documenti approvati:

20/06/2002

Conferenza dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

A C C O R D O

 

Tra

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Associazione Italiana Editori (A.I.E.)

Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Unione delle Province d'Italia (U.P.I.)

Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)

 

 

Visto l’art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in attuazione del comma 5 dell’art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000,

 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE

 

Art. 1

L’accordo ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all’interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%.

 

Art. 2

Si intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il servizio avvenga all'interno dei locali delle biblioteche.

Sono escluse le attività di riproduzione effettuate al di fuori di tale ambito, ovvero per opere non conservate dalla biblioteca e comunque quelle effettuate da soggetti con caratteristiche commerciali tali da costituire concorrenza diretta ai centri di riproduzione privati.

 

Art. 3

Il compenso è determinato per fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca comunale, provinciale, consortile o di istituzione, con riferimento al comune di appartenenza territoriale, secondo la tabella allegata che fa parte integrante dell’accordo.

Per i sistemi urbani il compenso è determinato globalmente con riferimento al comune.

La individuazione delle istituzioni culturali, di cui all'art.1, le loro caratteristiche e attività saranno sottoposte, entro tre mesi dalla firma del presente accordo, all'esame del comitato paritetico di cui all'art.10 che approfondirà anche gli aspetti riguardanti la diffusione sul territorio di tali istituzioni e le diverse tipologie di attività di fotocopiatura effettuate all'interno delle stesse, al fine di determinare la relativa fascia di appartenenza.

 

Art. 4

Per le biblioteche appartenenti alla fascia sino a 10.000 abitanti e per le biblioteche di istituzioni culturali non è dovuto alcun compenso nel caso in cui l’attività di fotocopiatura sia occasionale.

E’ esclusa, comunque, l'occasionalità nel caso in cui vengano effettuate più di 10 fotocopie in media per giorno d'apertura.

 

Art. 5

Ai fini della corresponsione del compenso, ciascuna biblioteca comunica agli uffici territorialmente competenti della S.I.A.E. i dati identificativi con l’indicazione del bacino di utenza determinato ai sensi dell’art. 3.

 

Art. 6

Il pagamento del compenso viene effettuato entro il mese di dicembre per il 2002 ed entro il mese di giugno per il 2003.

Art. 7

Al fine di recuperare il compenso relativo al 2001, si conviene di stabilire tale compenso nel 65% di quanto dovuto annualmente secondo la citata tabella. Il pagamento sarà effettuato entro il mese di dicembre 2002.

 

Art. 8

La comunicazione ed il pagamento di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 può essere fatta in luogo della singola biblioteca, dagli enti di riferimento ovvero dai sistemi o aggregazioni di biblioteche.

In tal caso i soggetti interessati fanno pervenire apposita comunicazione alla sede S.I.A.E. di competenza indicando specificamente i dati afferenti le singole biblioteche.

 

Art. 9

Anche allo scopo di una più adeguata ripartizione dei compensi agli aventi diritto, la S.I.A.E. può effettuare controlli a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, secondo modalità da definire, caso per caso, con le singole biblioteche o con l’Ente locale territoriale di riferimento.

Le biblioteche, anche sulla base delle linee guida definite dai firmatari del presente accordo, forniscono alla S.I.A.E. le informazioni statistiche a loro disposizione utili a meglio definire l’identificazione delle opere riprodotte.

 

Art. 10

In ordine al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso personale del singolo volume o fascicolo di periodico, le singole biblioteche si impegnano a rendere costantemente edotti gli utilizzatori delle riproduzioni per uso personale circa gli obblighi di legge, ad effettuare controlli anche periodici a campione volti ad impedire il superamento dei limiti, a collaborare con i funzionari della S.I.A.E. espressamente e documentalmente delegati all’effettuazione dei controlli previsti dalla legge, secondo le modalità definite nell’articolo 9.

 

Art. 11

E’ costituito un comitato paritetico per esaminare eventuali questioni interpretative e controversie derivanti dalla applicazione del presente accordo.

 

Art. 12

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, ha validità fino al 31 dicembre 2003.

Nel corso di tale periodo le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio dell’attività di fotocopiatura che viene effettuata all’interno delle biblioteche al fine di pervenire a una determinazione dei compensi che sia il più possibile rispondente alla effettiva quantità di fotocopie effettuate.

