periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 482 - Roma, 16 marzo 2005

Sommario

Elezioni Regionali: collaborazione Regioni-Prefetture

Marche: nuovo Statuto e nuova legge elettorale

Toscana: Dossier Senato su Statuto e legge elettorale

Piemonte: stabile il numero dei Consiglieri con il nuovo Statuto

Lombardia: in progress il lavoro per il nuovo Statuto

La legge elettorale e lo Statuto della Puglia secondo il Dossier del Senato

Toscana: Dossier Senato su Statuto e legge elettorale

Un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e sulle leggi elettorali, leggi che sono cambiate in 6 regioni. Fra queste la Toscana.
Nel dettaglio il dossier per la parte:
TOSCANA
Statuto
Approvata in seconda lettura ed impugnata dal Governo, la deliberazione statutaria della Regione Toscana ha passato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 372/2004. In data 7 gennaio 2005 è stata depositata richiesta di referendum (BUR, 19 gennaio 2005), per il cui svolgimento non è però stato raggiunto il numero minimo di firme occorrenti (60.672, pari ad un cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali accertato nell'ultima revisione).
Lo Statuto è stato promulgato e pubblicato sul BUR dell'11 febbraio 2005 ed è attualmente vigente.
Nel ricorso alla Corte Costituzionale, il Governo aveva impugnato le disposizioni contenute negli articoli:
-     3, comma 6 (la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati);
-     4, comma 1. lettera h) (la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, il riconoscimento delle diverse forme di convivenza);
-     4, comma 1, lettere l) e m) (tra le finalità prioritarie della Regione ci sono il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali, nonché la valorizzazione  e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico);
-     4, comma 1, lettere n), o) e p) (tra le finalità prioritarie sono incluse la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale);
-     32, comma 2 (il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione);
-     54, comma 1 e 3 (nelle parti in cui dispone che tutti hanno diritto ad accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi);
-     63, comma 2 (la legge può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità);
-     64, comma 2 (la legge disciplina i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli);
-     70, comma 1 (gli organi di governo e il consiglio partecipano alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale);
-     75, comma 1 (la proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi).
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o) e p) e non fondate le questioni di legittimità relativamente agli articolo 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1 e 75, comma 4. 
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da sessantacinque consiglieri (precedentemente 50).
Il Presidente della Giunta e la Giunta sono gli organi di governo della Regione (articolo 29). Il Presidente è eletto contestualmente al consiglio, fa parte del consiglio ed entra in carica al momento della proclamazione, ma non prende parte alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza (articolo 31). Nella prima seduta di consiglio illustra il programma di governo, presenta il vicepresidente e gli assessori, che però sono nominati dopo l'approvazione del programma da parte del consiglio (approvazione che avviene entro dieci giorni dalla sua illustrazione) (articolo 32).
Il Presidente dura in carica l'intera legislatura ed esercita le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente. La sfiducia è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e non oltre venti. Le dimissioni del Presidente, presentate al consiglio, sono discusse in apposita seduta e diventano efficaci dopo venti giorni dalla presentazione. La cessazione anticipata del Presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni. Il Consiglio e la Giunta, presieduta dal vicepresidente esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente fino alla prima seduta del nuovo Consiglio e fino alla proclamazione del nuovo Presidente (articolo 33).
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a quattordici, nominati dal Presidente. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale (articolo 35).
