Newsletter Regioni.it

periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale

N. 1477 - venerdì 13 novembre 2009

Sommario

Agricoltura: 16 novembre, vertice Governo-Regioni

Agricoltura: 16 novembre, vertice Governo-Regioni

Il 18 Novembre l'esecutivo incontra Anci e Upi

 
(regioni.it) Lunedì 16 novembre alle 18.00 a Palazzo  Chigi ci sarà un incontro tra il sottosegretario Letta, il ministro  Zaia e le Regioni sul settore dell'agricoltura. Ad affermarlo è il ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, al termine  della Conferenza Stato-Regioni del 12 novembre. L’incontro era stato a più riprese sollecitato dalla Conferenza delle Regioni e diverse criticità nel comparto  agricolo, infatti, erano state segnalate da diversi assessorati regionali.
Mercoledi 18 novembre  a Palazzo Chigi si terrà invece l'incontro tra Anci, Upi e Governo, lo ha reso noto sempre il ministro dei rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ricordando come ''Comuni e Province avevano condizionato la loro presenza in Conferenza a una convocazione da parte del Governo''.
 
(red/13.11.09)

 

Federalismo fiscale: documento conclusivo Commissione Questioni Regionali

Federalismo fiscale: documento conclusivo Commissione Questioni Regionali

 
(regioni.it) La Commissione parlamentare per le questioni regionali l’11 novembre 2009lha approvato un documento conclusivo in relazione all’indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.
Nelle “note conclusive” del documento - pubblicato anche nella sezione “In Parlamento” del sito www.regioni.it , il link è: http://www.regioni.it/upload/DocCPQR_Fed_fisc111109.doc - si legge, fra l’altro, che “l'esigenza di superare progressivamente il criterio della ripartizione delle risorse in base alla spesa storica regolando il passaggio dall'attuale finanza decentrata di tipo derivato ad un sistema fiscale-finanziario autonomo e responsabile è ineludibile” e  “la definizione dei costi standard rappresenta l'elemento centrale dell'intero impianto riformatore: il disegno di legge rimette ai decreti delegati il compito di darvi forma e sostanza”.  “Il fulcro della disciplina –prosegue il documento della Commissione - è la determinazione dei costi standard e del parametro rispetto al quale definirne il perimetro. Il nodo da sciogliere consiste nella necessità di definire se il costo standard si debba delineare quale mera scelta formale ovvero se implichi, come auspicato dalla riforma, una valutazione anche in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza dei servizi offerti in un dato territorio. Se si accede a tale impostazione metodologica è utile ricorrere al parametro del fabbisogno standard optando esplicitamente per un modello che riferisca il livello standard non al «costo» bensì al «fabbisogno»; il primo si delinea quale concetto formale e neutro, il secondo si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese. Peraltro, risulta evidente che la definizione dei costi standard è strettamente connessa alle specifiche finalità perseguite con la riforma: la ristrutturazione, la riduzione e il controllo della spesa pubblica; la diminuzione della pressione fiscale complessiva; la semplificazione delle funzioni amministrative e la razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Obiettivi da raggiungere in un quadro di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo. […] Il passaggio ai costi standard è segno della volontà di razionalizzare e di ridefinire il complessivo quadro di riferimento. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sistema basato sul patto di convergenza, un patto di congruità costruito su un metodo negoziale, quindi flessibile, incentrato sull'individuazione del valore del fabbisogno standard per ciascuna unità di prodotto-servizio essenziale unitariamente definito tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Evidentemente il fabbisogno standard ha una valenza economica e sociale significativa, conseguentemente andrebbe rilevato e calcolato non solo in base a criteri economici o meramente contabili, bensì in termini di efficacia-efficienza del servizio commisurandolo alla congrua relazione tra i correlati costi e benefici. Ne deriva che al fine di calcolare il fabbisogno standard come delineato è necessario adottare specifici indicatori” […] e “in una prima analisi, gli indicatori indispensabili sono quelli riferibili al parametro territoriale o geografico, a quello morfologico e a quello demografico. Sono molteplici i fattori da considerare quali parametri da adottare come indicatori per definire il fabbisogno standard inteso come rapporto costi-benefici del servizio erogato, affinché il servizio stesso si configuri nei termini di efficienza, efficacia