SENATO DELLA REPUBBLICA
Servizio Studi

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

La riforma della parte II della Costituzione

Brogliaccio n. 2

Aggiornato alla seduta n. 560 del 10 marzo 2004

Testo a fronte

 a cura di: Silvio Biancolatte
ha collaborato: Simone Bonanni
Marzo 2004

Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica. Camere del Parlamento e Parlamento nel suo complesso. Governo. Presidente della Repubblica. Federalismo.

 

Nota

Costituzione

Art.55...Art.56...Art.57...Art.58...Art.59...Art.60...Art.61...Art.62...Art.63...Art.64...Art.65...Art.66...Art.67...Art.68
Art.6
9...Art.70...Art.70bis...Art.71...Art.72...Art.73...Art.74...Art.75...Art.76...Art.77...Art.78...Art.79...Art.80...Art.81
Art.82..
.Art.83...
Art.84...Art. 85...Art. 86...Art. 87...Art. 88...Art. 89...Art. 90...Art. 91...Art. 92...Art. 93...Art. 94
Art. 95...Art. 96...Art. 97...Art. 98...Art. 99...Art. 100...Art. 101...Art. 102...Art. 103...Art. 104...Art. 105
Art. 106...Art. 107...Art. 108...Art. 109...Art. 110...Art. 111...Art. 112...Art. 113...Art. 114...Art. 115...Art. 116
Art. 117...Art. 118...Art. 119...Art. 120...Art. 121...Art. 122...Art. 123...Art. 124...Art. 125...Art. 126
Art. 127...Art. 128...Art. 129...Art. 130...Art. 131...Art. 132...Art. 133...Art. 134...Art. 135...Art. 136
Art. 137...Art. 138...Art. 139.

Disposizioni transitorie

Art. 35 (A.S. 2544), ora art. 38 (A.S. 2544-A)

 

NOTA

Il presente brogliaccio ha solamente lo scopo di fornire una traccia sommaria per facilitare la comprensione dei lavori dell'Assemblea. Non ha pertanto alcun valore certificativo del testo approvato.

Per la sua redazione sono stati seguiti i criteri di seguito illustrati.

-          Nella prima colonna è riportato il testo vigente della Costituzione.

-          Nella seconda colonna è riportato il testo proposto dal Governo (atto Senato 2544), con le modifiche al testo vigente evidenziate in neretto (modifiche aggiuntive o riformulazioni) o neretto barrato (modifiche soppressive).

-          Nella terza colonna è riportato il testo proposto dalla I Commissione (atto Senato 2544-A), con le ulteriori modifiche evidenziate in neretto corsivo (modifiche aggiuntive e riformulazioni) o neretto corsivo barrato (modifiche soppressive).

-          Nella quarta colonna (ultima a destra) è riportato il testo approvato dall'Aula, con le ulteriori modifiche evidenziate con caratteri retinati  o  retinati barrati.

-          Le modifiche volte a ripristinare in tutto o in parte una stesura precedente sono state evidenziate, nei limiti del possibile, con una combinazione dei criteri anzidetti.

 

Tali espedienti grafici dovrebbero consentire - negli auspici dei redattori - non solo di apprezzare il "divenire" del testo della riforma (effettuando una lettura orizzontale), ma anche di cogliere ictu oculi, nel testo finale approvato dall'Aula (letto in verticale) tutte le modifiche apportate al testo attualmente vigente (le parti variamente evidenziate)[*] e, per ciascuna di queste, la sede in cui è stata introdotta (grazie alle differenziazioni grafiche).

In calce a ciascun articolo della Costituzione (colonne 2, 3 e 4), è indicato l'articolo del disegno di legge A.S. 2544 che lo modifica. Nella quarta colonna sono indicate inoltre la data e la seduta in cui  l'articolo è stato votato, nonché, in calce  alle ulteriori modifiche apportate dall'Assemblea rispetto al testo proposto dalla Commissione, il relativo emendamento (proponente, numero e data di votazione).

Laddove un emendamento già approvato nell'Aula modifica anche un articolo non ancora votato, per completezza si riporta il testo di tale articolo  quale risulta modificato, ma con in calce l'annotazione: Articolo non ancora votato.

 

Il testo a fronte relativo agli articoli della Costituzione è seguito da quello relativo alle norme transitorie recate dal disegno di legge A. S. 2544, redatto secondo gli stessi criteri sistematici e tipografici, in questo caso solo su tre colonne: testo proposto dal Governo, testo proposto dalla Commissione, testo approvato dall'Aula.


