periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n.  447 - Roma,  26 gennaio 2005

Sommario

Le elezioni regionali sui quotidiani di oggi

 Sanità: le risorse del 2005. 2 giorni di confronto a Roma

Professioni intellettuali: le proposte delle Regioni

Anagrafe Tributaria: per Colozzi necessario nuovo ruolo Regioni in Sogei

Consulta su parità scolastica

Consulta: la documentazione della conferenza stampa di Onida

Professioni intellettuali: le proposte delle Regioni

"Il quadro di evoluzione della legislazione in materia di professioni - sottolinea un documento approvato nell'ultima Conferenza delle Regioni - conserva una notevole complessità, che richiede di essere risolta positivamente (...) Attualmente il Governo appare impegnato sia nel portare avanti l’iter di uno schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 131 del 2003 (La Loggia), sia nella ulteriore elaborazione del progetto di legge “Vietti” relativo alle professioni intellettuali.

Le Regioni devono prendere atto che la sentenza della Corte costituzionale n.280 del 2004 ha dichiarato l’incostituzionalità di ampie e sostanziali parti dell’art. 1 della legge n. 131 (il comma 5 relativo alla ricognizione delle norme di competenza dello Stato ed il comma 6 relativo ai criteri direttivi della delega) e non pare più sussistano le condizioni affinché lo schema di decreto attuativo proseguire il suo corso, sia per mancanza di requisiti di legittimità, sia perché esso appare ormai svuotato di ogni vera efficacia.

Si consideri anche che la materia delle “professioni” si presentava fin dall’origine come una di quelle in cui l’attuazione del nuovo quadro costituzionale sembrava aver più bisogno di interventi complessivamente nuovi (perché tutto il tessuto normativo precedente era impostato su di un modello in cui le Regioni non avevano alcuna competenza).

Si ricorda, in proposito - sottolinea il Documento delle Regioni - che la potestà normativa affidata alle Regioni riguardo alle “professioni” rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione (riformata dalla legge cost. n. 3 del 2001) la quale attribuisce la disciplina di tale materia alla legislazione concorrente delle regioni.

Si assegna, quindi, alla competenza della legge statale solamente la definizione dei principi fondamentali, ma ciò comunque in un quadro complesso – che il legislatore ha il dovere di dipanare – in cui, in ragione della sussistenza di inevitabili intrecci con altre materie di competenza statale, quali la disciplina della concorrenza o in quella dell’ordinamento civile (materie affidate, dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato) si incontrano notevoli difficoltà nell’isolare i diversi ambiti legislativi spettanti allo Stato ed alle Regioni.

Le regioni hanno partecipato attivamente al dibattito relativo alla riforma delle professioni, avanzando anche una proposta di intervento legislativo il cui testo è stato condiviso in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (testo approvato il 19 giugno 2003 recante “Disciplina e principi fondamentali in materia di professioni”). La volontà delle Regioni è stata quella di dimostrare la effettiva percorribilità (e adeguatezza) di una via normativa che sia il più coerente possibile con i principi di autonomia normativa stabiliti dalla riforma del titolo V attuata nel 2001.

Peraltro, nonostante la proposta elaborata dalle Regioni il cammino delle riforme legislative in materia di professioni non ha preso slancio ed, anzi, nella proposta di modifica della costituzione approvata nel mese di settembre 2004 presso la camera dei Deputati viene addirittura delineata la sottrazione alle Regioni della competenza legislativa in materia di “ordinamento delle professioni intellettuali” (creando problemi interpretativi ed anche una nuova divisione fra le professioni intellettuali e non intellettuali).

In questo quadro, le Regioni hanno approfondito, in sede tecnica, l’esame dell’ultima stesura della riforma “Vietti” nel tentativo di  addivenire ad un testo coerente con il vigente dettato costituzionale, che sia ampiamente condiviso e che costituisca un effettivo contributo alla soluzione dei problemi che interessano lo sviluppo del mondo delle professioni.

Il testo Vietti presenta alcuni problemi di impostazione che si ricollegano ad una visione della regolamentazione delle professioni molto sbilanciata a favore di un ruolo di puntuale disciplina da parte dello Stato e che sollevano grossi problemi di coerenza con l’impostazione del vigente testo costituzionale. In proposito, basta rilevare che il ruolo normativo delle regioni appare assolutamente labile e che la legge si presenta come un amplissimo strumento di delega al Governo sia sul piano legislativo, sia su quello regolamentare. Un simile orientamento normativo sembra andare persino al di là della stessa ipotesi di riforma costituzionale attualmente in discussione, in quanto afferma che per alcune professioni allo Stato competerebbe non solo delineare l’ “ordinamento”, ma bensì dettare l’intera “disciplina” (cfr. art. 1, comma 2  del progetto Vietti “2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato”).

