periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 481 - Roma, 15 marzo 2005

Sommario

Spesa sanitaria 2004: primi dati

Emilia Romagna: Statuto ed elezioni regionali

Calabria: Statuto ed elezioni regionali

Lazio: Statuto ed elezioni regionali

Campania: Statuto ed elezioni regionali

Liguria: Statuto ed elezioni regionali

Primi dati su spesa sanitaria 2004

Anticipazioni sulla spesa sanitaria 2004 regione per regione. La Calabria ha realizzato al 31 dicembre 2004 un avanzo di bilancio di oltre 31 milioni di euro, seguono in positivo solo Puglia e Lombardia, e quasi in pari il Veneto, in negativo tutte le altre.
Si tratta di cifre messe a punto dal Sistema informativo sanitario (Direzione generale della Programmazione sanitaria) e relative ai saldi del IV trimestre 2004, ma non ancora ufficializzate. Il tutto mentre il ministro Sirchia (nella foto) - che ufficializzerà questi dati in una prossima Audizione in Parlamento - fa un richiamo sulla ricerca e "sulla corsa insensata ad acquistare sempre nuovi macchinari": "Quello che vi chiediamo - sottolinea Sirchia - esige un debito informativo preciso per capire se queste nuove macchine portano davvero vantaggi oppure solo profitti per chi le fabbrica".
Il disavanzo complessivo della spesa sanitaria e' stato, al dicembre 2004, di oltre 4 miliardi e 300 milioni di euro. Con un impatto che varia, naturalmente, da Regione a Regione. In questo caso, sono stati utilizzati i dati demografici provvisori, relativi al luglio 2004, vale a dire gli stessi utilizzati dalle Regioni per determinare la ripartizione del Fondo sanitario nazionale e regolare le compensazioni di spesa.
I disavanzi maggiori sono stati cumulati dalle Province autonome di Bolzano e Trento, con un debito pro-capite di 493 euro, seguite dalle Valle d'Aosta (437), Campania (163), Friuli Venezia Giulia (138), Sardegna (128), Piemonte (117) e Lazio (104).
Tre regioni hanno invece il segno + nel saldo di bilancio. Si tratta della Calabria (16 euro), Puglia (7) e Lombardia (0,32). Prossimo al pareggio anche il Veneto, con un disavanzo di 0,10 centesimi pro-capite.                  
                     DISAVANZO AL 12/2004                    DISAVANZO PRO-CAPITE
                   (IN MIGLIAIA DI EURO)                                 (IN EURO)     
                                                               
PIEMONTE                                 -505.368                        -117,69
                                                               
VALLE D'AOSTA                         -53.588                        -437,12
                                                               
LOMBARDIA                              +2.997                          +0,32
                                                               
PROV. AUTON. BOLZANO           -295.923                        -493,10
                                                               
PROV. AUTON. TRENTO             -182.329                        -493,10
                                                               
VENETO                                   -480                              -0,10
                                                               
FRIULI VENEZIA GIULIA           -166.513                        -138,61
                                                               
LIGURIA                                -161.740                        -101,83
                                                               
EMILIA ROMAGNA                  -308.682                         -74,91
                                                               
TOSCANA                               -304.404                         -84,90
                                                               
UMBRIA                                 -30.094                         -35,21
                                                               
MARCHE                                -36.206                         -23,93
                                                               
LAZIO                                   -547.893                        -104,43
                                                               
ABRUZZO                              -126.693                         -97,86
                                                               
MOLISE                                 -24.135                         -75,04
                                                               
CAMPANIA                            -944.513                        -163,36
                                                               
PUGLIA                                 +29.712                          +7,34
                                                               
BASILICATA                          -27.091                         -45,41
                                                               
CALABRIA                             +32.174                         +16,01
                                                               
SICILIA                                 -453.396                         -90,54
                                                               
SARDEGNA                           -211.717                        -128,74
                                                               
TOTALE DISAVANZO                      MEDIA NAZIONALE PRO-CAPITE
                                                               
SPESA SANITARIA        -4.315.881                         -74,13

"C'e' soddisfazione - ha affermato Fabio Gava, assessore allà sanità del Veneto - perché tanti ci criticavano sostenendo che non avevamo i conti sotto controllo. Abbiamo dimostrato invece di aver chiuso l'anno con i conti sotto controllo, senza diminuire i servizi ma mantenendo lo stesso livello di qualita''.

