CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PARERE
DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 122,
PRIMO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE
Punto
2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
Le Regioni, esaminato lo schema di disegno di legge in oggetto, con il quale in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, si stabiliscono i principi fondamentali per le leggi regionali che disciplineranno il sistema elettorale regionale ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali nonché del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, pur apprezzando l’intento esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa dello schema di disegno di legge di volersi attenere all’effettiva individuazione di principi “all’interno dei quali ciascuna Regione potrà liberamente esercitare l’attività normativa che le compete”, devono constatare che tali dichiarazioni di intenti non sono state sempre coerentemente seguite nella stesura dell’articolato con il rischio quindi che alcune formulazioni di principi così proposti rischino concretamente di ledere l’autonomia regionale stante, anche e soprattutto, lo stretto nesso tra sistema elettorale e forma di governo, la cui libera determinazione è affidata, dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione, agli statuti regionali con l’esclusivo limite dell’armonia con la Costituzione .Deve inoltre rilevarsi che le norme concernenti gli organi regionali ed il loro funzionamento, se non diversamente disposto per espressa disposizione costituzionale, devono ritenersi attribuite alla potestà regionale esclusiva regionale, anche a seguito delle modifiche al Titolo V della Costituzione recate dalla legge costituzionale n.3/2001; non possono quindi ritenersi ammissibili principi fondamentali statali, per ciò che concerne l’elezione degli organi regionali, al di fuori degli ambiti, da ritenersi di stretta interpretazione, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Le Regioni
esprimono quindi parere negativo sullo schema di disegno di legge in oggetto,
salvo che allo stesso siano apportati gli emendamenti di seguito esposti ed
indispensabili per salvaguardare l’autonomia statutaria e legislativa
regionale.
Articolo 2
comma 1 lettere d) - Sopprimere la
lettera.
Le previsioni normative in questione concernono l’attribuzione ai consigli della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti, del Presidente e degli altri componenti la Giunta regionale. Tali previsioni esulano dalla competenza statale a porre principi, in quanto l’articolo 122, primo comma , della Costituzione limita tale competenza alla individuazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, cosa tutt’affatto diversa dall’attribuzione della competenza a decidere sulla sussistenza o meno di tali cause, competenza che è quindi pienamente rimessa alla potestà regionale.
In ogni caso è del tutto inammissibile - per le interferenze con la forma di governo, di esclusiva competenza regionale - l’attribuzione di tale competenza ai consigli in ordine al Presidente ed agli altri componenti la Giunta, che ben potrebbero essere non consiglieri regionali.
Articolo 3 comma
1, lettere c), d) ed e)- Sopprimere le lettere
Si evidenzia come la disposizione contenuta nella lettera c) non costituisce un “principio”: trattasi, infatti, di indicazione meramente eventuale. Nel merito la previsione appare superflua in quanto le scelte in materia appartengono indubitabilmente alla potestà statutaria di ciascuna regione. Stesse considerazioni valgono per la lettera e).
Riguardo alla richiesta di soppressione della lettera d) si rimanda alle osservazioni formulate per la lettera d) dell’articolo 2.
Articolo 4, comma
1, lettera c) - Sopprimere tale lettera.
Si tratta con tutta evidenza di materia del tutto estranea all’ambito normativo di cui all’articolo 122, primo comma e che ripete un dettato costituzionale (articolo 67) relativo allo status dei parlamentari nazionali e che, riferito ai consiglieri regionali, potrà essere eventualmente oggetto di previsione statutaria.
Articolo 6 –
Sopprimere interamente
Come già evidenziato, si rileva che la competenza a decidere anche su questo tema compete alle Regioni.
Roma, 20 dicembre 2001