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FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome |
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12 DICEMBRE 2002 |
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OSSERVAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29 NOVEMBRE 2002
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella riunione odierna ha valutato i possibili effetti del decreto del Ministro dell’economia del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, sui bilanci delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali. In tale sede sono emerse le seguenti considerazioni:
In primo luogo il citato decreto del Ministro dell’economia del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 si discosta dai principi inseriti nella legge. La legge non cita mai la possibilità di applicazione del decreto a aziende ospedaliere e sanitarie, prevede che con apposito “atto di indirizzo siano definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo” definendo l’ambito di manovra del decreto all’interno degli enti dell’amministrazione centrale.
In particolare si ritiene illegittimo il comma 3 dell’art.2 del decreto 29 novembre 2002 in quanto: Ø il decreto è invasivo della competenza regionale in materia sanitaria secondo il Titolo V della Costituzione; Ø la materia sanitaria è regolata dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e già assoggettata alle limitazioni finanziarie e ai parametri del patto di stabilità previsti dalle leggi 405/2001 e 112/2002; Ø la legge 246/2002 al comma 4 fa espresso riferimento alla non applicabilità della riduzione delle spese di funzionamento agli enti e organismi pubblici territoriali, le aziende sanitarie e ospedaliere “sono istituite dalla Regione e soggette alla vigilanza e controllo da parte della stessa” (legge 502/92), rientrano, quindi, nell’ambito d’azione delle regioni. Diverso il discorso per gli Istitutivi Ricovero e cura a carattere scientifico pubblici la cui vigilanza è in capo al Ministero della Salute.
Ø L’art.2 si ritiene illegittimo se la sua applicazione si estende anche a enti dipendenti regionali come gli ISU e gli Enti agricoli.
Inoltre dal punto di vista tecnico: Ø vengono dettate regole di contabilità per aziende sanitarie, ospedaliere enti dipendenti della regione (le riduzioni di spesa devono essere appostate in un fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale dell’ente); se il decreto si applica anche a questi enti la legge prevede che “il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell’Economia e delle finanze”; Ø poiché questi enti adottano la contabilità economico – patrimoniale, si interpreta la corrispondenza fra spese di funzionamento e alcuni costi della produzione; Ø a rigor di logica, anche ammesso che si possa operare una riduzione del 15% sui costi previsti dai budgets 2002, un decreto emanato il 29 di novembre non potrebbe che imporre una riduzione di un dodicesimo delle spese, senza considerare che ogni spesa è legata al rispetto di un preciso contratto sicuramente già in essere in questo momento dell’anno; Ø è impossibile verificare le tabelle del decreto in quanto lo stanziamento definitivo non corrisponde né a quello di bilancio né a quello dell’assestamento, la legge 246/2002 al comma 1 bis si afferma “per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato”.
Si fa presente, peraltro, che le misure disposte dal citato DM 29/11/2002 determinano un aggravamento della situazione finanziaria delle Aziende Sanitarie anche sotto il profilo dell’impatto del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” che uniforma a 30 giorni i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si sottolinea inoltre che il citato DM 29/11/2002, allegato 1 “Blocco degli impegni – D.L. 194” può produrre effetti di decurtazione delle risorse per il finanziamento dei progetti dei grandi centri urbani.
La Conferenza dei Presidenti chiede al Governo l’esplicitazione che tali disposizioni – peraltro inapplicabili – non siano riferite alle Regioni ed in particolare al settore Sanità.
Roma, 12 dicembre 2002
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