''E' il risultato - prosegue Gava - dello sforzo che abbiamo fatto per il risanamento, che ci ha consentito poi di abbassare la pressione fiscale con la finanziaria per il 2005. Sono risultati che però devono essere sempre monitorati, perche' la spesa sanitaria e' una 'brutta bestia'''. Tra l'altro, ricorda l'assessore veneto, nel 2005 c'e' il rischio che si scarichino sulla spesa molti costi degli arretrati dei contratti precedenti. ''Inoltre - aggiunge Gava - bisogna ricordare che si tratta solo di un dato di equilibrio contabile, che dovrebbe essere poi raccordato alla qualita' dei servizi erogati. Da questo punto di vista - conclude - credo che ci sia un po' di differenza tra la quantita' e qualita' dei servizi sanitari garantiti da regioni come Lombardia e Veneto e, appunto, Puglia e Calabria''.
(red)

Calabria: Statuto ed elezioni regionali

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Vediamo la CALABRIA:
Statuto         
La Calabria è stata la prima Regione ad approvare in doppia lettura lo Statuto, secondo il nuovo procedimento disciplinato dal novellato art. 123 Cost., con deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 31 luglio 2003. Il testo è stato però cassato in alcuni punti dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2004[17], per cui quello Statuto non è potuto entrare in vigore..

Pertanto si è reso necessario l’adeguamento del testo alle osservazioni della Corte, in particolare relativamente alla forma di governo della Regione. Il nuovo Statuto è stato quindi approvato in prima lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 2004 ed in seconda lettura il 6 luglio 2004 ed è stato promulgato e pubblicato come legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004.
Il Consiglio è composto da 50 membri (precedentemente 40)[18]. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto: nomina e revoca il vice presidente e i componenti della Giunta. L'approvazione di una mozione di sfiducia e il voto negativo sulla questione di fiducia (articolo 37) comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analogo effetto consegue alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio: si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
La Giunta è composta da Presidente, Vice presidente e da un numero di assessori compreso fra otto e dieci: i membri della giunta possono essere nominati anche al di fuori dei consiglieri regionali, fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere. Il numero di assessori esterni non può essere superiore a due.
Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici dalla presentazione e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente può anche porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo, sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio e sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale: la questione di fiducia si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (articolo 37). Il consiglio può anche esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo assessore.
L'articolo 38 prevede un rimando alla legge elettorale per definire il sistema e i casi di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di indizione delle elezioni, le modalità di proclamazione degli eletti, la rappresentanza nel consiglio di ogni provincia e la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Legge elettorale
La legge elettorale della Regione Calabria (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale’) è stata votata dal Consiglio regionale lo scorso 31 gennaio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 9 febbraio.
A parte le previsioni che confermano - o che richiamano espressamente (come nel caso della previsione relativa ai seggi aggiuntivi) - la normativa statale, l'articolo unico della legge n.1 /2005 non apporta sostanziali modifiche alla normativa statale, se non per l'introduzione al comma 3 di uno sbarramento diverso da quello previgente.
La clausola prevede che non siano ammessi al riparto le liste non abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti a livello regionale, senza che sostanzialmente rilevi la percentuale ottenuta dalla lista regionale (e quindi dal candidato Presidente) cui sono collegate.
La norma statale prevede il 3% (e non il 4%) ma elimina la clausola se la lista regionale (e quindi il candidato Presidente) cui è collegata la lista ha ottenuto almeno il 5% dei voti.
Il comma 4 esonera - in via permanente, al contrario delle altre normative regionali - dalla sottoscrizione per le candidature le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento.
Il comma 5 tutela l'identità dei contrassegni e dei relativi simboli.
Il comma 6 prevede che le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, e quindi almeno un candidato di uno dei due sessi.
Il comma 7 si rimette per quanto non previsto alle norme della legislazione statale. Ergo, le elezioni dovrebbero essere indette dal Rappresentante del Governo nazionale.
Il 18 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non procedere all'impugnativa del descritto provvedimento legislativo.
(red)

