:

    o       per il patto di stabilità nella spesa di personale si considerano le spese derivanti dall’applicazione del contratto, agli oneri diretti e accessori, le spese di transazione con il personale e quelle derivanti dall’incentivazione al collocamento a riposo di personale regionale, le missioni adeguandosi al sistema SIOPE;

    o       nel Conto del Personale sono considerate anche le spese per consulenze e per Co.co.co; occorre inoltre considerare che in alcune regioni il personale degli enti dipendenti è nei ruoli del personale regionale mentre per altre gli enti hanno ruoli propri e che quindi dovrebbero compilare un conto consuntivo proprio; da verificare anche le spese di personale dei Consigli regionali;

    o       per la Corte dei Conti le Co.co.co sono comprese fra le spese di personale perché assimilabili al lavoro dipendente mentre sono escluse le spese per consulenze.

    v   operativa: in quanto è previsto il monitoraggio con le stesse modalità del patto di stabilità tramite sito web mentre per gli enti non sottoposti a patto è prevista apposita certificazione sottoscritta dall’organo di revisione contabile da inviare al MEF. La responsabilità dell’invio dei dati ricadrebbe sugli uffici finanziari.

    v   Giuridica: occorre verificare la legittimità costituzionale della norma.

     

    È opportuna la convocazione di una riunione tecnica congiunta fra i coordinamenti interregionali finanza e personale per giungere a una posizione comune prima che il MEF emani il decreto con le modalità e i criteri di rilevazione dei dati tramite il sistema web del patto di stabilità.

    Riconoscimento maggiori oneri contratto 2004 – 2005 (Commi 178 - 180)

    È posto carico dello Stato il costo dei rinnovi contrattuali (220 ml annui- 0,7% in aggiunta ai tassi di inflazione) legati al protocollo d’intesa siglato il 27 maggio 2005. al riparto si provvede dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (entro 180 giorni dall’entrata in vigore legge). La somma è comprensiva degli oneri contributivi e dell’IRAP.

     

     

    Monitoraggio sulla ripartizione delle risorse e sui tempi

    Riconoscimento maggiori oneri contratto 2006 – 2007 (Comma 186)

    Sono posti a carico dei rispettivi bilanci gli oneri dei rinnovi contrattuali per il biennio 2006 – 2007 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale. I comitati di settore devono attenersi ai criteri previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato (comma 183)

    Ripercussioni sui bilanci regionali

     

    Oneri contratto sanità (comma 182)

    Incremento del finanziamento della spesa sanitaria di 213 ml a decorrere dal 2006 per rinnovo contratto comparto sanità in deroga all’Intesa del 23 marzo 2005

    Ripercussioni sui bilanci regionali

     

    Attuazione federalismo fiscale.

    Per gli anni dal 2002 e fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione tramite i decreti annuali attuativi del Dlgs n. 56/2000 si prevede il recepimento dell’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del mese di luglio 2005 a Santa Trada. L’accordo si basa sull’introduzione di una maggiore discrezionalità nei parametri di calcolo per la perequazione e di una riduzione graduale della spesa storica : 5% per il 2002 e di un ulteriore 1,5% a decorrere dal 2003 per ogni anno. L’aliquota addizionale Irpef è riconosciuto allo 0,9% dal fondo di garanzia che è prorogato fino alla definitiva determinazione delle aliquote di compartecipazione. Le risorse dovute alle Regioni  - circa 12,7 miliardi di euro – verranno erogate sulla base di un Piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze sentita la Conferenza stato regioni entro il 31 marzo 2006. (Commi 319- 324)

    §         Sblocco della situazione per gli anni 2002 – 2005;

    §         problema delle risorse DPCM Bassanini da quest’anno fiscalizzate;

    §         non sono state erogate le risorse per le minori entrate e asili nido già fiscalizzate dalla finanziaria 2005;

    §         Piano delle erogazioni spettanti

    Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Regioni entro il 31 marzo 2006 che definisce i piano graduale per l’erogazione delle risorse.

    Enti Regionali

     

    La Conferenza dei Presidenti delle Regioni  ribadisce la piena competenza delle Regioni sul governo degli enti regionali e la non applicabilità agli enti delle norme di cui alla legge finanziaria relative al contenimento di singole tipologie di spesa.

    Acquisti CONSIP si ritiene che gli enti regionali siano sottoposti a questa disciplina. Commi 157 – 160:

     

     

    Sanità

     

     

    Riduzione spese di personale per gli enti del SSN dell’1% rispetto al 2004. L’effetto di tale disposizione  sarà valutato nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti . Comma 203.

