SCHEMA DI ACCORDO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUI CRITERI PER L’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI VIGNETI A D.O. E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE A IGT

 

 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 che all’art. 14, comma 3 che prevede disposizioni per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti a carico degli operatori agricoli, derivanti dall’attuazione della normativa comunitaria e nazionale;

 

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 23 marzo 1999 concernente, tra l’altro, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l’iscrizione delle superfici vitate nell’albo dei vigneti DOCG, DOC e nell’elenco delle vigne IGT, la tenuta e l’aggiornamento degli stessi;

 

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 luglio 2000 concernente Modalità e termini per la compilazione delle dichiarazioni delle superfici vitate;

 

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 concernente Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate nell’albo dei vigneti DOCG, DOC e nell’elenco delle vigne IGT;

 

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la disciplina delle denominazioni di origine dei vini, ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione  degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT;

 

RITENUTO necessario prevedere l’integrazione della denuncia delle uve a D.O. e a IGT nell’ambito della dichiarazione generale della produzione vitivinicola di cui al Reg. CE n. 1294/96, anche al fine di adempiere al disposto di cui all’art. 16 della citata legge n.164/92;

 

SANCISCONO ACCORDO

ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

 

1.                Le Regioni e le Province autonome, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, art. 5, istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT.

2.                Gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT devono avere i requisiti previsti dal citato D.M. 27 marzo 2001, art. 5, par. 1, lett. a) e b).

3.                Le Regioni e le Province autonome con apposito atto stabiliscono termini e modalità del passaggio delle competenze, attualmente detenute dalle Camere di Commercio

4.                Le Regioni e le Province autonome assumono l’impegno di adottare nelle modalità e procedure per la gestione degli albi a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT le disposizioni di cui ai paragrafi 2,3,4,5 e 6 dell’art. 5 del D.M. 27/3/2001, in particolare l’impegno ad effettuare la revisione degli albi e degli elenchi medesimi.

5.                Il D.M. 23 marzo 1999 dispone che per l’iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti a D.O. e negli elenchi delle vigne a IGT e per le denunce di variazione deve essere utilizzato il modello adottato con il medesimo decreto.

Le Regioni e le Province autonome ritengono tale modello inadeguato alla necessità di acquisire le informazioni necessarie e, pertanto, ne propongono la rielaborazione da affidare ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, delle Regioni e dell’AGEA, sentito il rappresentante dell’Unioncamere.

La rappresentanza regionale nel gruppo di lavoro è formata dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Campania e Calabria.

6.                Il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, inoltre, provvede all’elaborazione del modello della denuncia delle uve a D.O. e a IGT di cui all’art. 16, comma 2 della legge 164/92, integrandolo nel modello della dichiarazione vitivinicola di cui al Reg. CE n. 1294/96.

7.                Nella predisposizione dei predetti modelli si terrà conto delle disposizioni della regolamentazione comunitaria, delle disposizioni emanate dall’AGEA per l’aggiornamento dello schedario viticolo nazionale e delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge 164/92.

8.                In riferimento al disposto dell’art.4, par. 2 del D.M. 27/3/2001, le Regioni chiedono che l’AGEA nel programma informatico contenente lo schedario viticolo nazionale con le relative procedure per il suo aggiornamento, comprenda anche le procedure informatiche per l’istituzione degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT e per il loro aggiornamento. Tuttavia è facoltà delle Regioni adottare proprie procedure informatiche per la gestione degli albi e degli elenchi in argomento, purché compatibili con i tracciati record forniti da Agea.

9.                Al fine di non provocare repentine discontinuità nella gestione degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT, che potrebbero provocare gravi difficoltà per lo svolgimento delle normali procedure legate alla produzione dei vini DOCG, DOC e IGT della vendemmia 2001, le Regioni chiedono che fino a quando non si perviene alla definizione degli adempimenti previsti nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164.

 

 

 

 

Roma, 4 ottobre 2001