Peraltro, proprio al fine di dare un contributo positivo alla soluzione delle problematiche che interessano le professioni intellettuali, si è ritenuto utile, sul piano tecnico, elaborare alcuni emendamenti che possano portare il testo ad un adeguato livello di compatibilità con il vigente quadro costituzionale. Si è voluto, in sintesi, trovare e proporre soluzioni (anche innovative) che facciano uscire la riforma dalla situazione di “stallo” in cui versa, dimostrando ancora una volta, la possibilità di effettiva e coerente attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge cost. n. 3 del 2001.

(red)

Le elezioni regionali sui quotidiani di oggi

I quotidiani si occupano ancora delle prossime regionali e in particolare delle investiture in corso. Fra gli altri:  il Resto del Carlino: Errani in tour vede pure Fo; Il Mattino: Cdl, Berlusconi e Fini candidano Bocchino; la Repubblica: Berlusconi vede Bocchino: "Coraggio, provaci tu"; Corriere del Mezzogiorno: Fitto-Vendola, e' gia' iniziata la battaglia dei sondaggi (cfr. estratto, I parte e II parte, dalla rassegna stampa), la Stampa : Regionali, la Lega si schiera con Ghigo.
(red)

Consulta: la documentazione della conferenza stampa di Onida

La giustizia costituzionale nel 2004: on line sul sito dell'Aic (l'associazione italiana costituzionalisti) la relazione del Presidente della Corte Costituzionale,Valerio Onida (nella foto), tenuta in occasione della Conferenza stampa, a Palazzo della Consulta, il 20 Gennaio 200 (cfr anche regioni.it n. 443).
(red)

Sanità: le risorse del 2005. 2 giorni di confronto a Roma

Al via la 2 giorni per la ripartizione del fondo sanitario 2005. I Presidenti delle Regioni coadiuvati dagli assessori alla sanità e al bilancio si confronteranno nell'ormai consueto appuntamento (i precedenti: Venezia 2000, Perugia 2001, Fiuggi 2003, Roma, hotel Plaza, 2004) per provare a trovare un accordo sulle risorse che finanzieranno il servizio sanitario nel 2005.
Il Presidente
Enzo Ghigo ha infatti convocato una Conferenza straordinaria monografica dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la partecipazione degli Assessori alla Sanità e al Bilancio, per giovedì 27 gennaio 2005 alle ore 17.00 e venerdì 28 gennaio alle ore 9.30 presso lo Sheraton Golf Hotel - Viale Parco de’ Medici, 165/167 – Roma.

La riunione della Conferenza si svolgerà con le seguenti modalità:

Giovedì 27 gennaio 2005: inizio lavori ore 17.00.

Venerdì 28 gennaio 2005: inizio ore 9.30; chiusura dei lavori prevista entro le ore 20.00.

La Conferenza avrà il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Proposta di ripartizione delle somme residue anno 2004 da assegnare alle Regioni previste nella manovra Finanziaria 2005 (Legge n. 312/2004); 

3) Proposta di ripartizione delle risorse previste dal comma 164 art. 1 della Legge n. 311/2004 per il Servizio Sanitario Nazionale Anno 2005 e per il ripiano dei disavanzi pregressi.

(red)