ed appropriatezza”. [..] “Uno strumento utile a superare l'inefficienza amministrativa e gestionale potrebbe essere l'aggregazione in bacini di utenza ottimali per l'erogazione dei servizi, quali quelli attualmente previsti per l'acqua o per il gas ovvero i bacini di trasporto a livello locale. In tale quadro il patto tra Enti territoriali e Stato potrebbe qualificarsi quale regola cogente dinamica di riforma economico-sociale in modo da impedirne soggettive interpretazioni, inadempienze e disapplicazioni. Il patto di convergenza o di congruità andrebbe qualificato come accordo che definisce unanimemente, per un determinato periodo temporale, per ogni unità di servizio prodotto, il fabbisogno standard che convenzionalmente le parti ritengono congruo. Un aspetto di particolare rilievo, cui si dovrà porre adeguata attenzione nell'esercizio della delega, afferisce alla necessità di approntare, nell'ottica di un efficiente e solidale federalismo fiscale, misure tese a potenziare adeguatamente le infrastrutture materiali e la loro effettiva funzionalità, soprattutto in relazione alle aree che versano in condizioni di maggiore disagio socio-economico, in coordinamento funzionale con le specificità, non solo metodologiche ma anche teleologiche.  In ordine alla previsione di un Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante si ravvisa l'esigenza che siano predisposte misure di verifica e monitoraggio «esterno» ai destinatari-gestori, Regioni ed Enti locali, al fine di considerare i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nel quadro di un necessario collegamento tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini-utenti. Il sistema dovrebbe opportunamente contemplare l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi e di misure sanzionatorie tali da dissuadere politiche di spesa non in linea col mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica nel suo complesso”. Occorre segnalare la necessità di dare in sede di delega la maggior trasparenza logica possibile alle norme tributarie: la formulazione di talune disposizioni, particolarmente complessa potrebbe alimentare interpretazioni non in sintonia con la ratio della normativa”[…] L'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali sancita dall'articolo 119 della Costituzione richiama all'esigenza di un solido ed adeguato coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La valorizzazione dell'autonomia finanziaria non può essere disgiunta dalla necessità di definire un equilibrato sistema di relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo del territorio basato su un rafforzato coordinamento della finanza pubblica a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. Tale quadro di riferimento suggerisce l'opportunità di procedere ad una graduale armonizzazione dei bilanci dello Stato e dei diversi livelli territoriali con la revisione della legge di contabilità pubblica. Occorre altresì necessario, in una prospettiva di potenziamento degli strumenti di coordinamento, attivare una sede permanente di cooperazione sulle questioni di finanza pubblica. Un tema non secondario attiene al potenziamento ed alla omogeneizzazione tra i livelli territoriali delle fonti informative sui dati relativi ai flussi di finanza pubblica al fine di consentire un oggettivo confronto, aggregazione ed analisi.”[…]
Infine “occorre accompagnare tale provvedimento con altri urgenti processi di riforma, quali l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione ed il nuovo ordinamento degli Enti locali, la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e, nel più generale contesto di riforma istituzionale, il superamento dell'attuale bicameralismo. […] L'attuazione del federalismo fiscale non deve […] essere accompagnata dal potenziamento di organismi di coordinamento e concertazione di tipo amministrativo, tecnico e contabile, ma deve indurre a valorizzare il ruolo delle sedi interistituzionali di coordinamento, in attesa di riforme costituzionali che conducano all'istituzione di una Camera delle autonomie ove comporre a sintesi le istanze derivanti dai diversi livelli territoriali. In tale prospettiva si pone l'opportunità, unanimemente condivisa e caldeggiata, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali venga integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché quest'ultima possa qualificarsi come Organo consultivo ed esaustivamente rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali e quale momento istituzionale per comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione. Si ribadisce che tale indicazione è stata prospettata ed auspicata da tutti i soggetti ascoltati in audizione nel corso dell'indagine”.

 

(red/13.11.09)

 

