Newsletter Regioni.it

periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale

N. 1571 - giovedì 6 maggio 2010

Sommario

Federalismo fiscale: designati componenti Comitato autonomie territoriali

Per la Conferenza delle Regioni ne faranno parte: Caldoro, Cota, Errani, Polverini, Rossi e Vendola

Federalismo fiscale: designati componenti Comitato autonomie territoriali

Protesta l'Uncem

 
(regioni.it) La Delega sul Federalismo fiscale, la Legge n. 42 del 2009, stabilisce al comma 4 dell’articolo 3 che per assicurare il raccordo della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (composta da quindici senatori e da quindici deputati) con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza Unificata.  Il Comitato si riunirà, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo riterrà necessario, procederà allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisirà il parere.
Il 6 maggio nella sede della Conferenza Unificata sono stati designati i componenti.
Per la Conferenza delle Regioni faranno parte del Comitato i Presidenti dell'Emilia-Romagna Vasco Errani, del Lazio Renata Polverini, della Puglia Nichi Vendola, della Campania Stefano Caldoro, del Piemonte Roberto Cota e della Toscana Enrico Rossi.
Per l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) sono  stati designati i sindaci di Torino Sergio Chiamparino, di Roma Gianni Alemanno, di Cosenza Salvatore Perugini e di Verona Flavio Tosi. Per  l'Unione delle Province d'Italia (Upi) faranno parte del Comitato i  presidenti della Provincia di Catania Giuseppe Castiglione e di Roma  Nicola Zingaretti.
La designazione dei componenti del Comitato ha  sollevato la polemica dell'Unione delle comunità e degli enti  montani. “L'esclusione di almeno un rappresentante di un comune  montano dal Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta una atto  scorretto sotto il profilo istituzionale e grave sotto quello  politico", ha sottolineato l'Uncem.

(red/06.05.10)

 

Federalismo demaniale: Audizione in Commissione parlamentare

Federalismo demaniale: Audizione in Commissione parlamentare

Colozzi: ''va evitata la confusione"

 
(regioni.it) Osservazioni costruttive in merito al decreto legislativo sul federalismo demaniale nel corso dell’Audizione della Conferenza delle Regioni in Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale.
Le Regioni hanno chiesto in particolare che “il demanio marittimo e idrico, senza articolazioni, venga assegnato al livello regionale", lo ha sostenuto il coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Romano Colozzi.
Inoltre le Regioni non ritengono efficace ''un elenco indifferenziato di beni demaniali da trasferire dallo Stato''.
Il giudizio è comunque positivo sul federalismo fiscale e sul cercare di rispettare i tempi attuativi della legge delega, ma serve una migliore coerenza con i suoi principi. E in questo momento, ''va evitata la confusione e la competizione tra le Regioni e gli enti locali''. Le Regioni, ha spiegato Colozzi, hanno chiesto "miglioramenti del testo per avvicinarlo ai principi della legge delega e per evitare che il primo  provvedimento sul federalismo possa creare confusione  nell'attuazione".
Il decreto legislativo sul federalismo demaniale non ha ben sviluppato gli aspetti legati alle capacità fiscali e alle competenze amministrative. Il provvedimento non deve limitarsi ad un elenco dei beni indifferenziato, senza un’assegnazione agli enti territoriali. Bisogna peraltro conoscere la capacità finanziaria del bene.
''L'assenza di concertazione preventiva su alcuni punti importanti relativi alla scelta dei beni demaniali da trasferire e ai loro costi di gestione. Non si tratta di rilievi secondari - ha spiegato Colozzi - ma di punti che rischiano di bloccare il processo o che non permetteranno la valorizzazione dei beni che quindi rischiano di restare inutilizzati''. Colozzi ha spiegato che le Regioni ''vogliono conoscere bene gli impatti finanziari di questi trasferimenti che rischiano di essere dirompenti''.
Non deve mancare il dato finanziario e ci deve essere coerenza con le competenze amministrative. Vi deve essere una certificazione sulle entrate e le spese relative a ciascun bene, e cioè dei costi di valorizzazione.
Può creare seri problemi poi la comproprietà indivisa di più enti sullo stesso bene. Colozzi ha pertanto spiegato che ''da contatti informali con il Governo'' e' emersa anche la possibilita' di ''evitare che vengano trasferite quote indivise di un bene''.
Lo Stato deve stabilire a quale dei diversi livelli istituzionali (Comuni, Province e Regioni) spetta la  titolarità dei diversi beni che vengono trasferiti per evitare confusione nell'attuazione del federalismo fiscale.
"Secondo noi sarebbe opportuno - ha precisato Colozzi - che il decreto attuativo non si limitasse a fare un elenco dei beni da  attribuire ai diversi livelli istituzionali in modo indifferenziato ma che l'elenco contenesse i beni assegnati in via prioritaria a uno dei  tre enti: Comuni, Province e Regioni". Non solo. Per le Regioni è "sbagliata la scelta di attribuire la comproprieta' dei beni tra i livelli istituzionali": la proprieta' deve spettare a uno solo degli  enti mentre poi, in loco, sara' stabilita "collaborazione per la  valorizzazione", "ovviamemente si trovera' un accordo con gli organismi territoriali per le entrate delle concessioni".
Altro punto posto all'attenzione della Commissione, il tema delle risorse. "Partendo con il federalismo demaniale ci troviamo a fare un'attribuzione di beni in assenza della consapevolezza della capacita' finanziaria che, a ogni ente, sara' attribuita", ha detto Colozzi.
"Nei principi della legge delega che il federalismo fiscale deve essere a saldo zero per lo Stato ma nulla si dice per le strutture amministrative finora preposte al demanio e i relativi costi - ha ribadito Colozzi - Riteniamo che debba essere detto che, a fronte del trasferimento dei beni demaniali, i costi amministrativi in capo allo Stato cessino".
 