Consulta su parità scolastica

Vaglio della Corte Costituzionale di merito della legge sulla parita' scolastica. La Consulta ha infatti dichiarato infondate diverse questioni di legittimita' sollevate dalla Regione Lombardia, che lamentava innanzitutto il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parita' alle scuole non statali.  Il ricorso della Regione Lombardia davanti alla Consulta riguardava, nello specifico, l'art. 1, commi 2,9 e 10 della legge 62 del 2000 sulla parita' scolastica.
La Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza di infondatezza, premette innanzitutto che all'epoca ancora non era stato modificato il titolo V della Costituzione (che introduceva la cosiddetta devolution), e che quindi l'esame di legittimita' della norma viene fatto ''alla luce dei parametri all'epoca vigenti''.
''La legge n.62 del 2000 - si legge nelle motivazioni della sentenza n. 33, scritta dal vicepresidente della Consulta Carlo Mezzanotte - non ha tra le sue finalità quella di intervenire nuovamente sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione; essa costituisce quindi esercizio della potestà legislativa statale in materia di istruzione''. La Corte ritiene ''altrettanto indubbio che l'inserimento nel sistema nazionale di istruzione, con la conseguente abilitazione delle scuole paritarie al rilascio di titoli di studio avente valore legale, presuppone il possesso, da parte delle scuole che aspirano ad essere inserite nel sistema, di determinati requisiti. In questa prospettiva - afferma la Consulta - ed essendo all'epoca solo iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze in materia di istruzione, non vi era alcuna necessita' di concertare con esse i requisiti per il riconoscimento della parita'''.
''Senza dire che, come questa Corte ha più volte individuato  non e' individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni''.
E' vero che con l'art.138 del decreto legislativo 112 del '98 alcune funzioni scolastiche sono state delegate alle Regioni (ad esempio la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali). Ma - fa notare la Corte - si tratta di ''funzioni che non abilitano le Regioni ad interferire sulla legittimazione delle scuole non statali ad ottenere il riconoscimento della parita' scolastica e lo status di scuola paritaria''. ''L'attribuzioni di funzioni in ordine alla programmazione a livello regionale - si legge ancora nella sentenza - non abilita, infatti, le Regioni ad interferire con l'individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parita'''.
La Corte afferma infine che la Lombardia abbia torto a sostenere che la legge detterebbe disposizioni di dettaglio in materia di assistenza scolastica. ''Deve al contrario ritenersi'' - sentenzia la Consulta - che questa disposizione ''costituisca un principio fondamentale di tale materia e quindi sia idonea a porre in vincolo all'esercizio delle competenze regionali.
La legge n. 62 del 2000 infatti - continua la Corte- nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresi' dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate. E nel far cio' - sottolineano i giudici della Consulta - la medesima legge ha previsto un finanziamento straordinario, aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti, in favore delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione''. Concludendo, per la Corte Costituzionale ''le modalita' di finanziamento, straordinario e strettamente finalizzato ad estendere il sostegno anche agli alunni iscritti alle scuole paritarie, istituite dalla legge n.62 del 2000, consentono dunque di escludere la denunciata lesione delle attribuzioni regionali''.
(red)

Anagrafe Tributaria: per Colozzi necessario nuovo ruolo Regioni in Sogei

"La situazione relativa ai rapporti tra gli enti impositori substatali e l'amministrazione finanziaria statale vede SOGEI come intermediario nella gestione dei tributi", lo ha detto l'Assessore Romano Colozzi (nella foto)intervenendo oggi durante l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'anagrafe tributaria. "Questa società - ha proseguito Colozzi - ha la gestione dell'IRAP in via esclusiva - attribuita dal D.Lgs. n. 446/97, istitutivo dell'imposta - almeno fino alla emanazione di apposite leggi regionali in materia. Alcune Regioni, dotatesi di propria regolamentazione dell'IRAP attraverso idonei strumenti legislativi, hanno individuato nello strumento Convenzionale la modalità più avanzata per garantire la "governabilità" del tributo e affidare la gestione ad un soggetto a rilevanza pubblica quale l'Agenzia delle Entrate.

Lo strumento Convenzionale, per quanto valido, non offre le garanzie che una piena attuazione della Costituzione assicurerebbe alla fiscalità regionale e locale. In tale direzione opererebbe la previsione di attribuire una incisiva quota di partecipazione al capitale di SOGEI di tutte le amministrazioni regionali. E' indispensabile una stretta collaborazione e un continuo raccordo tra il Centro e le Regioni per la concordanza delle informazioni e per il trasferimento, da parte del Ministero, non soltanto dei dati ma anche delle modalità applicative sugli stessi, anche con l'obiettivo di poterne verificare la validità tenendo conto sia delle differenze connaturate alle singole realtà regionali sia alle novità legislative in materia tributaria introdotte dalle stesse Regioni.

Qualsiasi forma di collaborazione dovrà partire dalla consapevolezza della pariteticità tra lo Stato e le Regioni sgombrando il campo dalla sottovalutazione delle capacità gestionali di ciascuna Amministrazione regionale".

Dopo aver sottolineato "l'eterogeneità dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione", l'Assessore Colozzi ha ricordato che vi sono Regioni che dovranno appoggiarsi parzialmente o completamente al sistema statale per un'oggettiva situazione carente dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ed altre che sono in grado non soltanto di gestire una base-dati in modo completamente autonomo ma anche di arricchire e integrare il patrimonio informativo, condiviso con l'amministrazione centrale, con apporti provenienti da altre componenti del Sistema Informativo Regionale".

Si tratta - ha concluso l'Assessore Colozzi - di opportunità che si possono cogliere anche per rendere più efficace, attraverso la collaborazione da questo punto di vista della Regione e degli Enti locali, anche la lotta alla evasione fiscale".

(red)

 

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