
CONFERENZA REGIONI 17.05.07 DOC – Federalismo fiscale
lunedì 25 giugno 2007
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(regioni.it) Ecco il testo del “Documento definitivo sul federalismo fiscale della Conferenza delle Regioni” redatto integralmente il 23 maggio 2007 in base alle indicazioni della Conferenza delle Regioni del 17 maggio 2007: ( Doc. Approvato - Federalismo fiscale: Documento Regioni...) CAPO I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1 (Contenuti) 1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell’ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto: a) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali; b) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite; c) i caratteri dell’autonomia tributaria di Regioni ed enti locali; d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali; e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali; f) l’entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi; g) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali; h) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa; i) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale. 2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20. 3. E’ istituita la Cabina di Regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La Cabina di Regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell’ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane. Art. 2 (Il coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni ed enti locali) 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica: a) le regioni e gli enti locali adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita; b) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni , alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato annualmente con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di concertazione nella Cabina di Regia di cui all’art.1 comma 3 e successiva Intesa in Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6 delle legge 131/2003, da iniziare entro il mese di aprile; c) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale sulla base delle disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui al comma precedente. Detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 15 ottobre prima della presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dello Stato al Parlamento. La Relazione accompagnatoria al disegno di legge dovrà, fra l’altro, evidenziare le diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale. d) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione Europea; e) a conclusione della riforma del sistema della tesoreria unica, con versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle Regioni competenti, le Regioni e gli enti locali regolano i flussi di cassa, propri e delle loro aziende strumentali, in coerenza con gli importi programmati all’inizio dell’anno e rendicontano la complessiva gestione di cassa su basi mensili, in coordinamento con l’andamento del fabbisogno del settore statale; f) nei prospetti di bilancio e nei rendiconti trimestrali sarà evidenziato anche il concorso di ciascun ente agli indicatori rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita; g) gli obiettivi del conto consuntivo per il concorso al rispetto del patto di stabilità per ciascuna Regione e enti locali devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa; h) gli enti locali possono finanziare gli investimenti diretti di natura non finanziaria con il ricorso al debito. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti degli enti locali, lo Stato assegna annualmente plafonds di ricorso al debito ai singoli enti locali coerenti coi vincoli di sistema. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi finanza pubblica le Regioni possono adattare, previa concertazione con le proprie autonomie, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni; i) sono definiti i meccanismi di premialità e sanzione commisurati allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati. Art. 3 (Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario) 1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione; b) previsione dell’esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; c) rispetto, nell’istituzione, nella disciplina e nell’applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; efficienza, efficacia, imparzialità dell’azione delle pubbliche amministrazioni; d) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a): 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono nell’esercizio della propria autonomia istituire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od alle agevolazioni; e) previsione che, per i tributi regionali destinati, , al finanziamento delle funzioni di cui all’art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione: 1) le Regioni, ai soli fini perequativi, non possano modificare le basi imponibili, né introdurre scale regionali di progressività; 2) le Regioni possano modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale; f) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d’intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali f bis ) equilibrio tra tributi propri manovrabili e non manovrabili , g) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera d) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale; h) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio; i) divieto di esportazione dei tributi; j) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti, nell’esercizio della potestà tributaria. CAPO II I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Art. 4 (Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative) 1. Le regole di finanziamento di cui al presente Capo si applicano: a) al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa; b) al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno all’anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative. 2. Esse si applicano indipendentemente dall’ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all’esercizio della potestà legislativa. 3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo. Art. 5 (Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento) 1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell’art. 119 della Costituzione e alle speciali esigenze di cui quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario sono chiamate a svolgere attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come: a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione; b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell’Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati agli obiettivi riconducibili al quinto comma dell’art. 119; c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 e del quinto comma dell’art. 119. 1 bis. Per il pieno finanziamento delle spese riconducibili al comma 1 lettera a) e di quelle riferibili al comma 1 lettera c) occorre garantire in ogni caso, le risorse finanziarie relative all’esercizio delle funzioni attribuite al complesso delle regioni . 2. Le spese riconducibili al comma 1 lettera a) sono finanziate, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, con il gettito dell’IRAP e della addizionale regionale sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo. 3. Sono spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, quelle per la sanità e per l’assistenza. 4. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi, ai sensi del quinto comma dell’art. 119, finanziati con contributi speciali 5). per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale ed anche dei costi standard. 6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all’art. 6, nonché, ove necessario, con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo. Art.6 (Tributi delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e sistema gestionale) 1. Le Regioni a Statuto ordinario, fermo restando quanto previsto dall’art.5, sono assegnati dispongono di tributi in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Tali tributi sono definiti "tributi propri delle Regioni" e comprendono i tributi propri originati dalla legislazione regionale e quelli assegnati dalla legislazione statale alle Regioni. 