20/06/2002 |
Conferenza
dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
A C C O R D
O
Tra
Società
Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato
Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Unione
delle Province d'Italia (U.P.I.)
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)
Visto l’art. 2 della Legge 18
agosto 2000 n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”,
pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed
in attuazione del comma 5 dell’art. 68 della Legge n. 633/41
così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
L’accordo
ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell’ingegno
pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti
locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate
all’interno delle stesse, fatte per uso personale entro il
limite del 15%.
Art. 2
Si
intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione
eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il
servizio avvenga all'interno dei locali delle biblioteche.
Sono escluse le attività di
riproduzione effettuate al di fuori di tale ambito, ovvero per
opere non conservate dalla biblioteca e comunque quelle
effettuate da soggetti con caratteristiche commerciali tali da
costituire concorrenza diretta ai centri di riproduzione
privati.
Art. 3
Il compenso è determinato per
fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca comunale,
provinciale, consortile o di istituzione, con riferimento al
comune di appartenenza territoriale, secondo la tabella
allegata che fa parte integrante dell’accordo.
Per i sistemi urbani il compenso
è determinato globalmente con riferimento al comune.
La individuazione delle
istituzioni culturali, di cui all'art.1, le loro caratteristiche
e attività saranno sottoposte, entro tre mesi dalla firma del
presente accordo, all'esame del comitato paritetico di cui
all'art.10 che approfondirà anche gli aspetti riguardanti la
diffusione sul territorio di tali istituzioni e le diverse
tipologie di attività di fotocopiatura effettuate all'interno
delle stesse, al fine di determinare la relativa fascia di
appartenenza.
Art. 4
Per le
biblioteche appartenenti alla fascia sino a 10.000 abitanti e
per le biblioteche di istituzioni culturali non è dovuto alcun
compenso nel caso in cui l’attività di fotocopiatura sia
occasionale.
E’ esclusa, comunque, l'occasionalità
nel caso in cui vengano effettuate più di 10 fotocopie in media
per giorno d'apertura.
Art. 5
Ai fini
della corresponsione del compenso, ciascuna biblioteca comunica
agli uffici territorialmente competenti della S.I.A.E. i dati
identificativi con l’indicazione del bacino di utenza
determinato ai sensi dell’art. 3.
Art. 6
Il
pagamento del compenso viene effettuato entro il mese di
dicembre per il 2002 ed entro il mese di giugno per il 2003.
Art. 7
Al fine di
recuperare il compenso relativo al 2001, si conviene di
stabilire tale compenso nel 65% di quanto dovuto annualmente
secondo la citata tabella. Il pagamento sarà effettuato entro il
mese di dicembre 2002.
Art. 8
La
comunicazione ed il pagamento di cui ai precedenti artt. 5, 6 e
7 può essere fatta in luogo della singola biblioteca, dagli enti
di riferimento ovvero dai sistemi o aggregazioni di biblioteche.
In tal caso i soggetti
interessati fanno pervenire apposita comunicazione alla sede
S.I.A.E. di competenza indicando specificamente i dati afferenti
le singole biblioteche.
Art. 9
Anche allo
scopo di una più adeguata ripartizione dei compensi agli aventi
diritto, la S.I.A.E. può effettuare controlli a campione per
tipologie di opere editoriali riprodotte, secondo modalità da
definire, caso per caso, con le singole biblioteche o con l’Ente
locale territoriale di riferimento.
Le biblioteche, anche sulla base
delle linee guida definite dai firmatari del presente accordo,
forniscono alla S.I.A.E. le informazioni statistiche a loro
disposizione utili a meglio definire l’identificazione delle
opere riprodotte.
Art. 10
In ordine
al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso
personale del singolo volume o fascicolo di periodico, le
singole biblioteche si impegnano a rendere costantemente edotti
gli utilizzatori delle riproduzioni per uso personale circa gli
obblighi di legge, ad effettuare controlli anche periodici a
campione volti ad impedire il superamento dei limiti, a
collaborare con i funzionari della S.I.A.E. espressamente e
documentalmente delegati all’effettuazione dei controlli
previsti dalla legge, secondo le modalità definite
nell’articolo 9.
Art. 11
E’
costituito un comitato paritetico per esaminare eventuali
questioni interpretative e controversie derivanti dalla
applicazione del presente accordo.
Art. 12
Il presente
accordo, che ha carattere sperimentale, ha validità fino al 31
dicembre 2003.
Nel corso di tale periodo le
parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio dell’attività
di fotocopiatura che viene effettuata all’interno delle
biblioteche al fine di pervenire a una determinazione dei
compensi che sia il più possibile rispondente alla effettiva
quantità di fotocopie effettuate.