 
 
(red/06.05.10)

 

Polizia locale: Regioni su testo unificato

La posizione è stata illustrata anche nel corso di un'audizione di fronte alla I Commissione del Senato

Polizia locale: Regioni su testo unificato

Conferenza Regioni Doc 06.05.10

 
(regioni.it) L’Assessore Caterina Chinnici della Regione Siciliana e l’assessore Alfredo Peri della regione Emilia-Romagna hanno illustrato nel corso di un’audizione alla Commissione “Affari costituzionali del Senato, presieduta da Carlo Vizzini, le “Osservazioni generali e proposte di emendamento al progetto di legge recante “norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale” – testo unificato Barbolini-Saia (derivante dal ddl 272 ed altri) , che la Conferenza delle Regioni, presieduta da Vasco Errani, ha approvato nella riunione del 6 maggio.
Il Documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it. Il link è:
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=178181
Si riporta di seguito il testo integrale.
 
Osservazioni generali e proposte di emendamento al progetto di Legge recante “norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale” – testo unificato Barbolini-Saia (derivante dal ddl 272 ed altri) .
10/039/CR3bis/C1
PREMESSA
Il testo all’esame rappresenta l’evoluzione del disegno di legge nazionale "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dall'U.P.I. l'8 maggio 2003, nonchè dal Consiglio nazionale dell'A.N.C.I. il 29 maggio 2003. Quel testo, che trovava il suo fondamento negli articoli 117 e 118 della Costituzione, recepiva la necessità di valorizzare le forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali volte a migliorare la sicurezza ordinaria delle città e dei loro territori e rivisitava il ruolo professionale della polizia municipale, imprimendo un forte processo di ammodernamento legislativo della normativa finora vigente, la legge quadro n. 65 del 1986. Rispetto al testo originario, il testo all’esame, dunque ne rappresenta l’evoluzione in quanto valorizza ulteriormente il ruolo delle città come soggetto protagonista e promotore delle politiche di sicurezza locali.
Si tratta inoltre di un testo unificato su cui, a seguito di approfondito confronto politico sui temi più rilevanti, convergono le diverse forze politiche.
La Conferenza esprime quindi un sostanziale apprezzamento sull’impianto generale del testo disegno di legge, anche se su alcuni aspetti in particolare si ritiene di dover proporre alcuni emendamenti.
In questa sede si coglie l’occasione di evidenziare che il testo proposto presenta evidenti connessioni con il progetto di legge attualmente in discussione presso la Commissione I^ della Camera AC 3118 (c.d. “Calderoli”), avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane. Poiché il d.d.l. qui in esame reca, fra l’altro, disposizioni proprio in attuazione della lettera p) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione occorrerà poi tenere conto delle previsioni in esso contenute – in ragione della loro specificità – nel momento in cui dovesse giungere ad approvazione il testo del citato d.d.l. AC 3118. Del resto proprio la specificità della materia “polizia locale” giustifica un intervento legislativo che interviene in via anticipata a disciplinare una singola funzione fondamentale.
PROPOSTE DI EMENDAMENTO.
A)           Politiche integrate di sicurezza mediante accordi.
Per quanto riguarda gli strumenti di attuazione delle politiche integrate di sicurezza, la Conferenza ritiene che rispetto al testo originario in cui particolarmente apprezzabile era la valorizzazione delle diffuse esperienze di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza – i protocolli Sindaci/Prefetti e gli accordi Regioni/Ministero dell’Interno -, nel testo attuale unificato il ruolo di coordinamento delle Regioni risulta invece piuttosto indebolito. 
Pertanto:
·                     all’art. 2, punto b) dopo “Enti Locali” si propone di aggiungere “e dalle Regioni
·                     al Capo II, art. 3, punto 1, lett. a) dopo “d’intesa con il prefetto” aggiungere “e con il Presidente della Regione”. ..
·                     l’art. 4. comma 3, andrebbe così riformulato:
 “3. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i Comuni, anche in forma associata, le Province e le città metropolitane e altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni possono altresì stipulare accordi con il Ministero dell’interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2”.
B)           Organizzazione della polizia locale.
Per quanto riguarda la parte relativa all’organizzazione e alle funzioni della polizia locale, il disegno di riforma contiene disposizioni finalizzate a migliorare e a potenziare l’operatività della polizia locale. Sicuramente apprezzabili le norme sulla definizione della funzione di polizia locale, sulle modalità del suo esercizio, sulle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire agli operatori e sui conseguenti poteri, sulla dimensione minima che debbono avere le struttura per rendere un servizio adeguato.
In particolare del tutto innovativo è l’art. 15, che, con l’intento di assicurare una sempre maggiore qualificazione dei Comandanti di Polizia locale, prevede che gli stessi debbano seguire e superare un corso di formazione organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata al fine di conseguire l’idoneità all’iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. Poiché la previsione del corso di formazione rappresenta uno strumento per migliorare la qualificazione dei Comandanti, si propone di inserire una previsione che rende operativo questo nuovo sistema di selezione solo dopo che siano stati disciplinati dalle Regioni i corsi formativi.