2 I. tributi propri delle Regioni sono : a) i tributi regionali previsti dall’ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l’ordinamento vigente assegna alle Regioni. In tal senso sono tributi regionali: a) l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); b) l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva; c) l’addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica; d) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione; e) la tassa di abilitazione all’esercizio professionale; f) l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; g) la tassa automobilistica regionale; h) la compartecipazione sull’accisa sulle benzine; i) la compartecipazione all’accisa sul gasolio per autotrazione; j) la tassa per il diritto allo studio universitario; k) il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti; l) l’IRESA; m) tasse di concessione regionale. b) il nuovo tributo regionale che risulterà dalla ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni dell’aliquota dell’imposta erariale sui redditi personali (per esempio: una più elevata aliquota dell’addizionale IRPEF che assorbirà l’attuale addizionale IRPEF). L’aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all’art.7; c) i nuovi tributi che saranno “assegnati” alle Regioni; d) i nuovi tributi regionali propri che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle fattispecie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.. 3. Per assicurare le risorse necessarie ad alimentare il fondo perequativo statale di cui ai successivi articoli 8 e 9, alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA per le spese di cui alla lett.a), comma 1, dell’art.5 nonché il gettito del nuovo tributo erariale di cui alla lett.b) comma 2 del presente articolo per le spese di cui alla lett.c), comma 1, dell’art.5. 4. Per i tributi di cui al comma 2, lett. a), b) e c) le Regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e le modalità di computo della base imponibile, nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale. La legge regionale può altresì determinare la cedevolezza della intera legge statale che ha istituito il tributo, diventandone la autonoma fonte di istituzione. In tal caso la legge regionale rimane sottoposta solo all’eventuale limite massimo incrementale stabilito dalla legislazione statale. 5. Le modalità di ripartizione, gestione e riscossione territoriale dei tributi delle Regioni e delle compartecipazioni assegnate sono definite in ossequio al principio di territorialità. I criteri di collegamento di tali tributi devono tener conto: a) del luogo di consumo, per quelli aventi quale presupposto i consumi; b) della localizzazione dei cespiti, per quelli basati sul patrimonio; c) del luogo di prestazione del lavoro, per quelli basati sulla produzione d) della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per quelli riferiti ai redditi. 6. I decreti delegati, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003 dovranno disciplinare: a) gli strumenti e i meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; b) funzioni e composizione paritetica di organismi che assicurino la rappresentanza e il coordinamento dell’attività e delle funzioni a favore dei singoli soggetti titolari dei tributi; c) le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati relativa allo svolgimento delle attività e funzioni derivanti dall’applicazione del presente comma; d) la trasparenza, efficienza, economicità e semplificazione dell’azione del centro nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. 7. Le Regioni possono istituire mediante trasformazione delle Agenzie Regionali delle Entrate centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti Locali; sono altresì definite con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, le rappresentanze, le modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione. 8. I decreti delegati dovranno comunque prevedere una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa complessivo di cui all’art. 5, co. 1 punto c) Art. 7 (Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell’autonomia) 1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una Regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all’art. 8. 2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all’art. 8. Il nuovo valore dell’ aliquota è stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo dei trasferimenti soppressi. Art. 8 (Entità e riparto dei fondi perequativi) 1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA e con quote del tributo regionale di cui all’art. 7 c.2. 1 bis. Il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale. 2. L’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria; b) l’importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 5 che vengono soppressi e che, al netto del gettito dei tributi di cui dei proventi dell’aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell’art .7 , vengono sostituiti da quote del fondo perequativo. 3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione. 4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei fabbisogni standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale. 6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri: a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2 supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo perequativo; Commissione Affari Finanziari del 23 maggio07 12 b) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2 è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante. c) una quota del fondo perequativo di cui alla lett. b) del presente comma è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa; d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall’esercizio dell’autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare. 7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione. Art. 8 bis (Interventi di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione e contributi specifici) 1. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell’art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi contestualmente alla creazione del fondo di cui al successivo periodo. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, ad uno specifico fondo il cui importo è generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. 2. Eventuali altre risorse per gli interventi di cui al V° comma dell’art. 119 della Costituzione. entreranno in questo specifico fondo per ragioni di trasparenza informativa.. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici, sociali e dei diritti della persona (quale il livello pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, gap infrastrutturale, diritto alla salute, parametri socio – demografici e geotopografici del gettito dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF, o altre da definire). 3. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione, nonché l’entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del V comma dell’art. 119 della Costituzione sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all’art. 2, comma 1. Art. 9 (Il finanziamento di nuovi compiti e delle funzioni trasferite alle Regioni) 1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta: a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 6; c) l’aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA che andrà ad alimentare il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante” ovvero dell’IRPEF ai sensi del comma 2, dell’art.7. 2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni. 3. Le leggi statali che definiscono nuovi programmi di intervento diretti al finanziamento dello sviluppo regionale con spese destinate ad alimentare i bilanci regionali, assegnano le risorse al fondo perequativo e autorizzano il Ministro dell’economia alla necessaria modifica della compartecipazione IVA. L’aumento dell’aliquota di compartecipazione non costituisce fonte di copertura della spesa. 3. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all’Intesa Stato-Regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a). 4. Di norma, a cadenza, triennale, viene effettuata la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’art. 7 c. 1 , sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte. 5. In ogni caso è garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui al comma 1 dell’art. 7. Art. 10 (La fase transitoria e l’integrazione con le norme vigenti) 1. I criteri di computo delle quote dei fondi perequativi di cui all’articolo 8 si applicano a regime dopo l’esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 8. 