03/04/2002

Conferenza dei Presidenti

DDL “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI  DI LEGGE RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE”

 

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni prendono atto che la finalità precipua dell’iniziativa legislativa è quella di contrastare il decremento di afflusso alle urne e che il decremento si è registrato in modo significativo, sulla base dei dati statistici richiamati nella relazione, dopo l’applicazione della normativa che aveva ridotto alla sola giornata di domenica il periodo di apertura dei seggi elettorali; la finalità indicata viene perseguita dal disegno di legge ripristinando il lunedì come secondo giorno di votazione.

Prendono atto altresì che la proposta è formulata nella consapevolezza, che risulta dalla relazione stessa di accompagnamento del Ddl, dell’aggravio finanziario notevole che l’intervento normativo comporta; proprio per questo ritengono utile chiedersi se non sia necessario, intervenendo sulla materia, approfondire maggiormente la valutazione dell’efficacia dell’intervento rispetto al fine dichiarato ed eventualmente porre allo studio proposte tecniche più mirate e innovative di quelle contenute nel disegno di legge in esame.

Complessivamente sembra che il testo si ponga in un’ottica di intervento sostanzialmente superata e quindi necessariamente provvisoria, restando ad esso totalmente estranea la verifica dell’utilità di ipotesi (come ad esempio il voto elettronico, già studiato e già sperimentato) che potrebbero costituire una certa modernizzazione del sistema e un contributo alla fluidità e semplificazione del procedimento.

Si prende inoltre atto della previsione contenuta nel Ddl che limita l’applicazione del provvedimento legislativo alle elezioni regionali ma solo fino all’esercizio della potestà legislativa regionale di cui all’art. 122 della Costituzione, in conformità di una corretta lettura del nuovo dettato costituzionale; tuttavia, ci si chiede se non debba essere salvaguardato il valore dell’uniformità normativa per quanto riguarda l’elettorato ed il procedimento elettorale (per consentire, ad esempio, di abbinare, senza impraticabili distorsioni procedimentali, le elezioni regionali con altre tornate elettorali).

 

 

 

Roma, 3 Aprile 2002