Decreto "salva precari": maggioranza Regioni dà parere negativo

Giudizio favorevole dalla Lombardia

Decreto "salva precari": maggioranza Regioni dà parere negativo

Conferenza Regioni Doc 05.11.09

 
(regioni.it) La maggioranza delle Regioni ha espresso parere negativo sul Ddl di conversione in legge del cosiddetto “Decreto salva-precari”. La Regione Lombardia ha espresso invece parere favorevole. Le osservazione della Conferenza delle Regioni sono contenute in un documento che è stato consegnato al governo nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2009.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento, pubblicato (in formato pdf) nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it , il link è:
http://www.regioni.it/upload/051109_su_decr_salvaprecari.pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/096/SR/C9
Disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010
Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
Premesso che:
- la soluzione dei problemi dei precari della scuola è tema di interesse delle Regioni e Province autonome, che sono disponibili a contribuire ad affrontarli;
- le Regioni e Province Autonome da sempre finanziano progetti di ampliamento dell’offerta formativa
in merito al testo del provvedimento, diramato dalla Conferenza Stato Regioni, la maggioranza delle Regioni e le Province Autonome osservano che:
- le questioni del personale non attengono alle competenze delle Regioni e Province Autonome;
- il provvedimento è stato assunto senza il necessario e opportuno coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome;
- il comma 3 dell’art. 1, prevede che siano le amministrazioni scolastiche, utilizzando risorse regionali, e non le Regioni e Province Autonome a promuovere progetti da realizzarsi anche mediante l’utilizzo di lavoratori precari della scuola;
- il DM. 82 del 30/09/2009 all’art. 5 comma 3, al fine del riconoscimento del servizio, prevede la stipula di Intese tra Regione e MIUR, precludendo la possibilità di stipulare a tal fine Accordi amministrativi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale
Per tali motivi, la maggioranza delle Regioni e le Province Autonome esprime parere negativo sul testo del disegno di legge sottoposto al loro esame.
Osservano inoltre che il testo del provvedimento approvato dalla Camera e all’esame del Senato risulta ampliamente modificato rispetto al testo diramato dalla Conferenza Stato Regioni, con l’introduzione di alcuni articoli su materie di competenza regionale, come l’anagrafe degli studenti, o non pertinenti, come i libri di testi e l’accesso all’esame di stato.
La Regione Lombardia esprime parere favorevole.
Roma, 5 novembre 2009
 
(red/13.11.09)

 

Cooperazione territoriale europea: posizione su disimpegno fondi

Cooperazione territoriale europea: posizione su disimpegno fondi

Conferenza Regioni Doc 29.10.09

 
(regioni.it) Durante la riunione del 29 ottobre la Conferenza delle Regioni ha elaborato e approvato una posizione sul disimpegno automatico dei fondi nei programmi di cooperazione territoriale europea. Tale posizione è stata inviata al governo, con una lettera indirizzata al Ministro dei rapporti con le Regioni. Il documento (in formato pdf) è stato pubblicato nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it. Il link è:
http://www.regioni.it/upload/201009Cooperaz_Territ_regn+2.pdf . Si riporta di seguito il testo integrale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/090/CR/C3
Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli articoli 93 - 97 del Regolamento n. 1083/2006 nei Programmi di cooperazione territoriale europea
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene che il principio del disimpegno automatico dei fondi (regola del cosiddetto n + 2) sia molto penalizzante per i programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale e, in particolare, transfrontaliera (Programmi operativi Italia-Francia Alpi, Italia-Francia marittimo, Italia-Austria e Italia-Svizzera) per il periodo 2007-2013, soprattutto per la prima annualità del programma (scadenza del 31 dicembre 2009).
Tale criticità, legata al verificarsi della crisi finanziaria mondiale, ha già motivato l’adozione, da parte della Commissione europea, di alcune misure e iniziative volte a ridurne per quanto possibile gli effetti, sia con riferimento alla chiusura dei Programmi di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 (proroga dei termini di ammissibilità delle spese) sia ai Programmi operativi 2007-2013 (modifica ai regolamenti vigenti).
La Conferenza evidenzia che i programmi operativi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea e soprattutto alcuni tra i programmi di cooperazione transfrontaliera interessati contengono rilevanti novità nei meccanismi di attuazione e di programmazione, introdotte al fine di orientare maggiormente la programmazione verso priorità strategiche (progetti strategici) nonché verso ipotesi di pianificazione integrata a livello transfrontaliero (PIT). Queste nuove fattispecie si differenziano notevolmente rispetto alle consolidate modalità di progettazione precedenti e hanno introdotto nuovi fattori di complessità nel processo di programmazione con la conseguenza, tra l’altro, di rallentare la spesa, soprattutto nella prima annualità. Infine, i Programmi operativi sono stati approvati nella fase finale del 2007, rinviandone di fatto al 2008 la concreta attuazione.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario adottare ogni opportuna iniziativa per manifestare alla Commissione europea le forti preoccupazioni nutrite dalle autorità di gestione, dalle altre strutture di cooperazione e dai comitati di sorveglianza [1] in merito ai probabili (e ormai quasi inevitabili) effetti negativi della crisi finanziaria sulla capacità e velocità della spesa dei programmi operativi 2007-2013, con specifico riferimento all’applicazione - per i programmi adottati a fine 2007 - del principio del disimpegno automatico dei fondi allo scadere del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio effettuato dalla Commissione (31.12.2009). Nel caso dell’obiettivo cooperazione territoriale, si tratta di programmi operativi prevalentemente orientati al finanziamento e alla realizzazione di progetti di cooperazione da parte di pubbliche amministrazioni (già vincolate al rispetto del patto di stabilità) che soffrono di pesanti limiti all’accelerazione dei propri procedimenti di spesa.
La Conferenza chiede, quindi, al Governo di farsi parte attiva nel portare tale situazione di criticità all’attenzione della Commissione europea affinché venga adottata la regola del n+3, fissando il principio del disimpegno automatico al 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio, per tutti i programmi della cooperazione territoriale per i quali vige attualmente l’art. 93, comma 1, del Regolamento n. 1083/2006 ovvero, in subordine, che tale principio valga almeno per la prima annualità dei citati programmi.
Roma, 29 ottobre 2009.