E' prevista la figura della sfiducia individuale, a seguito di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione. In caso di approvazione, il Presidente comunica al Consiglio le sue decisioni in merito, entro venti giorni (articolo 36).
Legge elettorale
La Toscana ha approvato più leggi elettorali nel 2004: oltre ad una normativa sulle elezioni ‘primarie’ (L.R. 17 dicembre 2004, n. 70, sono entrate in vigore la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 e la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25".
La legge n. 74 contiene norme sul procedimento elettorale, ivi inclusa la disciplina dell'indizione delle elezioni (attribuita al Presidente della Giunta), della presentazione delle liste e dei candidati, dei compiti e delle operazioni degli uffici elettorali, delle modalità di espressione del voto, dei limiti di spesa per la campagna elettorale, nonché la "disattivazione" della norma statale che fa cessare l'attività del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni. La legge n. 25 disciplina - tra l'altro - la formula elettorale e prevede l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, l'abolizione del voto di preferenza e l’aumento del numero dei consiglieri regionali, che passano da 50 a 65 (numero comprensivo del Presidente della Giunta, nonché del candidato alla Presidenza che abbia ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello conseguito dal candidato eletto).
La nuova normativa elettorale della Regione Toscana - conformemente allo Statuto - mantiene l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale, eletto contestualmente al Consiglio regionale (art. 1).
Il Consiglio regionale consta di 65 consiglieri: è infatti composto da 63 membri, ma ne fanno parte anche il Presidente della Giunta regionale e il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore (art. 2). Anche la legge toscana assegna il potere di indizione delle elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni elettorali al Presidente della Giunta (art. 4).
Le norme sull'elettorato attivo (art. 5) e passivo (art. 6), nonché sulla divisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti alle province (art. 7) non si discostano da quelle statali.
Gli articoli da 8 a 14 disciplinano le candidature e l'espressione del voto: si segnalano - tra le altre - la disposizione che vieta (art. 12, ultimo comma) di essere candidato alla carica di Presidente a chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi, nonché quella che prevede la possibilità del voto disgiunto (art. 14, comma 1); non è invece previsto il voto di preferenza (art. 14).
Non è prevista una lista regionale ("listino"), almeno come quella prevista dalla legge statale, ma "candidati regionali" che precedono nelle liste i candidati provinciali. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo (art. 8, comma 3). In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8, comma 4).
Si prevedono anche (art. 10) le modalità per la presentazione delle candidatura: i candidati alla Presidenza della Giunta non possono essere presentati come candidati regionali o circoscrizionali; la candidatura per liste contrassegnate dallo stesso simbolo può essere presentata al massimo in tre circoscrizioni; nelle candidature regionali con liste indicanti due candidati, corre l’obbligo di rappresentanza dei due generi.
L'articolo 13 disciplina la scheda elettorale, l'art. 14 l'espressione del voto, confermando - tra l'altro - la possibilità previgente del voto disgiunto (su questi ed altri argomenti incide anche la già citata legge 74 sul procedimento).
Gli articoli da 15 a 22 configurano la formula elettorale, piuttosto complessa e suddivisibile in più fasi. Come per gli altri aspetti regolamentati del sistema e del procedimento elettorale, la scelta della Toscana non è stata - come in altre Regioni - di novellare il testo della legge statale, ma di dettare organicamente una nuova disciplina ampiamente sostitutiva e per moltissimi versi autonoma.
La formula prescelta prevede l'attribuzione dei 63 seggi su base proporzionale, ma con alcuni importanti correttivi nel caso in cui l'assegnazione proporzionale non garantisca determinati obietti prefissati dalla legge. Anche nel caso della Regione Toscana "gruppo di liste" sono le liste con lo stesso contrassegno candidate in più province, "coalizione" sono i gruppi di liste collegate con il medesimo candidato Presidente; anche un "gruppo di liste" - in pratica  una sola lista - può collegarsi con un candidato Presidente, non solo una coalizione.
