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Regioni.it

n. 4466 - lunedì 27 febbraio 2023

Sommario
- Naufragio migranti: Calabria regione della solidarietà
- Toscana: Liste d'attesa, utilizziamo fondi ma ne servono altri
- Ucraina: assitenza ai bambini
- Siccità: Zaia, serve un 'piano Marshall'
- Confcommercio: Osservatorio demografia d’impresa
- Cdm su governance PNRR e Centri per l'impiego

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Cdm su governance PNRR e Centri per l'impiego

(Regioni.it 4466 - 27/02/2023) Il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio ha esaminato diversi provvedimenti, tra questi la Relazione sull’attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia (Programmazione 2014-2020) e le Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Per l’attuazione del PNRR è prevista la revisione del sistema della governance e il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC.
Si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.
Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.
In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.
Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, il Governo vara un Regolamento che reca l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Il regolamento adegua lo statuto alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha soppresso la figura del Presidente ANPAL e ne ha attribuito le funzioni al Direttore.
Il nuovo statuto prevede quindi che l’incarico di Direttore sia incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’ANPAL.
Prevede, inoltre, che il consiglio di amministrazione sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL. Precisa che i membri del Cda non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato anche alcune leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Veneto n. 30 del 23/12/2022, “Legge di stabilità regionale 2023”, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, violando l’articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, nonché l’articolo 81, relativamente alla copertura finanziaria.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare:
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 7 del 19/12/2022 “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023”;
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 del 19/12/2022 “Legge regionale di stabilità 2023”;
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 9 del 19/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025”;
la legge della Regione Lombardia n. 30 del 20/12/2022 “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)”;
la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 22/12/2022 “Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata””;
la legge della Regione Calabria n. 48 del 23/12/2022 “Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all’esercizio finanziario 2021”;
la legge della Regione Calabria n. 54 del 23/12/2022 “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 (misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive)”;
la legge della Regione Veneto n. 31 del 23/12/2022 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;
la legge della Regione Veneto n. 32 del 23/12/2022 “Bilancio di previsione 2023-2025”;
la legge della Regione Abruzzo n. 36 del 27/12/2022 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT”;
la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28/12/2022 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”;
la legge della Regione Umbria n. 17 del 21/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)”;
la legge della Regione Umbria n. 18 del 21/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”;
la legge della Regione Basilicata n. 42 del 29/12/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata - ARLAB”;
la legge della Regione Basilicata n. 43 del 29/12/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata - ARLAB”;
la legge della Regione Basilicata n. 44 del 29/12/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata - ARLAB”;
la legge della Regione Basilicata n. 45 del 29/12/2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2023”;
la legge della Regione Campania n. 17 del 29/12/2022 “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2021”;
la legge della Regione Lombardia n. 32 del 28/12/2022 “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale”;
la legge della Regione Sardegna n. 23 del 23/12/2022 “Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2021 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2021”.


( red / 27.02.23 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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