La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

 

 

 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

Costituzione Struttura interregionale per la negoziazione della disciplina dei rapporti con  il personale, medici e altre professionalità sanitarie, convenzionato con il S.S.N.

 

Premessa

 

Attualmente, a norma dell’art.48 della Legge 833/78 e successive modificazioni, l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale medico a rapporto convenzionale è garantita sul territorio nazionale da accordi collettivi nazionali, di durata triennale, stipulati fra la delegazione di parte pubblica come definita dall’art.4, comma 9 della Legge 412/1991 e le organizzazioni sindacali di categoria.

La delegazione di parte pubblica  è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza Stato - Regioni. Vi partecipano i rappresentanti dei Ministeri del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità (oggi dell’Economia e delle Finanze e della Salute).

Gli accordi collettivi nazionali sono resi esecutivi con un Decreto del Presidente della Repubblica in quanto regolamenti di organizzazione, cioè atti amministrativi generali a contenuto normativo ai sensi dell’art.17, c.1, lett. d) della Legge n.400/1988.

Gli AA.CC.NN. sono integrati da Accordi regionali e aziendali.

 

I vigenti AA.CC.NN.:

D.P.R.  28 luglio 2000, n.270 (disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);

D.P.R. 28 luglio 2000, n.271 (disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);

D.P.R. 28 luglio 2000, n.272 (disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta);

D.P.R. 21 dicembre 2001, n.446 (disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali);

sono scaduti il 31 dicembre 2000. Ancor prima è scaduto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.371(disciplina dei rapporti tra farmacie territoriali e SSN) .

 

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) la “tutela della salute” (in sostituzione della vecchia dizione “assistenza sanitaria ed ospedaliera”) costituisce ora materia di legislazione regionale concorrente (art.117, c.3), da esercitarsi entro i seguenti limiti:

§         Costituzione;

§         Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

§         “Principi fondamentali”, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato.

 

La potestà regolamentare, riconosciuta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva statale, viene oggi riconosciuta alle Regioni in ogni altra materia; appare, pertanto, escluso ogni spazio regolamentare statale nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente.

 

Per quanto riguarda la potestà legislativa concorrente si rileva, di conseguenza, la necessità di individuare i nuovi effettivi “principi fondamentali” della materia che, nel caso delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, riguardano sia la “tutela della salute” che le “professioni”.

 

In proposito si richiamano le valutazioni sui mutamenti dell’assetto costituzionale, effettuate dall’Area Affari Istituzionali (documento 29 novembre 2001) della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome:

§         lo Stato non può emanare disposizioni regolamentari in materie diverse da quelle di sua competenza legislativa esclusiva. Eventuali regolamenti statali, adottati in materie regionali, sono viziati da illegittimità costituzionale e sono in ogni caso recessivi rispetto a norme di legge o di regolamento regionale.

§         Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente per le materie di cui al comma 2 dell’art.117, desumendo eventualmente i “principi fondamentali” dalla legislazione vigente. L’opportunità di una norma statale che indichi i principi della materia non è, infatti, ostativa né propedeutica alla approvazione di leggi regionali in materia, essendo palesemente inaccettabile che l’esercizio di potestà legislative alle Regioni voluto dal legislatore costituente possa essere condizionato, nella sua effettività, dall’inerzia del legislatore statale ordinario nell’esercitare la propria potestà di determinare i principi. Qualora in una materia non vi sia normativa da cui desumere principi, in aderenza a quanto già accadeva nell’ordinamento previgente, le Regioni possono comunque legiferare. La potestà legislativa concorrente regionale, oltre agli eventuali principi stabiliti dalla legge statale, non troverà altri limiti che quelli stabiliti per la legislazione esclusiva: nessun altro limite specifico è infatti indicato in Costituzione e nessun altro limite è quindi ipotizzabile, a pena di invalidare l’intero impianto costituzionale di equiordinazione tra leggi statali e leggi regionali.

