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Regioni.it

n. 4088 - giovedì 10 giugno 2021

Sommario
- AstraZeneca ai giovani: attesi chiarimenti dal Comitato tecnico scientifico
- Riparte il turismo, riparte l'Italia: Fedriga al forum Ansa, "vedo segnali positivi"
- Agricoltura: Feasr, Patuanelli propone fondo per regioni con meno risorse
- PNRR, Decreto Legge Semplificazione e Governance: proposte ed emendamenti
- Istat: dati su mortalità ed export regioni nel corso della pandemia
- La Governance economica europea nel 2021, le sfide della crisi: web talk del Cinsedo il 14 giugno

Documento della Conferenza delle Regioni del 28 maggio

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PNRR, Decreto Legge Semplificazione e Governance: proposte ed emendamenti

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio

(Regioni.it 4088 - 10/06/2021) Il Decreto Legge Semplificazione e Governance PNRR prevede una Cabina di Regia nazionale, vero snodo politico delle decisioni più rilevanti relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla quale partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri di volta in volta interessati. Alla cabina di regia possono essere invitati i Presidenti di Regione per questioni di carattere locale o regionale. In questi casi presiede il Ministro per gli affari regionali. La Conferenza delle Regioni, con un documento approvato il 28 maggio, chiede un maggiore coinvolgimento. Il testo del documento è stato inviato dal Presidente, Massimiliano Fedriga, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta,e al  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli.
Il documento, che si riporta di seguito, contiene alcune prime indicazioni ed alcuni emendamenti prioritari.
Prime valutazioni e proposte emendative sulla bozza di provvedimento Governance pnrr e semplificazioni
Il testo di decreto-legge, acquisito informalmente, presenta criticità in ordine alla compatibilità costituzionale delle norme introdotte.
Non può che ritenersi che lo sviluppo economico e sociale dei territori sia in maniera indiscutibile attribuito alla competenza delle Regioni e delle Province autonome e, in questo testo, esse sono di fatto escluse da tutti i meccanismi decisionali e dalle sedi più rilevanti, peraltro in assoluto contrasto con quanto precisato dall’Unione Europea che ha rilevato la necessità di una governance multilivello dei Piani nazionali.
Si rileva, inoltre, a supporto di tali considerazioni, che non sono previste norme che implementano il personale delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli enti locali che saranno i principali protagonisti della “messa a terra” dei progetti previsti dal PNRR.
Si nota, altresì, una impostazione assolutamente centralista che rischia di rendere fortemente inefficace il Piano, proprio per la mancanza della necessaria collaborazione e sinergia con le programmazioni delle Regioni e degli enti locali. Occorre, al contrario, ripristinare la corretta filiera istituzionale al fine di rendere i progetti del PNRR utili, efficaci e realmente resilienti per i nostri territori e, più in generale, per il Paese.
Appare, inoltre, singolare l’aver inserito i soggetti istituzionali, richiamati dall’art. 114 della Costituzione quali soggetti costitutivi della Repubblica, in un tavolo meramente consultivo al pari delle forze economiche e sociali.
Tutto ciò premesso, si formulano, di seguito alcuni primi emendamenti ritenuti prioritari – facendo riserva di inviarne ulteriori ad integrazione - e imprescindibili per il ripristino del corretto rapporto interistituzionale, al fine di evitare una tutela delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e Province autonome nelle sedi più opportune, a partire dalla Corte costituzionale.
1- All’articolo 2, comma 1, dopo la parola “in ciascuna seduta” inserire le parole “e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
2- All’articolo 2, comma 2, lettera c), dopo le parole “dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie”, inserire le parole “e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
3- All’articolo 2, comma 3, sostituire le parole “possono essere invitati” con le parole “partecipano”.
4- All’articolo 2, comma 4, secondo periodo, dopo la parola “centrale” inserire le parole “e regionale”; dopo le parole “coordinamento tecnico” inserire le parole “, e a tal fine sono integrati con la partecipazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
5- All’articolo 2, comma 5, inserire, dopo “il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie,” le parole “il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome partecipano”.
6- All’articolo 2, comma 5, inserire dopo le parole “ 22 aprile 2021, n.55”, inserire le parole “e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d’investimento europei,”.
7- All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dagli ordinamenti di appartenenza” inserire le parole “di cui almeno il 10% indicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
8- All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole “nei limiti delle risorse di cui al comma 4”, inserire le parole “di cui almeno il 10% indicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
9- All’articolo 10, comma 3, sono aggiunte, in fondo le parole “e delle centrali di committenza regionali”.
10- All’articolo 10, comma 4, le parole “per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato” sono soppresse; dopo le parole “al comma 1” inserire le seguenti “, ovvero anche di proprie società in house”.
11- All’articolo 10, comma 5, dopo le parole “definisce” sono aggiunte le parole “per le società in house statali”.
12- Si valuti l’opportunità di inserire un richiamo alla semplificazione delle procedure di spesa per le prossime Olimpiadi invernali.
13- All’articolo 12, nel rilevare che non vi è alcun intervento a sostegno di procedure di assunzione di personale per le Regioni e Province autonome, si propone in via assolutamente preliminare il seguente emendamento:
“Le Regioni e gli Enti Locali per il reclutamento di personale altamente qualificato necessario per l’attuazione delle azioni e degli interventi del PNRR di propria competenza possono avvalersi della procedura di cui al comma 1 e del supporto e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero procedere autonomamente al reclutamento del personale con le qualifiche di cui al comma1 per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura a valere sulle risorse destinate al rafforzamento della capacità amministrativa per l’attuazione delle varie componenti del PNRR”.
14- All’articolo 12, inserire i seguenti commi:
6 bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incaricate dell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attivare le necessarie azioni di rafforzamento mediante l’assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo. Le medesime amministrazioni possono inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR dalle strutture di coordinamento centrale, anche per il tramite di società pubbliche.
6 ter. Ai fini di cui al comma 6 bis, le amministrazioni ivi previste possono provvedere al reclutamento di personale a tempo determinato, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e a valere sui fondi di cui al P.N.R.R., attraverso le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento di una sola prova scritta o orale.
6 quater. Ai fini di cui al comma 6 bis, le amministrazioni ivi previste possono procedere al reclutamento, a tempo determinato, in deroga al piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione, e per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza, di professionisti ed esperti specializzati in ambiti strettamente correlati alla natura ed alla tipologia del progetto.
6 quinquies. Ai fini di cui al comma 6 quaterquataerquat, le amministrazioni possono avviare procedure comparative alle quali possono partecipare i professionisti in costanza di iscrizione al relativo albo, collegio o ordine professionale, comunque denominato, e che risultino iscritti per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.
6 sexies. Ai medesimi fini di cui all’articolo 6 bis, le amministrazioni e gli enti di cui al medesimo comma possono conferire, altresì, ai sensi dell’articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di collaborazione a tempo determinato a professionisti ed esperti iscritti all’apposito elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità per l’istituzione dell’elenco e la relativa gestione, i requisiti per l’iscrizione da parte di professionisti ed esperti e le modalità semplificate di selezione sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6 septies. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 6 quater mantengono l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6 octies. Ai fini di cui al comma 6 quater le amministrazioni che procedono alle assunzioni previste dal medesimo comma possono adeguare i fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio proporzionalmente all’incremento del numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio nell’anno 2020. Tale incremento, derivante dalle assunzioni di cui al precedente periodo è effettuato in deroga ai vigenti limiti di spesa in materia di personale.
15- All’articolo 13, comma 1, dopo le parole “ove sia messo” eliminare le parole “anche solo potenzialmente”. Sempre all’articolo 13, comma 1, sostituire le parole “non superiore a quindici giorni”, con le parole “non superiore a trenta giorni”.
16- All’articolo 13, comma 2, modificare le parole “quindici giorni” con le parole “trenta giorni”.
17- All’articolo 14, comma 2, sostituire le parole “devono essere definite entro il termine di quindici giorni” con le parole “devono essere definite entro il termine di trenta giorni”.
18- All’articolo 16, comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo “d’intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n.281.”
19- All’articolo 16, le autonomie speciali evidenziano che detenendo la competenza in materia di finanza locale, chiedono che i finanziamenti diretti ai Comuni vengano trasferite alle medesime autonomie speciali pur con il vincolo di destinazione. Inoltre, evidenziano forti preoccupazioni in relazione al finanziamento dei progetti del Piano che attengono all’offerta e gestione di servizi qualora questi avvengano attraverso canali di finanziamento statale ordinario che rischia di escludere soggetti operanti sul territorio delle predette autonomie speciali (es. tasse universitarie).
20- All’articolo 18, comma 1, lett. a) le parole “Alle riunioni della commissione partecipa con diritto di voto anche un rappresentante del Ministro della cultura” sono sostituite come segue “Alle riunioni della commissione partecipano con diritto di voto anche un rappresentante del Ministero della cultura ed un rappresentante della Regione o della Provincia Autonoma competenti per territorio”.
21- All’articolo 18, comma 1, lettera a), nono periodo, sostituire le parole “senza diritto di voto” con le parole “con diritto di voto”.
22- All’articolo 30, comma 2, dopo le parole “sottoposti a Via in sede statale” aggiungere le parole “e regionale”.
23- All’articolo 46, comma 6, dopo le parole “Alle riunioni del Consiglio di Ministri possono partecipare” le parole “senza diritto di voto” sono sostituite con “con diritto di voto”.
24- Inserire il seguente articolo:
“Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Treno e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e norme di attuazione”.
25- In relazione agli interventi di edilizia sanitaria si segnala che la semplificazione potrebbe essere introdotta a regime e non solo per quelli relativi al PNRR. (ART. 57)
26- In relazione alla perequazione infrastrutturale prevista all’articolo 60, si rileva che il testo va a modifica un accordo condiviso in sede di Conferenza Stato Regioni. Più corretto sarebbe stato procedere ad una modifica in sede di confronto con le regioni. Inoltre, la norma individua come destinatari solo le amministrazioni centrali e non le Regioni; l’utilizzo delle risorse andrebbe assegnato sulla base di una ricognizione effettuata dalle regioni.
27- Infine, è necessario inserire norme di semplificazione per i dragaggi e per il dissesto idrogeologico.
Roma, 28 maggio 2021

Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 28 maggioPrime valutazioni e proposte emendative sulla bozza di provvedimento Governance pnrr e semplificazioni



( red / 10.06.21 )
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