     

    Adempimento aggiuntivo per le Regioni da monitorare nel Tavolo tecnico ex art. 12 Intesa 23 marzo 2005

    Addizionali Ires e Irap. Il blocco viene prorogato fino al 31 dicembre 2006 tranne che per le Regioni che devono coprire i disavanzi. Comma 165

     

     

    Bilanci aziende sanitarie - Controlli della Corte dei Conti

    Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del SSN devono inviare alle sezioni locali della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto secondo i criteri e le linee guida stabilite. La Corte dei Conti definisce linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli Enti e riferisce alla regione in caso di criticità accertate vigilando sull’adozione delle misure necessarie da parte della Regione. Commi 166 – 170

    Le disposizioni relative al controllo della Corte dei Conti per garantire il rispetto del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti del SSN. In caso di mancato rispetto degli obblighi, la Corte trasmette segnalazione alla Regione interessata.

     

    Situazioni di squilibrio economico

    Restano fermi tutti gli obblighi previsti nell’Intesa 23 marzo 2005.  In caso di squilibrio economico-finanziario le ASL devono presentare Piani di rientro , pena la decadenza dei loro Direttori Generali.

    Si confermano gli obblighi previsti dal comma 174 della fin. 2005 sull’adozione dei necessari provvedimenti per le situazioni di disequilibrio e sulla diffida ad adempiere e sul commissario ad acta da parte del Presidente per l’applicazione delle leve fiscali (addizionale Irpef e aliquota Irap). Comma 274

     

     

    Conferma adempimenti delle Regioni previsti nell’Intesa 23 marzo 2005 (Provvedimenti già previsti nella Finanziaria 2005 da parte delle Regioni per il ripiano dei disavanzi)

    Nuova convenzione medici pediatri

    Aggiunge agli obblighi dell’Intesa quello di stipulare entro il 31 marzo  Accordi attuativi della nuova convenzione dei medici di medicina generale e dei pediatri per la parte relativa all’indennità di collaborazione informatica ( compilare con mezzi informatici almeno 70% delle ricette per farmaci e richieste specialistiche) ; il riscontro è effettuato con il sistema della tessera sanitaria. In mancanza di tali accordi la Regione sarà considerata inadempiente (comma 275)

    La regione può decidere di erogare prestazioni esenti o a costo agevolato in ragione del reddito,  si deve fare riferimento al DM Sanità –Economia del 22 gennaio 2003.

    Stipula da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2006 di Accordi attuativi della convenzione con i medici di medicina generale e pediatri  sulla collaborazione informatica

    Provvedimenti regionali per prestazioni esenti o a costo agevolato che facciano riferimento al DM 22 gennaio 2003

    Adempimenti aggiuntivi ai fini accesso finanziamento integrativo.

    Disposizioni per Tessera sanitaria e rilevazioni dei dati sulle ricette

    Modifica termini per Tessera sanitaria entro il 31 marzo 2006 Contributo 10 milioni di euro ed apposita convenzione per l’attività di rilevazione dei dati dalle ricette da parte di farmacie e strutture sanitarie (comma 276)

    Apposita convenzione tra il Ministero dell’Economia, il Ministero della Salute e le Associazioni di categorie interessate.

    Decreto Ministro dell’Economia, di concerto con Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni  per le modalità erogative

     

    Automatismo applicazione leve fiscali

    E’ previsto un automatismo qualora i provvedimenti  necessari al ripiano dei disavanzi non vengano adottati entro il 31 maggio dal Commissario-Presidente nella Regione interessata con riferimento all’anno 2006, si applicano comunque le addizionali Irpef e le maggiorazioni Irap nella misura massima consentita. (comma 277)

    In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni interviene la legge statale sulla fiscalità regionale.

     

    Incremento 1000 milioni di euro

    L’incremento di 1000 milioni di euro è vincolato a criteri e modalità concessive definite con decreto interministeriale e stipula di accordi con le Regioni interessate. (comma 278)

     

    Decreto del Ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia , d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni che definisce criteri e modalità concessive

     

    Accordi specifici con Regioni interessate

     

     

     

     

    Stanziamento di 2000 milioni di euro per i disavanzi 2002, 2003 e 2004

    L’erogazione è subordinata all’adozione dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo a carico della Regione per i medesimi anni

    La ripartizione è prevista sulla base del numero dei residenti.