Campania: Statuto ed elezioni regionali

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco la CAMPANIA:
Statuto
L'approvazione in prima lettura del testo dello Statuto è giunta con deliberazione del Consiglio regionale n. 8/L del 18 settembre 2004.
Lo statuto in discussione prevede un Consiglio regionale composto da ottanta consiglieri, eletti contestualmente all'elezione diretta del Presidente della Giunta. Il Presidente della Giunta nei dieci giorni successivi alla sua elezione nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal vice-Presidente e da un numero di assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Generalmente, il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, ma il Presidente della Giunta, trascorsi sessanta giorni dall’apertura della discussione in aula di una proposta di deliberazione, può  chiedere il voto per l’approvazione. La  richiesta del Presidente della Giunta non è ammissibile sulle proposte di  modificazione dello Statuto e del regolamento consiliare; sulle proposte di apertura di inchieste consiliari; sulle proposte per le quali il regolamento consiliare prescrive il voto segreto; sulle proposte che riguardano il funzionamento interno del Consiglio; sulle proposte che riguardano le persone. Sulla richiesta del Presidente della Giunta si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore: il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comporta il ritiro del provvedimento. Il Presidente della Giunta, entro venti giorni dal voto, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia. Il Consiglio deve porre immediatamente all’ordine del giorno il provvedimento e deve approvarlo entro sessanta giorni dall’apertura della discussione. La mancata approvazione entro tale termine o la reiezione del provvedimento da parte della maggioranza assoluta  dei componenti del Consiglio equivale a sfiducia del Presidente e comporta le dimissioni dello stesso, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da  un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata  per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. E' ammessa la sfiducia individuale nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Inoltre, il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti di un assessore.
Legge elettorale
Progetti di legge elettorale in materia risultano all'esame presso la competente Commissione consiliare.
(red)

Emilia Romagna: Statuto ed elezioni regionali

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco l'EMILIA ROMAGNA: 
Statuto
Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato in seconda lettura  nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 la deliberazione legislativa recante il nuovo statuto della regione, pubblicata sul BUR del 16 settembre 2004.
Il Governo ha successivamente impugnato gli articoli:
- 2, comma 1, lettera f) (relativa al diritto di voto agli immigrati);
- 13, comma 1 (possibilità, per la regione, di provvedere direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato);
- 15, comma 1, lettera a) (estensione del diritto di voto a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale);
- 17 (che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico per la formazione di atti normativi);
- 19 (diritto di partecipazione al procedimento legislativo per tutte le associazioni che ne facciano richiesta);
- 24 comma 4 (possibilità, per la Regione, di disciplinare le modalità di conferimento di funzioni agli enti locali);
- 26, comma 3 (l'assemblea legislativa individua le funzioni della Città metropolitane dell'area di Bologna);
- 28, comma 2 (il quale prevede che l'assemblea discute ed approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Giunta);
- 45, comma 2 (nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale);
- 49, comma 2 (previsione per la Giunta di disciplinare l'esecuzione di regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale);
- 62, comma 3 (disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 379, depositata il 6 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo articolo 45, comma 2, terzo periodo, relativa all'incompatibilità della carica di assessore con  quella di consigliere regionale.
In data 18 gennaio 2005, il Consiglio ha votato la presa d’atto della dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 45 del nuovo Statuto regionale ritenendo  che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo) non richieda da parte dell’Assemblea regionale alcun intervento sul testo.
Richiesto dal Presidente della Giunta, il Consiglio di Stato ha emesso, in data 12 gennaio 2005, un parere in merito alla decorrenza dei termini per la promulgazione dello Statuto. Il Consiglio di Stato, pur sottolineando il carattere non vincolante del suo parere, analogamente a quanto espresso nel parere richiesto dalla Regione Umbria, ha sottolineato che il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha "carattere unitario in ogni caso, nel senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione che ha per oggetto il testo approvato dal Consiglio regionale 'con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su un identico testo'".
Il testo dello Statuto prevede che l'assemblea legislativa sia eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed uguale, libero e segreto. Il Consiglio è composto da sessantacinque membri (contro i 50 in carica), cui si aggiungono il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto (articolo 29). L'Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente (articolo 32). Nei casi di annullamento dell'elezione del Consiglio o di scioglimento dello stesso per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta provvede all'ordinaria amministrazione.
Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni del Presidente: tale proposta non può però essere ripresentata prima di sessanta giorni, salvo modifiche.
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio: nomina - entro sette giorni dall'insediamento dell'Assemblea - e revoca gli assessori e il vicepresidente, tendendo conto dei principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 43).  Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dodici: sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale. In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale, è decaduta l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (articolo 45).
Legge elettorale
Il 1° luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in previsione dell’elaborazione di una legge elettorale, la cui bozza informale è stata presentata in Commissione Statuto il 23 novembre 2004.
(red)