2. Per le quote di fondo perequativo di cui all’art. 9, l’utilizzo dei criteri definiti dall’art. 8 avverrà a partire dall’anno successivo a quello in cui avviene l’effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione. 3. Per le materie di cui all’art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. m) il sistema dovrà garantire il finanziamento mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile. 4. Per le materie diverse da quelle dell’art.117 Cost., comma 2, lett. m) il sistema di finanziamento dovrà divergere dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva a proprio carico un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno pari all’intero periodo transitorio di cui al presente articolo. 5. La fiscalizzazione dei trasferimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, per il complesso delle Regioni, è subordinata alla accertata congruità delle risorse per la copertura dello svolgimento delle funzioni. CAPO III: LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 11 (Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali) 1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale. 2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti: a) imposta comunale sugli immobili (ICI); b) imposta di scopo; imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; c) tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP); d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU); e) addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; f) addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica; g) addizionale comunale sui diritti di imbarco. 3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti: a) imposta provinciale di trascrizione (IPT); b) tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP); c) addizionale provinciale sul consumo dell’energia elettrica; d) tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. 4. Le Regioni nell’ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all’art. 3, comma 1 lett. d) possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali. 5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, ovvero di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi. 6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini. Commissione Affari Finanziari del 23 maggio07 17 Art. 12 (Il potenziamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell’articolo 3 ed ai seguenti: a) potenziamento dell’autonomia dei Comuni; b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito. Art. 13 (Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali) 1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti: a) possibilità di trasformare l’imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%; b) revisione dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati; c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all’IRPEF. Art. 14 (Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date) 1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l’altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte. 2. Per i Comuni l’importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l’importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell’imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno xxxx) e il gettito dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito di cui all’art. 11. 3. Per le Province l’importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate. 4. Il fondo perequativo a favore degli enti locali cresce ogni anno a un saggio pari al tasso d’inflazione programmato per quell’anno aumentato di un punto. 5. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene: a) per il finanziamento della spesa corrente in base: 1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e, 2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale. b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni. 6. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004- 2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi. 7. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all’art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell’indicatore di fabbisogno individuale. 8. Il concorso finanziario alle spese d’investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali (ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.). La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell’importo del fondo. 9. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati. 10. Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale. 11. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale. Art. 15 (Limiti all’indebitamento) 1. Il servizio del debito (interessi + rimborso del capitale) non può superare il 30% del gettito dell’addizionale all’imposta sui redditi personali. Per il computo di tale limite i piani di ammortamento del debito non basati sul metodo francese sono trasformati in equivalente finanziario di quote costanti (o crescenti a qualche tasso costante di crescita nel tempo). La durata massima di ogni singolo prestito non può superare i 20 anni. Art. 16 (Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento) 1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2007 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 10 a 15 di questo Capo. 2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell’art. 118 della Costituzione sono “di titolarità” dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative. 3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell’effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sui redditi personali e con l’aumento del fondo perequativo di cui all’art. 14. 4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse, trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza, concorrendo all’incremento del fondo perequativo amministrato dallo Stato di cui all’art. 14 ovvero disponendo autonomamente il proprio concorso finanziario allo svolgimento delle funzioni amministrative degli enti locali sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per il fondo perequativo dello Stato. 5. Se, in una determinata materia, le funzioni amministrative sono distribuite in modo non diffuso o con forti concentrazioni sul territorio nazionale o regionale, lo Stato o le Regioni fissano le quote del fondo perequativo dei singoli enti anche in relazione a specifici indicatori di fabbisogno. Art. 17 (La fase transitoria e l’integrazione delle norme vigenti) CAPO IV: IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE Art. 18 CAPO V: ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E SOLIDARIETA’ AI TERRITORI A PIU’ BASSA CAPACITA’ FISCALE Art. 19 (Trattati internazionali, solidarietà interregionale e finanza delle Regioni a statuto speciale) 1) Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché ai diritti e doveri da essi derivanti e all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art.1. 2) Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale. 3) Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato nonché con le altre modalità stabilite dalle norme di attuazione medesime. Le predette norme, inoltre: a. disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui essa rientri nella rispettiva competenza; b. definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi Statuti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali. CAPO VI: ULTERIORI NORME TRANSITORIE Art. 20 Roma, 23 maggio 2007 A.black { FONT-WEIGHT: normal;FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none } A.blue:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Garamond,Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline } A.blue:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Garamond,Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline } A.blue:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline } A.red:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none } A.red:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none } A.red:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline } A.black:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline } A.blu:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline } A.blu:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline } A.blu:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline } |