Tre leggi regionali impugnate dal Consiglio dei Ministri

Tre leggi regionali impugnate dal Consiglio dei Ministri

La decisione assunta nella riunione del 10 febbraio

 
(regioni.it) Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha impugnato le seguenti leggi regionali:
Regione Liguria
L.r.n. 63/2009 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010”
Il Cdm ha impugnato alcuni articoli della legge finanziaria della Regione Liguria. 
La legge prevede infatti norme eclatanti in materia di personale. In particolare, vengono disciplinate dalla legge questioni relative al trattamento economico, all’orario di lavoro ordinario e straordinario, nonché prestazioni di lavoro flessibile, che devono essere invece demandate alla contrattazione collettiva. È prevista, anche, un’indennità aggiuntiva di € 13.000 per il personale che ha sede di lavoro a Bruxelles, in modo del tutto irragionevole.
Altri articoli disciplinano poi in materia di assunzioni riservate a determinati soggetti nonché forme di stabilizzazione per alcune tipologie contrattuali, che sono vietate dalla legge statale, quali i portaborse e i co.co.co..
Sono risultate, infine, difformi dalla disciplina statale prevista dal codice dei contratti pubblici le disposizioni in materia di project financing. Su tale ultima questione, è bene ribadirlo, la Corte Costituzionale ha più volte affermato la competenza esclusiva dello Stato. “Si tratta di una legge che risente più che altro del momento elettorale –  ha dichiarato il Ministro Fitto. – La Corte Costituzionale, specie in materia di personale,  si è pronunciata più volte censurando sempre tutti i tentativi volti ad eludere le regole del pubblico concorso, attraverso assunzioni o stabilizzazioni fatte a soggetti privi dei necessari requisiti”.
Regione Marche
L.r.n.31/2009 recante: “Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (legge finanziaria 2010)”.
Le legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:
una norma dispone in materia di trattamento economico accessorio, materia non disciplinabile per legge ma demandata alla contrattazione collettiva.
Inoltre, si prevede che gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale debbano, tra l'altro, possedere capacità di generazione non superiore a 5MW termici.
A tal proposito, la normativa statale in ordine alla valorizzazione energetica delle biomasse non prevede tale limitazione.
Pertanto la previsione di limiti dimensionali cogenti si pone in contrasto sia con la normativa statale che con quella comunitaria.
La stessa norma viola, conseguentemente, anche l'articolo 120, comma 1, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  tra le Regioni, né di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Provincia di Trento
L.r.n. 19/2009 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2010)”.
La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità:
Con l'odierno intervento normativo, la Provincia autonoma di Trento ripropone la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, già oggetto di impugnativa da parte del Governo e proroga quest'ultima sino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.
Così disponendo, la norma provinciale si pone in contrasto con la materia del sistema tributario, di competenza statale.
Inoltre si detta una disciplina difforme da quella statale in materia di adeguamento prezzi. Così disponendo la Provincia disciplina una materia afferente alla competenza esclusiva dello Stato, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
 
(red/12.02.10)
 
 
Tre leggi regionali impugnate dal Consiglio dei Ministri

15/02/2010