 

 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo I

Il Parlamento

 

Sezione I - Le Camere

 

 

Titolo I

Il Parlamento

 

Sezione I - Le Camere

 

 

Titolo I

Il Parlamento

 

Sezione I - Le Camere

 

 

Titolo I

Il Parlamento

 

Sezione I - Le Camere

 

 

Art. 55

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Art. 55

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

 

Art. 55

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

 

Art. 55

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 

Identico

Identico

 

Identico

 

 

 

 

 

 

Art. 1 ddl 2544

 

Art. 1 ddl 2544-A

 

Art. 1 ddl 2544-A, n. 530 del 4/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 56

 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 56

 

Identico

Art. 56

 

Identico

Art. 56

 

Identico

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

 

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

 

Identico

Identico

Identico

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

 

Art. 2 ddl 2544

 

Art. 2 ddl 2544-A

 

Art. 2  ddl  2544-A, seduta n. 530, 4/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 57

 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 57

 

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 57

 

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 57

 

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Em. Nania 3.503 (testo 3), seduta n. 548 del 25/2/2004[†]

 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero  e dai senatori a vita di cui all’articolo 59. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n. 548 del 25/2/2004

 

L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

 

L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Identico

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,  previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.  Em. Nania 3.503 (testo 3), seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

 

 

I senatori durano in carica sei anni.

I senatori durano in carica sei anni.

 

 

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

 

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Em. Scarabosio 3.850 (testo 2), già 8.32 , seduta n. 552, 2/3/2004

 

 

 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Em. Eufemi 3.11 (testo 2), seduta n. 552, 2/3/2004

 

 

Art. 3 ddl 2544

 

 

Art. 3 ddl 2544-A

 

 

Art. 3 ddl 2544-A, seduta n. 552, 2/3/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 58

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 58

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 58

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 58

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

 

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

 

 

Art. 4 ddl 2544

 

 

Art. 4 ddl 2544-A

 

 

Art. 4 ddl 2544-A, seduta n. 531, 5/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 59

 

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 59

 

Identico

 

Art. 59

 

Identico

 

 

Art. 59

 

Identico

 

 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

 

Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

 

 

 

Art. 5 ddl 2544

 

 

Art. 5 ddl 2544-A

 

 

Art. 5 ddl 2544-A, seduta n.531, 5/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 60

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Art. 60

 

La Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Art. 60

 

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni.

Art. 60

La Camera dei deputati è eletta per  cinque anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

Identico

Identico

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

 

 

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

 

 

 

Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all’articolo 126, o ad altra norma costituzionale la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento del Relatore 3.2000/51 come modificato dai subemendamenti Malan, Boscetto 3.2000/51/6 e Calderoni 3.2000/51/23, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

Art. 6 ddl 2544

Art. 6 ddl 2544-A

Art. 6 ddl 2544-A seduta n. 552, 2/3/2004


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 61

 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Articolo identico

Articolo identico

Articolo identico

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti .

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 62

 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Articolo identico

Articolo identico

 

 

Articolo identico

 

 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti

 

 

 

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 63

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Articolo identico

Art. 63

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 63

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

 

 

Identico

 

 

 

 

Art. 7 ddl 2544-A

 

Identico

 

 

 

 

Art. 7 ddl 2544-A, seduta n. 535, 11/2/ 2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 64

 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 64

 

Identico

Art. 64

 

Identico

Art. 64

 

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Em. del Relatore 8.1000 seduta n. 540 del 17/2/ 2004

 

 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Identico

Identico

Identico

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Em. Calderoli 8.503 seduta n. 540 del 17/2/ 2004

 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Identico

Identico

Identico

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 ddl 2544

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

 

 

 

 

 

 

Art. 8 ddl 2544-A

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Em. Calderoli 8.509 seduta n. 540 del 17/2/ 2004

 

Art. 8 ddl 2544-A, seduta n. 540, 17/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 65

 

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Art. 65

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,  determina i casi di ineleggibilità e  incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Art. 65

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Art. 65

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Identico

Identico

 

Identico

 

 

 

 

 

Art.  8 ddl 2544

                                               

Art. 9 ddl 2544-a

                                               

Art. 9 ddl 2544-a seduta n. 540, 17/2/2004.

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 66

 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

 

Articolo identico

Articolo identico

Art. 66

 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l’Assemblea del Senato federale della Repubblica. Em. Calderoli 9.0.500 (testo 2), seduta n. 540 17/2/2004

 

Art. 9-bis , sed. n. 540, 17/2/2004


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 67

 

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

 

Art. 67

 

I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 67

 

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 

Art. 67

 

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 

 

Art. 9 ddl A.S. 2544

 

Art. 10 ddl A.S. 2544-A

 

Art. 10 ddl A.S. 2544-A, seduta n. 540, 17/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 68

 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo identico

Articolo identico

Articolo identico

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

 

 

 

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 69

 

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 

Art. 69

 

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

Art. 69

 

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

 

Art. 69

 

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma. Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive. Em. Calderoli 11.500, seduta n. 540 del 17/2/2004

 

 

Art. 10 ddl A.S. 2544

 

Art. 11 ddl A.S. 2544-A

 

Art. 11 ddl A.S. 2544-A, seduta n. 540, 17/2/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Sezione II - La formazione delle leggi

 

 

Sezione II - La formazione delle leggi

 

 

Sezione II - La formazione delle leggi

 

 

Sezione II - La formazione delle leggi

 

Art. 70

 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

 

Art. 70

 

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati  decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Art. 70

 

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Art. 70

 

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

 

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni della trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

 

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo. Em. malan ed altri, 12.527(testo 2), seduta n. 559 del 10/3/2004

 

 

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato.  Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

 

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per 1’esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, Em. calderoli e pastore, 12.532, seduta n. 559 del 10/3/2004 la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per 1’esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza Em. bassanini 12.870, seduta n. 559 del 10/3/2004  le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma e nonché le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione Em. calderoli e pastore, 12.532 a (testo 3), seduta n. 559 del 10/3/2004. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del Comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa. Em. Calderoli e Pastore, 12.551, seduta n. 559 del 10/3/2004; Em. Malan e Boscetto, 12.553 (Testo 3), seduta n. 559 del 10/3/2004

 

 

art. 11 ddl 2544

art. 12 ddl 2544-a

art. 12 ddl 2544-a non ancora votato nel complesso


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

 

Art. 70-bis

 

Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

 

Art. 70-bis

 

Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

Em. del relatore 13.1000, seduta n. 559 del 10/3/2004

 

 

 

art. 13 ddl 2544-a

 

art. 13 ddl 2544-a non votato in quanto soppresso

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 71

 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Art. 71

 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Art. 71

 

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale

Art. 71

 

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

Identico

Identico

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 ddl A.S. 2544

 

Art. 14 ddl A.S. 2544-A

 

Art. 14 ddl A.S. 2544-A, seduta n. 559 del 10/3/2004

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 72

 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 72

 

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70,  è,  secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 72

 

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Identico

Identico

 

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi..

 

 

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

 

 

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

 

 

 

Art. 13 ddl A.S. 2544

 

Art. 15 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 73

 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Articolo identico

Articolo identico

 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

 

 

 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 74

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Articolo identico

Articolo identico

 

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 75

 

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Articolo identico

Articolo identico

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

 

 

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

 

 

 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

 

 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 76

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 77

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Articolo identico

Articolo identico

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

 

 

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 78

 

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 79

 

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Articolo identico

Articolo identico

 

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

 

 

 

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 80

 

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

 

Art. 80

 

E’ autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 80

 

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi

 

 

Art. 14 ddl A.S. 2544

 

Art. 16 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 81

 

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Art. 81

 

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

 

Art. 81

 

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

 

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Identico

Identico

 

 

 

 

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Identico

Identico

 

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

Identico

Identico

 

 

Art. 15 ddl A.S. 2544

 

Art. 17 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 82

 

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Articolo identico

Art. 82

 

Identico

 

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

 

 

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

 

Art. 18 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

 

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

 

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

 

Art. 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Art. 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto  dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

Art. 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma, e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana della Regione, designati, a tal fine,  dai rispettivi consigli delle autonomie locali.

Art. 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana della Regione, designati, a tal fine,  dai rispettivi consigli delle autonomie locali. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale.  Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

 

 

 

Art. 16 ddl A.S. 2544

 

 

Art. 19 ddl A.S. 2544-A

 

 

Articolo non ancora votato.

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 84

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Articolo identico

Articolo identico

 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 

 

 

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 85

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Art. 85

 

Identico

Art. 85

 

Identico

Art. 85

 

Identico

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 

Identico

Identico

 

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

 

Art. 17 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 20 ddl A.S. 2544-A

 

 

Articolo non ancora votato.

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 86

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Art. 86

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

Art. 86

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

Art. 86

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

 

Identico

Identico

 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

 

Art. 18 ddl A.S. 2544

 

 

Art. 21 ddl A.S. 2544-A

 

 

Articolo non ancora votato.

