DDL “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DI
LEGGE RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE”
Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata
Le Regioni prendono atto che la finalità precipua
dell’iniziativa legislativa è quella di contrastare il
decremento di afflusso alle urne e che il decremento si è
registrato in modo significativo, sulla base dei dati statistici
richiamati nella relazione, dopo l’applicazione della
normativa che aveva ridotto alla sola giornata di domenica il
periodo di apertura dei seggi elettorali; la finalità indicata
viene perseguita dal disegno di legge ripristinando il lunedì
come secondo giorno di votazione.
Prendono atto altresì che la proposta è formulata
nella consapevolezza, che risulta dalla relazione stessa di
accompagnamento del Ddl, dell’aggravio finanziario notevole
che l’intervento normativo comporta; proprio per questo
ritengono utile chiedersi se non sia necessario, intervenendo
sulla materia, approfondire maggiormente la valutazione
dell’efficacia dell’intervento rispetto al fine dichiarato
ed eventualmente porre allo studio proposte tecniche più mirate
e innovative di quelle contenute nel disegno di legge in esame.
Complessivamente sembra che il testo si ponga in
un’ottica di intervento sostanzialmente superata e quindi
necessariamente provvisoria, restando ad esso totalmente
estranea la verifica dell’utilità di ipotesi (come ad esempio
il voto elettronico, già studiato e già sperimentato) che
potrebbero costituire una certa modernizzazione del sistema e un
contributo alla fluidità e semplificazione del procedimento.
Si prende inoltre atto della previsione contenuta nel
Ddl che limita l’applicazione del provvedimento legislativo
alle elezioni regionali ma solo fino all’esercizio della
potestà legislativa regionale di cui all’art. 122 della
Costituzione, in conformità di una corretta lettura del nuovo
dettato costituzionale; tuttavia, ci si chiede se non debba
essere salvaguardato il valore dell’uniformità normativa per
quanto riguarda l’elettorato ed il procedimento elettorale
(per consentire, ad esempio, di abbinare, senza impraticabili
distorsioni procedimentali, le elezioni regionali con altre
tornate elettorali).
Roma, 3 Aprile 2002