Si propone pertanto di aggiungere all’art. 24 tra le disposizioni finali e transitorie il seguente comma 7:
 “7. Le previsioni di cui all’art. 15 si applicano a partire dall’avvenuta disciplina del corso formativo di cui al comma 3 del medesimo articolo”. 
Al fine di rendere più trasparente il rapporto tra gli operatori pubblici e i cittadini, il D.Lgs 150/2009 ha recentemente introdotto nel corpo del D.Lgs 165/2001 l’obbligo, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di esposizione di cartellini identificativi recanti il nominativo del dipendente.
Da questo obbligo sono state escluse le Forze di Polizia nazionali e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Nessun riferimento viene fatto personale delle polizie locali che, da sempre, può essere identificato mediante placca recante l’ente di appartenenza ed il numero di matricola, riportata sull’uniforme. Poiché in molti casi l’attività di operatore di polizia locale assume dei risvolti di delicatezza rispetto ai quali, pur garantendo la massima identificabilità di chi opera, l’esposizione del nominativo può apparire inopportuna, si propone di inserire una apposita norma per sottrarre la polizia locale dall’applicazione della suindicata prescrizione.
Pertanto, dopo il comma 7 dell’art. 25 , va aggiunto:
 “8. Con legge regionale, previa intesa [o accordo] in sede di Conferenza Unificata, vengono definite le modalità di individuazione del personale di polizia locale mediante piastrina e numero di matricola e viene prevista la possibilità da parte degli enti locali di escludere gli operatori dall’obbligo di cui all’art. 5 novies del d.lgs. n. 150 del 2009 .In sede di prima applicazione e per un anno dall’entrata in vigore delle presente legge, le leggi regionali che hanno già adottato un sistema di identificazione mediante piastrine e numero di matricola continuano ad applicarsi”.
Per maggiore chiarezza rispetto all’operatività delle funzioni di polizia locale con particolare riferimento all’esercizio della funzione di polizia giudiziaria si propone di sostituire all’articolo 8 al comma 2 le parole “di quello degli enti associati” con “nell’ambito del territorio degli enti associati”.
Il testo unificato all’esame contiene inoltre su due temi di notevole rilevanza, uno relativo all’armamento e l’altro relativo all’inquadramento contrattuale, due distinte versioni. Su entrambi i temi, la Conferenza ritiene di doversi esprimere.
In materia di armamento, le due versioni divergono sostanzialmente per la diversa estensione territoriale del porto d’armi da parte degli operatori di polizia locale. Sull’armamento entrambe le versioni superano la disciplina attuale e prevedono che gli operatori di polizia locale portino sempre l’arma in dotazione: tuttavia una versione elimina tout court i limiti territoriali ed estende il porto dell’arma a tutto il territorio nazionale, mentre l’altra versione lo limita ordinariamente al territorio dell’ente nel quale l’operatore presta servizio. Poiché la seconda versione consente comunque agli operatori di polizia locale di portare le armi in dotazione non solo nel territorio dell’ente o degli enti associati in cui prestano servizio, ma anche, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio, mentre la prima può apparire non del tutto giustificabile in relazione alle attribuzioni comunque territoriali della polizia locale, la Conferenza ritiene che la seconda ipotesi possa soddisfare appieno le esigenze di libertà di movimento di quegli operatori che lavorano in realtà diverse rispetto a quelle abitative spostandosi fra territori di diversi comuni e spesso appartenenti a regioni diverse, oltre che ovviamente quelle di chi si trovi a svolgere interventi anche stagionali a favore di enti di più piccole dimensioni.
Qualora si decidesse di non accogliere tale indicazione, si suggerisce di introdurre in subordine e in alternativa alle due illustrate, una terza ipotesi, che estende il porto dell’arma al territorio regionale.
Modificare l’art. 17 comma 1 come segue:
 “1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato nel territorio della Regione in cui si trova l’ente presso il quale presta servizio, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.”
Si suggerisce inoltre di riconoscere per i Comuni con meno di 5.000 abitanti non ancora associati la possibilità di derogare all’obbligo di dotazione dell’arma.
Per quanto riguarda la disciplina contrattuale, l’art. 20, propone due diverse ipotesi per la regolamentazione del contratto di lavoro. Benché entrambe basate sul convincimento che gli strumenti contrattuali vadano adattati alla specificità della polizia locale, la prima versione prevede per gli operatori di polizia locale un contratto autonomo di diritto pubblico, diverso e completamente separato rispetto al contratto degli altri operatori dell’ente locale, mentre la seconda versione prevede la costituzione di un settore contrattuale autonomo per la polizia locale, ma nell’ambito del comparto contrattuale degli enti locali. La Conferenza ritiene che mantenere ilrapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi nazionali, introducendo apposite misure di valorizzazione in sede di contrattazione decentrata, che tengano conto della specificità delle strutture di PL sia la scelta decisamente da preferire.
Roma, 6 maggio 2010
 