[1] Si segnala in proposito che questa preoccupazione è stata condivisa anche formalmente da alcuni comitati di sorveglianza quali quello del PO Italia Francia, nella seduta del 10.12.2008, e quello del PO Italia-Svizzera nella seduta del 29.05.2009.

(red/13.11.09)
 
 

 

Trasporto pubblico locale: rimodulazione fondo promozione e sviluppo

Trasporto pubblico locale: rimodulazione fondo promozione e sviluppo

Conferenza Regioni Doc 29.10.09

 

(regioni.it) La Conferenza delle Regioni del 29 ottobre 2009 ha approvato un documento sulla rimodulazione del fondo per la promozione e il sostegno dell sviluppo del trasporto pubblico locale. Il documento - consegnato al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni – è stato pubblicato (in formato pdf) nella sezione “conferenze”, del sito www.regioni.it, il link è: 
http://www.regioni.it/upload/DOCCRp07a)RIMODRISORSEART63C12L133-2008.pdf riporta di seguito il testo integrale.
Si

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/087/CR/C4
Rimodulazione del fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale - articolo 63, commi 12 e 13 della Legge 133 del 2008.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Osserva preliminarmente che:
1.            L’articolo 63, comma 12 istituisce - per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali - il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
2.           Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni;
3.           Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 13, con provvedimento amministrativo le risorse in parola sono state ripartite in parti uguali, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 , tra le finalità ricordate supra sub 2;
4.           In via generale, la realizzazione dei programmi per l’acquisto dei veicoli di cui al citato all'articolo 1, comma 1031 della legge n. 296 del 2006 risulta in fase avanzata e potrebbe trarre notevoli benefici dall’immediata disponibilità di maggiori risorse finanziarie;
5.           A tal fine, la disponibilità dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate per l’annualità 2008, pari a 113 milioni di euro, per l’acquisto dei veicoli di cui al citato all'articolo 1, comma 1031 della legge n. 296 del 2006 sortirebbe, in tempi più brevi, favorevoli effetti in relazione all’abbassamento dell’età media dei parchi veicolari, con conseguente innalzamento dei livelli di qualità del servizio nonché di riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti;
e chiede pertanto al Governo
di rendere disponibile - per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - l’intero stanziamento previsto per l’anno 2008, pari a 113 milioni di euro, con contestuale variazione del riparto tra le finalità legislativamente previste (quelle di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211) delle dotazioni previste per gli anni successivi (2009 e/o 2010), per compensare le risorse non attribuite per il 2008 agli interventi di cui alla legge 211 del 1992.
Roma, 29 ottobre 2009
 
(red/13.11.09)

 

