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Regioni.it

n. 4147 - venerdì 24 settembre 2021

Sommario
- Pubbliche amministrazioni: dal 15 ottobre dipendenti pubblici tornano in presenza
- Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili (DL 121/21): audizione Conferenza Regioni il 27 settembre
- Medicina territoriale: Donini su riqualificazione e potenziamento
- PNRR: il cronoprogramma fissato dal Consiglio dei Ministri
- Trentino Alto Adige: Consiglio dei Ministri del 23 settembre su norme statuto
- Pandemia: in Italia decrescita più sostenuta

+T -T
Trentino Alto Adige: Consiglio dei Ministri del 23 settembre su norme statuto

Esaminate anche alcune leggi regionali

(Regioni.it 4147 - 24/09/2021) Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 settembre, oltre “la prima informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR approvato in Europa a luglio 2021”, sono stati approvati due decreti legislativi di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.
Si tratta di norme in materia di igiene e sanità e in particolare si spiega che il testo risponde alla necessità di garantire personale medico bilingue che possa comunicare nelle due lingue ufficiali con i pazienti, in una situazione di vita sensibile come quella della malattia, consentendo all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, prevedendo una procedura per fasi di apprendimento della seconda lingua, richiesto per il personale medico.
Un’altra norma riguarda la proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e il testo introduce due nuove modalità per ottenere o conseguire l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca:
- presentando un titolo di studio universitario (di primo, secondo grado oppure superiore) conseguito in una lingua e una certificazione linguistica per l’altra lingua;
- presentando un titolo di studio universitario (di primo, secondo grado oppure superiore) per una lingua e sostenendo l’esame nell’altra lingua.
Inoltre, si precisa che il censimento che si tiene nella provincia di Bolzano per definire la consistenza dei gruppi linguistici ivi presenti si svolgerà con cadenza decennale.
Il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, che ha partecipato alla seduta del Consiglio dei ministri, spiega che con l'approvazione di “questa norma  garantisce che la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico possa continuare a essere raccolta. Ciò è importante affinché gli strumenti di tutela della nostra Autonomia continuino a funzionare”.
In secondo luogo, questa disposizione di attuazione prevede che in futuro la dichiarazione e la consegna della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico possano essere effettuate in forma digitale.
L’altra norma di attuazione approvata riguarda la certificazione del bilinguismo per i medici della sanità pubblica assunti con contratto a tempo determinato. Di norma, questo non può superare i tre anni. Se durante questo periodo non è stata ottenuta l'attestazione di bilinguismo richiesta, il contratto può ora essere prorogato per un massimo di altri due anni fino al raggiungimento del livello A e successivamente potrà quindi essere stipulato un contratto a tempo indeterminato. "Questa disposizione garantisce che non si verifichi un'immediata carenza di medici a causa della cessazione improvvisa dei contratti di lavoro nel servizio sanitario pubblico", afferma Kompatscher.
Il Governo ha anche esaminato alcune leggi regionali e ha deliberato di impugnare:
la legge della Regione Siciliana n. 17 del 21/07/2021 “Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime” in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con le norme di grande riforma economico sociale costituite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 23/07/2021 “Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa” in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale e europea, violano, gli articoli 117, primo comma e secondo comma, lettere a), l) e m) della Costituzione;
la legge della Regione Basilicata n. 29 del 26/07/2021 “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e ss.mm.ii”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di energia, violano l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;
la legge della Regione Basilicata n. 30 del 26/07/2021 “Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale e europea in materia di fonti rinnovabili, violando l’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Siciliana n. 18 del 21/07/2021 “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, in quanto talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione; la legge della Regione Siciliana n. 19 del 29/07/2021 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”, in quanto talune disposizioni in materia di condono edilizio, eccedendo dalle competenze statutarie, si pongono in contrasto con la normativa statale e con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio e di uniformità delle prestazioni essenziali, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
Inoltre, ha deliberato di non impugnare:
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 27/07/2021 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023”; la legge della Regione Piemonte n. 20 del 28/07/2021 “Norme in materia di soccorso alpino e speleologico”;
la legge della Regione Abruzzo n. 15 del 30/07/2021 “Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo”; la legge della Regione Basilicata n. 26 del 26/07/2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)”;
la legge della Regione Basilicata n. 27 del 26/07/2021 “Modifica all’art. 11 bis della L.R. n. 23/2018 (Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali - F.U.A.L.).”;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 02/08/2021 “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Veneto n. 23 del 03/08/2021 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”;
la legge della Regione Liguria n. 11 del 28/07/2021 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2020”;
la legge della Regione Toscana n. 24 del 30/07/2021 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Toscana n. 25 del 02/08/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Assestamento”; la legge della Regione Umbria n. 12 del 02/08/2021 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 03/08/2021 “Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2020”;
la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 03/08/2021 “Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Liguria n. 12 del 04/08/2021 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;
la legge della Regione Marche n. 17 del 30/07/2021 “Istituzione dell’itinerario ebraico marchigiano”;
la legge della Regione Puglia n. 24 del 06/08/2021 “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”; la legge della Regione Puglia n. 26 del 06/08/2021 “Affrancamento dall’obbligo di corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle prenotazioni”; la legge della Regione Puglia n. 27 del 06/08/2021 “XI legislatura – 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”;
la legge della Regione Puglia n. 29 del 06/08/2021 “Disciplina dell’enoturismo”; la legge della Regione Puglia n. 30 del 06/08/2021 “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”; la legge della Regione Puglia n. 32 del 06/08/2021 “Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”;
la legge della Regione Toscana n. 26 del 02/08/2021 “Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019”;     
la legge della Regione Valle d’Aosta n. 22 del 5/08/2021 “Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6/08/2021 “Rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”. Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di rinunciare in modo parziale all’impugnativa delle leggi della Regione Abruzzo n. 9 del 06/04/2020 recante: “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” e n. 16 del 09/07/2020 recante: “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, in quanto la Regione Abruzzo ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere parzialmente superate le censure di illegittimità rilevate.



( gs / 24.09.21 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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