(red/06.05.10)

 

Conferenza Regioni: 20 maggio confronto su nuovi assetti

Conferenza Regioni: 20 maggio confronto su nuovi assetti

 
(regioni.it) E’ ufficiale: il 20 maggio si avvierà il confronto sui futuri assetti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Un appuntamento atteso e di una certa rilevanza che richiamerà a Roma tutti i Presidenti delle Regioni. A dare per prima l’annuncio , a margine della Conferenza delle Regioni che si è tenuta il 6 maggio, è la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini: ”Abbiamo deciso di convocare fra quindici giorni la Conferenza delle Regioni in cui si deciderà la presidenza".
Ad entrare di più nel dettaglio è però il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni che spiega: la Presidenza della Conferenza delle Regioni "nasce dal confronto politico". “Abbiamo deciso di avviare tra quindici giorni un vasto confronto politico" sulla presidenza. Questa, aggiunge, e' "una legislatura decisiva su questioni quali il federalismo e su altre materie importanti per le Regioni". Serve dunque dedicare un "congruo periodo a conoscersi e fare valutazioni. Noi presidenti di Regione - prosegue Formigoni - abbiamo sempre cercato di essere fino in fondo portatori delle nostre responsabilita'. Siamo presidenti di Regione ma ci sentiamo parte della Repubblica ma abbiamo cercato sempre di difendere un punto di vista unitario. E a chi gli domanda se sia del partito di coloro che ritengono che la presidenza della Conferenza debba essere assegnata al Pdl, Formigoni replica: "sono del partito di quelli che dicono che la presidenza nasce dal confronto politico, certamente il Pdl - aggiunge - governa il numero più ampio di cittadini italiani ma è anche vero che il numero delle Regioni e' in equilibrio e ogni Regione ha la sua dignità. Noi non abbiamo mai deciso solo in base all'appartenenza politica, ma in base al progetto unitario delle Regioni". E a chi ipotizza che lo stesso Formigoni possa essere proposto alla guida dell'organismo che riunisce le Regioni, il Presdente della Lombardia replica soltanto con un: "non precorrete i tempi", gli assetti della Conferenza seguiranno una valutazione politica.
 