Alimenti: linee comuni per distributori automatici

Alimenti: linee comuni per distributori automatici

Conferenza Regioni Doc 29.10.09

 
(regioni.it) La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha approvato un documento di “indirizzi comuni” per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici. Si riporta di seguito il testo integrale del documento, pubblicato (in formato pdf) nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it . Il link è:
http://www.regioni.it/upload/291009_distrib_autom.pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/083/CR/C11
Documento di indirizzi comuni delle Regioni in materia di vendita e somministrazione mediante distributori automatici
Occorre anzitutto premettere che le materie della somministrazione di alimenti e bevande e della vendita mediante distributori automatici presentano molti elementi di collegamento, pur dovendo trovare ciascuna una propria disciplina.
Tutte le normative vigenti, statali e regionali, disciplinano tali attività, distinguendo tra la vendita e la somministrazione effettuate in maniera esclusiva, in appositi locali e le medesime attività effettuate in maniera non esclusiva.
In particolare, si possono distinguere le seguenti ipotesi:
1)                       vendita effettuata per mezzo di distributori automatici in maniera non esclusiva;
2)                       vendita effettuata in un locale adibito esclusivamente alla vendita a mezzo distributori automatici;
3)                       somministrazione effettuata a mezzo distributori automatici in maniera non esclusiva;
4)                       somministrazione effettuata a mezzo distributori automatici in maniera esclusiva, in appositi locali.
A seguito dell’esame della maggior parte delle normative regionali, le Regioni hanno ritenuto opportuno proporre modalità operative comuni al fine di realizzare una maggiore semplificazione dei procedimenti a carico delle imprese che operano nel settore della vendita e della somministrazione a mezzo distributori automatici.
A tal fine, si propone il seguente schema operativo:
1) VENDITA NON ESCLUSIVA:
a) Assoggettare a d.i.a. ad efficacia immediata, da presentare al Comune sul cui territorio avviene l’installazione del distributore, l’avvio dell’attività di vendita effettuata per mezzo di distributori automatici in maniera non esclusiva, attualmente sottoposta a d.i.a. ad efficacia differita a trenta giorni, come già previsto dall’art. 17 d..lgs. 114/1998.
Tale semplificazione corrisponde alle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2, della L. 241/1990, come modificato dall'art. 9, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Secondo tale norma, entrata in vigore il 4 luglio u.s., infatti, qualora la d.i.a. abbia ad oggetto “l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006….l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”;
b) sottoporre alla stessa regola il subingresso, inter vivos o mortis causa;
c) assoggettare a semplice comunicazione al Comune, entro novanta giorni, il trasferimento, la dismissione o l’installazione di altri apparecchi automatici in un Comune nel quale l’impresa già opera;
d) non prevedere la comunicazione per la sostituzione o l’aggiunta di apparecchi in una sede nella quale l’impresa già opera;
e) per conoscere l’ubicazione dei distributori di prodotti alimentari, prevedere che i Comuni siano periodicamente informati dalle ASL, le quali sono destinatarie delle notifiche ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/2004. Qualora, tuttavia, le ASL abbiano previsto che la notifica avvenga una sola volta per azienda (e non per ciascun apparecchio), prevedere periodici scambi di informazioni Comune-ASL;
f) richiedere che tutti gli apparecchi distributori automatici rechino, ben leggibile ed inamovibile, la ragione sociale dell’impresa.
2) VENDITA EFFETTUATA IN LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA’
Assoggettare tale attività alle stesse norme vigenti per l’apertura di un esercizio di vendita al dettaglio, in ragione delle dimensioni del locale (esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita).
3) SOMMINISTRAZIONE NON ESCLUSIVA
Sottoporre a d.i.a. ad efficacia immediata, per le ragioni sopra esposte, da presentare al Comune competente per territorio, ossia a quello sul cui territorio avviene l’installazione del distributore.
4) SOMMINISTRAZIONE EFFETTUATA IN LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA’
Assoggettare tale attività alle stesse norme vigenti per l’apertura di un esercizio di somministrazione.
In tutti i casi sopra descritti, si ritiene che debba essere vietata sia la vendita che la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
In relazione alle descritte attività, appare importante, infine, distinguere se l’attività esercitata sia di vendita o di somministrazione.
Aiutano, a tal fine, le definizioni delle due attività.
Il commercio al dettaglio viene comunemente definito come “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
La somministrazione di alimenti e bevande viene, invece, generalmente definita come “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio”.
Di conseguenza, appare chiaro che l’elemento di distinzione tra due attività può rinvenirsi nella finalità (“per il consumo sul posto”) e nella presenza, nell’attività di somministrazione, di apposite attrezzature e di una gestione e di un’assistenza che consenta il consumo sul posto. In questa direzione si pone anche l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L.248/2006, il quale, nel disciplinare il consumo sul posto negli esercizi di vicinato alimentari, esclude la predisposizione sia di attrezzature che di servizio assistito, con ciò facendo intendere di considerare tali elementi come caratterizzanti l’attività di somministrazione.
Roma, 29 ottobre 2009
 
(red/13.11.09)

 

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