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l’unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l’unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. E' il Capo dello Stato.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

Identico

Identico

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Identico

Identico

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Identico

Identico

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico

Identico

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Identico

Identico

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Identico

Identico

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Presiede il consiglio superiore della magistratura e ne designa il vicepresidente nell’ambito dei suoi componenti.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vicepresidente nell’ambito dei suoi componenti.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

Identico

Identico

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Identico

Identico

 

 

 

Art. 19 ddl A.S. 2544

 

 

Art. 22 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 88

 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Art. 88

 

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Art. 88

 

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Art. 88

 

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura

La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo primo ministro.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo primo ministro.

 

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 

 

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

 

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

 

Art. 20 ddl A.S. 2544

 

 

Art. 23 ddl A.S. 2544-A

 

Articolo non ancora votato.

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 89

 

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 89

 

Identico

Art. 89

 

Identico

Art. 89

 

Identico

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Identico

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo ministro.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo ministro.

 

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.

 

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti  e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.

 

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti  e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

 

Art. 21 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 24 ddl A.S. 2544-A

 

 

articolo non ancora votato


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 90

 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Articolo identico

Articolo identico

 

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 91

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

Art. 91

 

Il presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto.

Art. 91

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea che lo ha eletto.

 

 

 

Art. 22 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 25 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo III

Il Governo

 

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

 

 

Titolo III

Il Governo

 

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

 

 

Titolo III

Il Governo

 

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

 

 

Art. 92

 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 92

 

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 92

 

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

 

 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo  modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

 

 

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

 

 

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina un nuovo Primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

 

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica, nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

 

 

 

 

Art. 23 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 26 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 93

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

Art. 93

 

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 93

 

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

 

 

 

Art. 24 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 27 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 94

 

 

Art. 94

 

Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Art. 94

 

Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

 

 

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88, primo e secondo comma.

 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

 

 

 

 

Art. 25 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 28 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 95

 

 

Art. 95

 

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Art. 95

 

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

 

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Identico

Identico

 

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

 

Identico

Identico

 

 

 

 

Art. 26 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 29 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 96

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

 

Art. 96

 

Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 96

 

Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

 

 

Art. 27 ddl A.S. 2544-A

 

 

Art. 30 ddl A.S. 2544-A

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

 

 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

 

 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

 

 

Art. 97

 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Articolo identico

Articolo identico

 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

 

 

 

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 98

 

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Articolo identico

Articolo identico

 

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

 

 

 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Sezione III - Gli organi ausiliari

 

 

Sezione III - Gli organi ausiliari

 

 

Sezione III - Gli organi ausiliari

 

 

Art. 99

 

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Articolo identico

Articolo identico

 

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

 

 

 

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 100

 

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Articolo identico

Articolo identico

 

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

 

 

 

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

 

 

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo IV

La magistratura

 

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

 

 

Titolo IV

La magistratura

 

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

 

 

Titolo IV

La magistratura

 

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

 

 

Art. 101

 

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

dall’Assemblea

 

Art. 102

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo identico

Articolo identico

 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

 

 

 

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 103

 

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Articolo identico

Articolo identico

 

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

 

 

 

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 104

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 104

 

Identico

Art. 104

 

Identico

Art. 104

 

Identico

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Identico

Identico

Identico

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Identico

Identico

Identico

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo commatra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il Presidente della Repubblica designa il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei suoi componenti.

Il Presidente della Repubblica nomina il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei suoi componenti.

Il Presidente della Repubblica nomina il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei suoi componenti.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Identico

Identico

Identico

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

Identico

Identico

 

Identico

 

 

 

 

 

Art. 28 ddl A.S. 2544

 

Art. 31 ddl A.S. 2544-a

 

Articolo non ancora votato

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 105

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 106

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Articolo identico

Articolo identico

 

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

 

 

 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 107

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Articolo identico

Articolo identico

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

 

 

 

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

 

 

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 108

 

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Articolo identico

Articolo identico

 

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 109

 

L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

 

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 110

 

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

 

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

 

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

 

 

Art. 111

 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Articolo identico

Articolo identico

 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

 

 

 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

 

 

 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

 

 

 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

 

 

 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

 

 

 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

 

 

 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 112

 

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 113

 

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Articolo identico

Articolo identico

 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

 

 

 

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

 

 

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

 

 

Titolo V

COMUNI, PROVINCE,

CITTÀ METROPOLITANE,

REGIONI E STATO

 

 

Art. 114

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Art. 114

 

Identico

Art. 114

 

Identico

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Identico

Identico

 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

 

Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio.

Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio.