(red/06.05.10)

 

Spettacolo: Accordo su requisiti e formazione del "buttafuori"

Spettacolo: Accordo su requisiti e formazione del "buttafuori"

Conferenza Regioni Doc 29.04.10

 
(regioni.it) Si va verso un accordo che attua l’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’interno relativo ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Le Regioni hanno esplicitato le loro proposte in relazione all’accordo in un documento consegnato al Governo nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile.
Il testo è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it . il link è:
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=177959 .Si riporta di seguito il testo integrale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/035/SR3/C9
Accordo in merito all’articolo 3 del Decreto del ministero dell'interno 6 ottobre 2009 recante “determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della Legge 15 luglio 2009 n. 94
Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
PREMESSA
L’articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94” richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell’organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l’iscrizione nell’elenco previsto all’art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l’esercizio dell’attività professionale.
La formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
La formazione dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:
1)      controlli preliminari
2)      controlli all’atto dell’accesso del pubblico
3)      controlli all’interno del locale
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:
A). Area giuridica
Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
Conoscenze
- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell’addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell’addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali
B). Area tecnica
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.
Conoscenze
- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.
C) Area psicologico-sociale
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.
Conoscenze
- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa.
SOGGETTI FORMATORI
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.
ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE
Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
La prova di verifica è finalizzata a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.
La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.
L’attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
o   Denominazione del soggetto formatore
o   Dati anagrafici del corsista
o   Titolo del corso e normativa di riferimento
o   Durata del corso
o   Firma del soggetto formatore
La certificazione rilasciata al termine del corso consente l’iscrizione all’elenco di cui all’art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.
Roma, 29 aprile 2010
 
(red/06.05.10)

 

Formazione 2010: intesa su linee guida

Il documento era stato sottoscritto da Regioni, Governo e parti sociali il 17 febbraio

Formazione 2010: intesa su linee guida

Conferenza Regioni Doc 25.02.10

 
(regioni.it) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ratificato nella riunione del 25 febbraio 2010 l’intesa che Governo, regioni e parti sociali avevano sottoscritto il 17 febbraio. Il testo dell’intesa è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it. Il link é:
http://www.regioni.it/upload/250210LineeGuidaApprovate.pdf . Si riporta di seguito il testo integrale della Intesa.
INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI:”LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010”
Premessa
La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l'Accordo del 12 febbraio 2009 "Interventi a sostegno al reddito e alle competenze" connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito l'obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una prima sperimentazione nel corso del 2010, l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009, ecc.). Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.
La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva,
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l'eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche attive e passive di cui all'accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all'intervento pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
Le parti si Impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell'impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondi interprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private per la formazione con l'obiettivo dì sostenere l'occupabilità delle persone nell'ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.
Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decreto legislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le parti verificheranno l'ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.
Linee guida Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; c) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.
A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:
1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie. si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;
2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". Ciò comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite. Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnico professionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, c) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
3. l'ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l'apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
4. formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per il rientro anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai fondi dell'azienda cui il lavoratore apparteneva, c) l'individuazione, nell'ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché sianopresi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso !'impresa; e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori" valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.
Al termine del 2010 le parti firmatarie valuteranno congiuntamente i risultati conseguiti con la presente intesa al fine di assumere ogni eventuale nuova iniziativa in materia.
Roma, 17 febbraio 2010
 
(red/06.05.10)

 

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