Data,
BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI
(ESCLUSE BIBLIOTECHE
NAZIONALI)
|
Fasce di abitanti del Comune di
appartenenza |
Compenso annuale
|
Compenso 2001
(65% del compenso annuo) |
Fino a
|
10.000
|
€ 80 (*)
|
|
10.001 |
30.000 |
€ 150 |
€ 97,5 |
30.001 |
50.000 |
€ 260 |
€ 169 |
50.001 |
100.000 |
€ 390 |
€ 253,5 |
100.001 |
200.000 |
€ 520 |
€ 338 |
200.001 |
500.000 |
€ 770 |
€ 500,5 |
500.001 |
1.000.000 |
€ 1.550 |
€ 1007,5 |
Oltre 1.000.000 |
|
€ 2.590 |
€ 1683,5 |
C/ids/Ernesta/accordo SIAE.doc
DOCUMENTO INTERREGIONALE
Punto 1) C.U. - parte
ambiente
OGGETTO: D.lgs. di attuazione
della L. 21.12.2001 n. 443
Lo schema di D.lgs
in oggetto pone una serie di criticità sotto il profilo dei
lavori pubblici dell’ambiente e dell’energia.
Intanto
l’articolato normativo del decreto legislativo in argomento
contrasta con quanto già evidenziato dalla Conferenza dei
Presidenti nella seduta del 3 aprile 2002 in occasione del
parere sulle insfrastrutture.
Di particolare rilevanza il conflitto tra
Stato e Regione sull’approvazione del progetto preliminare
(previsto all’art. 3 c. 5) rimesso al decreto del Presidente
della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentite le competenti Commissioni parlamentari agli affari
regionali.
Si osserva inoltre
sinteticamente quanto segue, fermo restando che i rappresentanti
delle Regioni hanno evidenziato sui singoli articoli
osservazioni puntuali (ad esempio in ordine alla nomina di
Commissari, alla regolamentazione prevista, ecc.):
Art. 3
-
Si evidenzia
l’attrazione nella competenza statale (contraddittorietà con il
Titolo V della Costituzione e con la competenza regionale in
materia di VIA a seconda della tipologia di opere);
-
comma 5:
la sottrazione della VIA alla
Conferenza dei servizi rischia di rendere molto meno risolubile
eventuali discordanze tra le Amministrazioni. Inoltre la
tassativa esclusione della Conferenza dei Servizi appare in
contrasto con quanto previsto dalla L. 443/2001, art. 2 c.1
lett. d) e, come tale, ultra delega.
Artt. 4, 13 e artt. da 17 a 20
-
non viene in alcun modo
disciplinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale
integrata di cui al D.lgs. 372/1999 (IPPC), ove richiesta, in
violazione di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria
96/61/CE del 24 settembre 1996 e della procedura nella quale
sono pesantemente coinvolte le competenze delle Regioni e degli
Enti locali.
Viene totalmente ignorata la
competenza in materia di VIA attribuita alle Regioni ai sensi
del D.P.R. 12.4.1996 (es. porti, interporti e metropolitane).
Art. 21
-
la previsione è
totalmente fuori delega in quanto relativa ad interventi non
compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell’art.
1 della L. 443/2001; inoltre rischia un’ulteriore confusione con
la recente L. 55/2002 - sull’attivazione delle centrali
termoelettriche - di conversione del D.L. 1/2002 (cossidetto
decreto sbloccacentrali)
Artt. 26 e 28
-
Anche in questo caso viene ignorata
l’autorizzazione ambientale integrata ex D.lgs. 372/1999;
inoltre il c. 4 limite l’intesa Stato-Regione alla sola
localizzazione realizzando un peggioramento rispetto all’attuale
situazione della L. 55/2002 in cui l’intesa è a tutto campo.
-
Per di più, nelle more della definizione dei
principi fondamentali in materia energetica, viene violata in
questo modo la competenza concorrente della Regione.
Di conseguenza, si
propone preferibilmente lo stralcio dei capi II e III e, in ogni
caso, lo stralcio dell’art. 21 e seguenti.
Lo stralcio in materia
energetica, tra l’altro, era stato richiesto anche dal Ministero
delle Attività Produttive con diverse note.
Deve in ogni caso
essere fatta salva la procedura di VIA regionale (peraltro più
celere in alcuni casi come in Piemonte ai sensi della legge
regionale 40/1998) e l’autorizzazione ambientale integrata, ove
richiesta, ai sensi della Direttiva 96-61-CE del 24.9.1996, pena
l’infrazione comunitaria.