Lazio: Statuto ed elezioni regionali

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco il Lazio:
Nella regione Lazio è entrato in vigore la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: nei confronti della deliberazione statutaria del Consiglio il Governo non ha promosso questione di legittimità costituzionale, né è avanzata alcuna richiesta di referendum.
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto: ne fanno parte settanta consiglieri (precedentemente sessanta) e il Presidente della Regione, anch' esso eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio. Il sistema elettorale è definito con legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, che dovrà garantire la rappresentanza ad ogni provincia del Lazio e promuovere la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.
Il Consiglio può essere sciolto per le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti (articolo 19), a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi, messa in votazione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione (articolo 43), o per dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione (articolo 44).
Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio: essi debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
La Giunta è composta da non oltre sedici assessori, di cui non più di undici possono appartenere allo stesso sesso (articolo 45).
Legge elettorale
Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nuova legge elettorale (L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, ‘Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale’) lo scorso 11 gennaio.
Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, ricalca in gran parte il sistema elettorale statale vigente. La legge recepisce (art. 1) i contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della "novella"[19].
Dando attuazione a quanto previsto dal nuovo Statuto regionale (art. 2), la legge conferma che "il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale". Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali: viene proclamato eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente diviene anche membro del Consiglio regionale, così come il candidato alla Presidenza che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto.
La legge (art. 3) conferma l’incremento del numero dei consiglieri regionali, che da 60 passano a 71, compresi il Presidente della regione ed il secondo miglior candidato a tale carica. Il ‘listino’ viene mantenuto ed è pari a 14 seggi (una percentuale leggermente superiore al 20%, calcolando anche il Presidente (14+1) / 71 ). Le questioni relative al numero dei seggi rilevano per la nozione di "seggi assegnati al Consiglio", parametro che serve determinare per assegnare il 20% o il solo il 10% dei seggi al "listino" vincente: non è del tutto agevole chiarire univocamente se questo parametro - nel Consiglio regionale del Lazio - sia 70 o 71 (l'art. 19 dello Statuto sembra deporre nel senso che ne facciano parte 71 componenti).
Il ‘listino’ deve essere composto da almeno un residente in ciascuna provincia e con una composizione equiripartita tra i due sessi (50% e 50%), e ciò a pena di inammissibilità. Dovrebbe essere applicabile la norma statale che prevede che l'ordine del "listino" non è modificabile dall'elettore.
L'effettiva elezione di candidati residenti nelle province e di candidati di entrambi i sessi dovrebbe dipendere dunque dall'ordine di presentazione, in caso di assegnazione del "listino" alla coalizione vincente solo per metà.
In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione per il mancato rispetto di questa proporzione - come nel caso della legge della Regione Puglia - non è l'inammissibilità ma un evento economico (restituzione del rimborso elettorale "alla Giunta regionale", in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota massima di  2/3.
L'art. 4 rimette al Presidente della Regione - e non più al Commissario del Governo, come nella normativa statale - l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo - come anche in altre leggi elettorali regionali - anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dall'art. 19 dello Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale).
L' articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge 108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni[20].
Dei 70 consiglieri regionali, 56 saranno eletti sulla base delle liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali ("listino"), contestualmente al Presidente della Regione: in questo senso si pongono le novelle apportate dall'art. 6 alla legge 108/1968, art. 15, comma 13.
L'art. 7 introduce l’ineleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere regionale per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione (attualmente cinque).
Come nella legge elettorale della Puglia, solo per le prossime elezioni la legge regionale prevede (art. 9) un favor nelle formalità documentali per le candidature verso i partiti già rappresentati con riferimento al livello regionale ed europeo, nell'ambito della Circoscrizione Italia centrale, ma non nazionale.
Ben più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale - risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8).
La legge (art. 9) incrementa, infine, il limite di spesa per la campagna elettorale da 31.000 circa a 50.000 euro per ciascun candidato, cui si aggiungono 0,03 centesimi di euro (a fronte della quota precedentemente prevista: 0,01) per ogni elettore del collegio.
(red)