Logicamente precedente ad ogni altra fase è l'elezione del Presidente della Regione e del candidato che lo segue nella graduatoria delle cifre elettorali. Entrambi fanno anche parte del Consiglio regionale. Sono tuttavia eletti anche i candidati Presidenti collegati a liste assegnatarie di seggi, "a carico" dei candidati (regionali e provinciali) della lista stessa (art. 20).
Per eleggere gli altri 63 componenti si verifica poi quali liste abbiano superato la soglia di sbarramento che è piuttosto bassa (1,5% a livello regionale) per le liste collegate ad un Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti, ma si alza al 4% in caso contrario (art. 18).
Segue poi la fase dell'attribuzione dei seggi, fatta assegnando in primo luogo un seggio ad ogni gruppo di liste che abbia superato lo sbarramento. Così, se 8 liste hanno superato lo sbarramento, restano da assegnare, essendo già assegnati i due seggi a Presidente eletto e "capo dell'opposizione",  (63 - 8  =) 45 seggi. Questi sono assegnati con il metodo valido per il Senato, cioè il metodo D'Hondt (art. 19), a livello regionale. A questo punto si verifica il rispetto delle condizioni per il "premio di maggioranza" (così espressamente qualificato)  e la "garanzia per le minoranze", poste dall'art. 17, in riferimento non ai seggi del Consiglio (65), ma in riferimento ai seggi in palio tra le liste (63), al netto dei seggi dei due contendenti più votati.Sostanzialmente, la coalizione (o il gruppo) vincente deve avere almeno 38 seggi su 63 (il 60% dei seggi) se il Presidente ha avuto almeno il 45% dei voti), oppure 35 (il 55%), se il Presidente non ha raggiunto il 45% dei voti. Tutte le altre coalizioni (o gli altri gruppi) "non vincenti" devono avere complessivamente almeno 23 seggi (il 35%). Da ciò dovrebbe conseguire che allo schieramento di maggioranza non può essere attribuito meno del 55% e più del 65% dei seggi.
Un'altra condizione è posta dall'art. 22: almeno un seggio deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). Ma questa condizione va verificata più tardi nel procedimento.
Per il rispetto delle condizioni relative alla percentuale massima e minima di seggi, l'assegnazione su base proporzionale accertata con il metodo D'Hondt in sede regionale, viene "forzata", e l'assegnazione dei restanti seggi ricalcolata dunque di conseguenza, sulla base di quella stessa graduatoria di quozienti.
I seggi necessari ad assicurare il concorso delle condizioni prefissate dalla legge vengono assicurati " a danno" delle altre coalizioni (o gruppi) nel caso della quota di maggioranza e minoranza minima. Non sono previsti, vale a dire, seggi aggiuntivi.
Per l'assegnazione dei seggi - così attribuiti - ai candidati nelle liste si prevede l'assegnazione ai candidati Presidente diversi dai due contendenti più votati, se le liste di appoggio hanno conseguito almeno un seggio, dopo i calcoli che garantiscono maggioranza e minoranza minima (ma prima, sembrerebbe) dei calcoli che garantiscono almeno un seggio a provincia. Poi vengono attribuiti i seggi prima ai candidati regionali (che sono uno o due in ogni regione per ciascuna lista) e quindi ai candidati provinciali. Per distribuire i seggi spettanti ad una lista nelle 10 province toscane, si ponderano i risultati quella lista in ogni provincia, attraverso un quoziente calcolato sulla base del numero di seggi da attribuire tra i candidati provinciali, e poi si utilizzano i risultati per attribuire i seggi tra le regioni con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.  A questo punto si verifica la condizione posta dall'art. 22: almeno un seggio deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). In questo caso l'assegnazione del seggio alla provincia che ne sarebbe - altrimenti - priva va "a vantaggio" della lista che in quella provincia non rappresentata ha il maggior numero di voti, ed "a danno" della stessa lista nella provincia dove si è vista assegnare l'ultimo seggio, sulla base della graduatoria predetta. In altre parole, l'attribuzione di seggi a tutte le province altera il risultato tra territori, non tra liste (come l'attribuzione delle quote minime di maggioranza e minoranza
(red)