    L’accesso al concorso è subordinato alle Intese da sancire entro il 31 marzo 2006 sul PSN 2006-2008 e sul Piano di contenimento delle liste di attesa che preveda:

    - l’elenco delle prestazioni per le quali le Regioni dovranno fissare tempi massimi di attesa entro 90 giorni;

    - in caso di mancata fissazione dei tempi si applica il regolamento degli standard dei LEA previsto dalla finanziaria 2005;

    - individuazione delle strutture presso cui è assicurato il rispetto dei tempi e delle misure  in caso di superamento dei tempi , senza oneri  a carico degli assistiti;

    - individuazione quota vincolata del PSN alla riduzione dei tempi di attesa e alla realizzazione dei CUP;

    - attivazione flusso informativo per il monitoraggio delle liste presso il Nuovo SIS;

    - verifica dell’attuazione del Piano da parte del Comitato permanente sui LEA ex articolo 9 della Intesa 23 marzo 2005. (comma 280) (comma 279)

    Necessità di provvedimenti regionali di copertura del residuo disavanzo

    Decreto del Ministro della Salute, di concerto con Ministro dell’Economia ,d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni di riparto delle risorse, subordinato alle

     

    Intese entro 31 marzo 2006 sui due Piani.

     

    Ulteriore subordinazione per Regioni in disavanzo

    Per le Regioni che nel periodo 2001- 2005 abbiano registrato un disavanzo medio pari o superiore al 5% ovvero che abbiano registrato nel 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200%  l’acceso ai predetti fondi è subordinato anche ad un Accordo specifico con i Ministeri economia e sanità  o all’integrazione di accordi già stipulati (Finanziaria 2005) per l’adeguamento alle indicazioni del PSN 2006-2008 e per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei LEA. (comma 281)

    Specifico Accordo o integrazione di accordi già sottoscritti con la Regione interessata

     

    Destinazione fondi residui ex art. 20 l. 67/88

    agli interventi sulle strutture per acuti con almeno 250 posti letti e alle lungodegente con almeno 120 posti letto (comma 285)

     

     

    Certificazione dei bilanci

    Definizione dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle ASL, delle AO, degli IRCCS, degli Istituti zooprofilattici, delle aziende ospedaliere universitarie con decreto interministeriale entro il 31 marzo 2006. (comma 291)

     

     

     

     

    Decreto Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia , d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per definire criteri e modalità di certificazione dei bilanci

    Estensione regime agevolato riduzione delle imposte anche alle Asp

    Le Regioni possono estendere alle istituzioni succedute alle IPAB, le Asp, il regime agevolato in materia di riduzione o esenzione dalle imposte. (comma 299)

     

     

    Programma edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/ 88

    Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse del programma di edilizia sanitaria si intendono risolti gli accordi sottoscritti dalle Regioni che non hanno ottemperato alle previste procedure, trascorsi 18 mesi dalla stipula. Utilizzazione delle risorse liberate

    Le risorse resesi disponibili verranno utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi e di interventi per le strutture da destinare all’intramoenia, per quelle di radioterapia, per gli interventi presso IRCCS , policlinici universitari, ospedali classificati, Izs e Iss. (comma 310 – 311 - 312) Risoluzione limitata ad una parte degli interventi

    In fase di prima attuazione su richiesta della Regione può essere prevista la revoca solo di alcuni interventi corrispondenti al 65% delle risorse revocabili 

    Decreto Ministro della Salute di concerto con Ministro Economia e Finanze per l’utilizzazione delle risorse.

     

    D.L. 30-9-2005 n. 203

    Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
     convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248

     

     

    Costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo l’accantonamento nel bilancio regionale degli oneri derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del SSN e degli Accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN. L’adempimento è monitorato nel Tavolo di verifica art. 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ed il mancato o parziale accantonamento viene segnalato alla Regione.

    Costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo l’accantonamento nel bilancio regionale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto della dirigenza medica per il biennio 2004-2005. L’adempimento è monitorato nel Tavolo di verifica art. 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ed il mancato o parziale accantonamento viene segnalato alla Regione. (Art 9, comma 1 e 2)

    Obbligo di accantonamento nel bilancio regionale degli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli Accordi per il personale convenzionato dal biennio 2006-2007

     Comma 2. Obbligo di accantonamento nel bilancio regionale degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali dell’area della dirigenza medico veterinaria  biennio 2004-2005

     

    Roma, 26 gennaio 2006

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