Liguria: Statuto ed elezioni regionali

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco la LIGURIA:
Statuto

Approvato in seconda lettura il 28 settembre 2004 e pubblicato per notizia il 6 ottobre, lo Statuto della regione Liguria è stato impugnato dal Governo presso la Corte Costituzionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 ed è  attualmente pendente presso la Corte.
A seguito dell'impugnazione, il Consiglio regionale ha peraltro approvato in prima lettura un nuovo testo modificato il 23 novembre 2004, confermato in seconda lettura il 28 gennaio 2005 e pubblicato per notizia sul BUR del 2 febbraio.
L'impugnativa del Consiglio dei Ministri è relativa agli articoli:
- 4, comma 2 (la regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione);
- 14, comma 2, secondo periodo (il quale dispone che la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le apri opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive);
- 20, comma 2, lettera b) (che prevede che il Presidente del Consiglio accerti il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'articolo 126, c. 3 Cost. e dallo Statuto e promuova il conseguente decreto del Presidente della Repubblica);
- 39, comma 3 (la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio);
- 41, comma 2 (il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento);
- 43, comma 2 (la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio);
- 50, comma 3 e il correlato 76, comma 1, lettera b) (approvazione da parte della Giunta di regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione).
Per quanto concerne il testo statutario nuovamente approvato dopo il ricorso del Governo, due riguardano il sistema di elezione e il potere del Consiglio di votare la sfiducia al "governatore". Il comma 2 dell'articolo 14 è stato riscritto eliminando la parte che vincolava la futura legge elettorale all'obbligo di assicurare "la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali, proporzionalmente alla popolazione residente, e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alla cariche elettive". Il nuovo Statuto ligure, inoltre, elimina o modifica le parti relative al voto di sfiducia. L'articolo 39 non afferma più che la mancata approvazione del programma della giunta comporta la decadenza del Presidente e della stessa giunta. A meno che non vengano presentati ricorsi o richieste di referendum, il nuovo Statuto entrerà in vigore definitivamente dopo tre mesi a decorrere dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione statutaria.
Il Presidente della Giunta e i consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale; la legge elettorale regionale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri (articolo 14). Il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri (precedentemente quaranta), oltre al Presidente della Giunta (articolo 15).
Il Presidente della Giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto (articolo 38). Entro dieci giorni dal giuramento, il presidente presenta al Consiglio regionale il programma di governo (articolo 39); i disegni di legge relativi all'attuazione del programma possono essere esaminati con procedure abbreviate (articolo 40).
La Giunta è composta da non oltre 12 assessori, tra cui il vicepresidente, il quale ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo. Gli assessori possono essere scelti anche fuori dei componenti del Consiglio; in tal caso debbono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale (articolo 41).
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo presidente; il consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio può inoltre esprimere, a maggioranza assoluta, motivata censura nei confronti di un singolo assessore (articolo 43).
La questione di fiducia può essere posta dal Presidente solo sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonché sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei relativi progetti di legge: la mancata approvazione della fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del presidente e lo scioglimento del Consiglio (articolo 44).
Fra le funzioni del Presidente della Giunta di cui all'articolo 37 si rileva anche quella di indire le elezioni.
Legge elettorale
La Commissione consiliare competente per materia ha licenziato un progetto di legge elettorale il 17 settembre 2004.
(red)

 

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