 

Ciò premesso, si rende necessario individuare:

 

1. Soggetti della contrattazione con le OO.SS.

 

Si dovrà prevedere la costituzione di uno specifico organismo che operi sulla base di precisi indirizzi da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, composto da un coordinatore e da esperti del settore appositamente dedicati nominati dalla stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome. Allo stesso organismo sarà affidato il compito di verifica dell’accordo. Tale organismo si avvale, nelle varie fasi della contrattazione e della verifica anche del gruppo interregionale della medicina convenzionata.

Pur essendo venuta meno nella delegazione trattante di parte pubblica la necessità della partecipazione dei rappresentanti ministeriali, si rileva l’opportunità della presenza  del Ministero della Salute nonché dell’Economia e delle Finanze e del Welfare (per ciò che riguarda gli aspetti previdenziali).

 

2. Oggetto della contrattazione.

 

Per quanto riguarda l’oggetto della contrattazione, si dovrà tendere a definire un accordo collettivo nazionale dai contenuti giuridici ed economici minimi ed essenziali, valido su tutto il territorio a garanzia del principio della continuità nell’assistenza per gli utenti , dei principi di uguaglianza e della libera circolazione dei professionisti e per l’individuazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

La disciplina di dettaglio del rapporto di lavoro dei medici e delle altre professionalità sanitarie e la definizione degli elementi necessari al perseguimento degli obiettivi di salute ulteriori fissati dai diversi Piani Sanitari Regionali dovrà essere invece regolamentata dalle singole Regioni.

 

3. Forma dell’A.C.N.

 

Tale accordo collettivo nazionale, sottoscritto dalle parti, viene recepito con Accordo Nazionale Quadro adottato in sede di Conferenza Stato - Regioni ex art.4 del D.Lgs. 281/1997 attraverso lo strumento dell’Accordo o dell’Intesa.

 

4. Tempi e modalità di attuazione del nuovo A.C.N

 

E’ necessario entro settembre 2002 venga avviata la fase di preparazione dello schema del nuovo A.C.N., a partire da quello relativo ai Medici di Medicina Generale, prima della formale apertura della contrattazione, escludendo qualsiasi ipotesi di accordo ponte.   

 

Proposta Organizzativa: attività, rapporti e funzione della Struttura interregionale

 

In attesa che si pervenga ad una modifica dell'articolo 4 comma 9 della Legge 412/91, in modo da consentire la nascita di un organismo analogo all'ARAN e sottoposto ad indirizzo politico delle Regioni, è necessario, eventualmente ricorrendo ad un accordo transitorio Stato Regioni, garantire fin da subito quanto di seguito proposto. Viene costituito un organismo tecnico delle Regioni denominato "Struttura tecnica interregionale per la negoziazione della disciplina dei rapporti con il personale, medici ed altre professionalità,  convenzionato con il S.S.N." ( di seguito chiamato Struttura interregionale.)  La Struttura interregionale è un organismo tecnico delle Regioni con sede presso la Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, a Roma, che svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione degli accordi collettivi nazionali del personale (medico e delle altre professionalità sanitarie) convenzionato con il SSN, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole della vigente disciplina contrattuale e i rapporti sindacali.

L’attività di contrattazione collettiva nazionale della Struttura interregionale consiste nel definire gli AA.CC.NN. relativi ai vari settori espressamente previsti dalla legislazione vigente

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, la Struttura interregionale si attiene agli atti di indirizzo ricevuti dal Comitato di coordinamento politico di cui al successivo paragrafo.

Gli atti di indirizzo contengono principi ed obiettivi generali dell'azione di governo delle Regioni sulla sanità ed i conseguenti obiettivi fondamentali della specifica disciplina contrattuale di settore, ivi comprese le disponibilità finanziarie per i contratti da stipulare.

La Struttura interregionale informa costantemente il Comitato di coordinamento politico sullo svolgimento delle trattative.