 

 

 

Art. 29 ddl A.S. 2544-a

 

Art. 32 ddl A.S. 2544-a

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 115

(Abrogato)

 

Art. 115

(Abrogato)

 

Art. 115

(Abrogato)

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 116

 

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Art. 116

 

Identico

Art. 116

 

Identico

 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Identico

Identico

 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 

 

 

Art. 32 ddl A.S. 2544-a

 

 

Art. 35 ddl A.S. 2544-a

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 117

 

Identico

Art. 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Identico

Identico

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Identico

Identico

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a)       assistenza e organizzazione sanitaria;

b)       organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c)        definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d)       polizia locale;

e)        ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Identico

Identico

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Identico

Identico

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Identico

Identico

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico

Identico

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Identico

Identico

 

 

 

Art. 30 ddl A.S. 2544

 

Art. 33 ddl A.S. 2544-a

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 118

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo identico

Articolo identico

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

 

 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

 

 

 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

 

 

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 119

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 120

 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 121

 

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 122

 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 123

 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 124

(Abrogato)

 

Art. 124

(Abrogato)

 

Art. 124

(Abrogato)

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 125

 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

 

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 126

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 126

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 126

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Identico

Identico

 

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

 

 

Identico

Identico

 

 

Art. 32 ddl A.S. 2544

 

Art. 35 ddl A.S. 2544-a

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 127

 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 127

 

Identico

Art. 127

 

Identico

Art. 127

 

Identico

 

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento.

 

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, integrato dai Predenti di cui all'articolo 57, ultimo comma, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,  con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento.

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, integrato dai Predenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,  entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Identico

Identico

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 ddl A.S. 2544

 

Art. 34 ddl A.S. 2544-a

 

Articolo non ancora votato


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 128

(Abrogato)

 

 

Art. 128

(Abrogato)

 

 

Art. 128

(Abrogato)

 

 

Art. 128

(Abrogato)

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 129

(Abrogato)

 

Art. 129

(Abrogato)

 

Art. 129

(Abrogato)

 

Art. 129

(Abrogato)

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 130

(Abrogato)

 

Art. 130

(Abrogato)

 

Art. 130

(Abrogato)

 

Art. 130

(Abrogato)

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 131

 

Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 132

 

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 133

 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

 

Titolo VI

Garanzie costituzionali

 

Sezione I - La Corte costituzionale

 

 

Titolo VI

Garanzie costituzionali

 

Sezione I - La Corte costituzionale

 

 

Titolo VI

Garanzie costituzionali

 

Sezione I - La Corte costituzionale

 

 

Art. 134

 

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

 

 

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 135

 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Art. 135

 

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Art. 135

 

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Art. 135

 

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

Identico

Identico

Identico

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Identico

Identico

Identico

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.

Identico

Identico

Identico

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

 

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

 

 

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l 'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

 

 

Art. 33 ddl A.S. 2544-a

 

Art. 36 ddl A.S. 2544-a

 

Articolo non ancora votato


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 136

 

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 137

 

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

 

Articolo identico

Articolo identico

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 138

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Art. 138

 

Identico

Art. 138

 

Identico

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Identico

Identico

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

 

 

Art. 34 ddl A.S. 2544-a

 

Art. 37 ddl A.S. 2544-a

 

 


 

 

Testo vigente

 

Testo proposto

dal Governo

Testo proposto

dalla Commissione

 

Testo approvato

 dall’Assemblea

 

Art. 139

 

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo identico

Articolo identico

 

 



 

Appendice

Disposizioni transitorie

 

Testo proposto

dal Governo (A.S. 2544)

Testo proposto

dalla Commissione (A.S. 2544-A)

Testo approvato

dall'Assemblea

 

Art. 35

(Disposizioni transitorie)

 

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

 

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle loro prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n. 548 del 25/2/2004

 

 

 

1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti. Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n. 548 del 25/2/2004

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2.  Identico

 

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all’elezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede all’elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3.  Identico

 

4. Il quarto ed il sesto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 33 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Il quarto ed il sesto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 36 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

5. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

5.  Identico

 

 

 6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

 6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

 

7. Le popolazioni interessate di cui al comma 6 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

7. Le popolazioni interessate di cui al comma 6 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

 

8. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzionale.

8. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzionale.

 

 

Articolo non ancora votato

 

[*] Laddove le esigenze di chiarezza prevarranno su quelle di coerenza sistematica, se ne darà conto in apposita nota esplicativa a piè pagina. Ciò potrà avvenire, ad esempio, nei casi in cui emendamenti approvati dall'Aula ripristinino la formulazione vigente della Costituzione.

 

[†] L'em.to Nania ed altri 3.503 (testo 3)  reintroduce, nei commi 1 e 5, un inciso presente nel testo vigente della Costituzione e soppresso dalla Commissione.