 

Data,

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI

(ESCLUSE BIBLIOTECHE NAZIONALI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce di abitanti del Comune di appartenenza

Compenso annuale

Compenso 2001

(65% del compenso annuo)

Fino a

 

10.000

 

€ 80 (*)

 

€ 52

10.001

30.000

€ 150

€ 97,5

30.001

50.000

€ 260

€ 169

50.001

100.000

€ 390

€ 253,5

100.001

200.000

€ 520

€ 338

200.001

500.000

€ 770

€ 500,5

500.001

1.000.000

€ 1.550

€ 1007,5

Oltre 1.000.000

 

€ 2.590

€ 1683,5

 

 

 

 

 

 

(*)     Con esclusione delle Biblioteche con attività di riproduzione occasionale di cui all'art. 4.

 

 

 

C/ids/Ernesta/accordo SIAE.doc

 

 

DOCUMENTO INTERREGIONALE

 

Punto 1) C.U. - parte ambiente

 

 

 

 

OGGETTO: D.lgs. di attuazione della L. 21.12.2001 n. 443

 

 

 

            Lo schema di D.lgs in oggetto pone una serie di criticità sotto il profilo dei lavori pubblici dell’ambiente e dell’energia.

 

            Intanto l’articolato normativo del decreto legislativo in argomento contrasta con quanto già evidenziato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 3 aprile 2002 in occasione del parere sulle insfrastrutture.

 

Di particolare rilevanza il conflitto tra Stato e Regione sull’approvazione del progetto preliminare (previsto all’art. 3 c. 5) rimesso al decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari agli affari regionali.

 

            Si osserva inoltre sinteticamente quanto segue, fermo restando che i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato sui singoli articoli osservazioni puntuali (ad esempio in ordine alla nomina di Commissari, alla regolamentazione prevista, ecc.):

 

Art. 3

-         Si evidenzia l’attrazione nella competenza statale (contraddittorietà con il Titolo V della Costituzione e con la competenza regionale in materia di VIA a seconda della tipologia di opere);

 

-         comma 5: la sottrazione della VIA alla Conferenza dei servizi rischia di rendere molto meno risolubile eventuali discordanze tra le Amministrazioni. Inoltre la tassativa esclusione della Conferenza dei Servizi appare in contrasto con quanto previsto dalla L. 443/2001, art. 2 c.1 lett. d) e, come tale, ultra delega.

 

Artt. 4, 13 e artt. da 17 a 20

-         non viene in alcun modo disciplinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata di cui al D.lgs. 372/1999 (IPPC), ove richiesta, in violazione di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE del 24 settembre 1996 e della procedura nella quale sono pesantemente coinvolte le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Viene totalmente ignorata la competenza in materia di VIA attribuita alle Regioni ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 (es. porti, interporti e metropolitane).

 

Art. 21

-         la previsione è totalmente fuori delega in quanto relativa ad interventi non compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001; inoltre rischia un’ulteriore confusione con la recente L. 55/2002 - sull’attivazione delle centrali termoelettriche - di conversione del D.L. 1/2002 (cossidetto decreto sbloccacentrali)

 

Artt. 26 e 28

-         Anche in questo caso viene ignorata l’autorizzazione ambientale integrata ex D.lgs. 372/1999; inoltre il c. 4 limite l’intesa Stato-Regione alla sola localizzazione realizzando un peggioramento rispetto all’attuale situazione della L. 55/2002 in cui l’intesa è a tutto campo.

-         Per di più, nelle more della definizione dei principi fondamentali in materia energetica, viene violata in questo modo la competenza concorrente della Regione.

 

 

            Di conseguenza, si propone preferibilmente lo stralcio dei capi II e III e, in ogni caso, lo stralcio dell’art. 21 e seguenti.

Lo stralcio in materia energetica, tra l’altro, era stato richiesto anche dal Ministero delle Attività Produttive con diverse note.

 

            Deve in ogni caso essere fatta salva la procedura di VIA regionale (peraltro più celere in alcuni casi come in Piemonte ai sensi della legge regionale 40/1998) e l’autorizzazione ambientale integrata, ove richiesta, ai sensi della Direttiva 96-61-CE del 24.9.1996, pena l’infrazione comunitaria.