Raggiunta l’ipotesi di accordo la Struttura interregionale acquisisce il parere favorevole del Comitato di coordinamento politico sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, la Struttura interregionale trasmette la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui  all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli  strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  La designazione degli esperti, avviene  previa  intesa  con  la Conferenza  Stato-Regioni. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte  all'Agenzia, al Comitato di coordinamento e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome sottoscrive l'A.C.N.

Se  la  certificazione  della  Corte  dei conti non è positiva, la Struttura interregionale, sentito il Comitato dì coordinamento politico , assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai finì della certificazione, ovvero, qualora  non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai  fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dalla Struttura interregionale in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla  definitiva quantificazione dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome sottoscrive l'A.C.N. salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative.

 

La Struttura interregionale è composta da esperti del settore nominati dalla Conferenza dei Presidenti sulla base delle designazioni presentate dalle singole Regioni o Province Autonome e dopo aver esaminato i relativi curriculum professionali.

Tali esperti, a cui si richiede un impegno costante, di almeno tre giorni a settimana, possono essere individuati sia tra dipendenti regionali che all’esterno. A seconda della tipologia del rapporto di lavoro esistente, si individuano due diverse modalità di rimborso degli oneri economici conseguenti:

a.                         Personale dipendente delle Regioni: rimborsi spese e diaria giornaliera ovvero trattamento di missione;

b.                        Personale esterno all’amministrazione regionale: contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli oneri connessi alla partecipazione degli esperti sono anticipati dalla Regione proponente al Cinsedo che provvede a stipulare appositi contratti con gli interessati .

Gli esperti hanno il compito di elaborare le proposte di AA.CC.NN. per il  rinnovo della disciplina dei rapporti del personale 8medico ed altre professionalità sanitarie) per il periodo 2001-2003.

La Struttura interregionale, al fine di verificare la coerenza della contrattazione con gli obiettivi regionali, si avvale della collaborazione del Gruppo interregionale per la medicina convenzionata (costituito dai responsabili o referenti delle singole regioni sulla materia) per lo studio, l’elaborazione, il monitoraggio della documentazione necessaria all’esercizio della contrattazione collettiva,

Nel rispetto dei principi sopra indicati, la Struttura interregionale regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.

 


Comitato di coordinamento politico per le Convenzioni.

 

 

Le Regioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti della Struttura interregionale per le competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso un Comitato di coordinamento politico

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sentito il Coordinamento degli Assessori alla sanità definisce principi ed obiettivi della contrattazione per il rinnovo degli AA.CC.NN. dell'area in questione.

Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dal Comitato di coordinamento prima di ogni rinnovo contrattuale e negli  altri casi  in  cui è richiesta una attività negoziale della Struttura di coordinemento. 

Per la stipulazione di accordi che regolano istituti comuni, o che hanno riflessi, sui contratti del comparto sanità le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale dal Comitato di coordinamento qui previsto e il Comitato di Settore del comparto sanità.

Gli atti di indirizzo del Comitato di coordinamento, per gli aspetti attinenti gli aspetti economici, prima di essere inviati alla Struttura interregionale, sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome potrebbe decidere che il Comitato di Coordinamento politico di cui al presente paragrafo coincida con il Comitato di settore per il comparto sanità (articolo3 DLgs 396/97) prevedendo , eventualmente la integrazione o l'alternanza di alcune Regioni.


 

 

 

 

 

Composizione della Struttura interregionale

 

Sono pervenute alcune segnalazioni da parte delle Regioni per la costituzione della Struttura interregionale.

Le segnalazioni pervenute sono le seguenti::

 

REGIONE

 

NOMINATIVO

 

Basilicata

 

Giacoia   Rocchina

 

Campania

 

Cau Norberto

 

Lazio

 

Coletti Chiara

 

Liguria

 

Basso Giuseppe

 

Lombardia

 

Sandrini Fabio

 

Toscana

 

Faillace Raffaele

 

Umbria

 

Comparozzi Giuliano

 

Valle d'Aosta

 

Scalise Silvana

 

Veneto

 

Covolo Luigi

 

 

 

Roma, 26 settembre 2002