La legge elettorale e lo Statuto della Puglia secondo il Dossier del Senato

Si riporta la parte relativa alla Regione PUGLIA del Dossier curato dal senato su Statuti e leggi elettorali regionali.
Statuto
Con l'emanazione della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, la Puglia è stata la prima Regione a vedere entrare in vigore il proprio Statuto. Il Consiglio è composto da 70 membri (contro i precedenti 60), eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto: la legge elettorale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne determinano lo scioglimento (articolo 24), così come l'approvazione della sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione (articolo 22, comma 3), nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso Presidente (articolo 22, comma 4).
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale dei cittadini, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente all'elezione del Consiglio ed è componente dello stesso. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente: il numero dei membri della Giunta, compreso il vicepresidente, non può essere superiore a un quinto dei consiglieri regionali (cioè 14). Possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
Il Presidente rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, dopo la scadenza del consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia  o dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, mentre in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente. 
Legge elettorale
La legge elettorale della Regione Puglia (L.R. del 28 gennaio 2005, n. 2, ‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale’), approvata a larga maggioranza con un’astensione, è entrata in vigore lo scorso 31 gennaio.
La legge recepisce i contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della "novella".
Il Consiglio regionale sarà composto - non più da 60, ma - da 70 membri: il Presidente eletto, 56 eletti (pari all'80%) sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, e 13 tra i gruppi di liste collegate al candidato Presidente eletto (essendo eletto anche il Presidente, la quota totale dei consiglieri non eletti nella prima fase è pari al 20% = (13+1)/70).
In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione è di carattere economico (restituzione del rimborso elettorale "alla Giunta regionale", in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota massima di  2/3. 
La legge - per la verità - rapporta la riduzione del rimborso delle spese elettorali ai “candidati in più rispetto al minimo consentito", formula il cui significato non appare agevolmente definibile.
L'art. 4 rimette al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dall'art. 19 dello Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale.
L' articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge 108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni. L'art. 6 dichiara ineleggibili i sindaci ed i presidenti di Provincia della Regione, che possono tuttavia tornare eleggibili dimettendosi in tempo utile. La normativa contiene (art. 7) una serie di disposizioni piuttosto analitiche che sembrano finalizzate ad attribuire il voto espresso dall'elettore in una serie di casi particolari (così, ad esempio, nel caso di disgiunzione tra voto di preferenza e voto di lista, il voto viene attribuita alla lista di cui fa parte il candidato il cui nominativo è stato indicato).
Come nella disciplina nazionale, gli elettori potranno esprimere un’unica preferenza, ed è ammesso il voto disgiunto (art. 7, comma 2) tra indicazione del candidato presidente e voto di lista. Solo per le prossime elezioni la legge regionale prevede un favor nelle formalità documentali per le candidature verso i partiti già rappresentati a livello regionale o nazionale. Ben più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale - risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8). I punti di differenziazione nella formula elettorale consistono in primo luogo nella mancanza della lista regionale ("listino") all'interno della "formula elettorale" di cui alla legge 108/1968, art. 15.  E' l'art. 9 della legge regionale che disciplina l'attribuzione dei 13 seggi non assegnati nella prima fase. Essi sono distribuiti ai candidati delle liste provinciali "vincenti" (perché collegati con il Presidente eletto), che abbiano tuttavia conseguito almeno un seggio dei 56 in palio nella prima fase. La formula prevede la determinazione di un quoziente pari alla somma dei voti delle liste vincenti diviso tredici, e l'attribuzione dei seggi in base ai quozienti interi ed ai maggiori resti. Tuttavia non è agevole interpretare in modo assolutamente univoco la coesistenza della disciplina dell'attribuzione dei seggi del "listino" (posto che l'art. 15, comma tredicesimo, della legge statale 108/1968 resta in vigore, essendo espressamente - ma parzialmente - novellato dall'art. 10 della legge regionale) e la particolare disciplina regionale (art. 9) dell'attribuzione dei 13 seggi (per così dire) "premio di maggioranza": ciò rileva per l'attivazione - o meno - della clausola dell'attribuzione per la sola metà di tale premio, in caso di successo già cospicuo dello schieramento vincente. In secondo luogo diverge, da quella prevista a livello statale, la "clausola di sbarramento”: per essere ammessa all'assegnazione dei seggi una lista (provinciale, non esiste lista regionale) deve ottenere nella regione, da sola almeno il 5% dei voti validi, oppure anche meno del 5% individualmente, ma almeno il 5% insieme alle liste con cui è collegata.  A livello statale si prevede il 5% come minimo per la "coalizione" (il riferimento è alla lista regionale), ed il 3% alla singola lista. A partire dalle elezioni successive (IX legislatura) alle prossime, entra in vigore un minimo del 4% che ciascuna lista deve ottenere - indipendentemente dai collegamenti - per partecipare all'assegnazione dei seggi. Sembrerebbe dunque che - da una parte - la clausola di sbarramento si faccia meno severa per ciascuna lista (4% e non 5%), ma - dall'altra - che il risultato elettorale (superiore alla clausola) della "coalizione" non aiuti la lista che, facendone parte, non ha raggiunto il 4%.
(red)

Piemonte: stabile il numero dei Consiglieri con il nuovo Statuto

Lo Statuto della regione Piemonte - si legge in dossier che il Senato ha dedicato a Statuti e leggi elettorali Regionali - è stato approvato in seconda deliberazione definitivamente il 19 novembre e pubblicato per notizia il 25 novembre 2004: non è stato impugnato dal Governo, ma non risulta ancora (al 24 febbraio) entrato in vigore, in attesa della decorrenza dei tre mesi per promuovere eventuale referendum.
Il Piemonte è l'unica regione, fra quelle che hanno approvato un nuovo Statuto, ad aver mantenuto stabile il numero dei consiglieri (sessanta). Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto: la legge elettorale - approvata con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri - determina le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri (articolo 17).
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio, di cui è componente. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente ed illustra al Consiglio il programma di governo. Può far parte della Giunta anche chi non è stato eletto consigliere regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere (articolo 50). Fra le attribuzioni del Presidente della Giunta vi è anche quella di indire le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto (articolo 51).
La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori, in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vicepresidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento (articolo 55).
Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del presidente mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione (articolo 52).
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (articolo 53). 
Legge elettorale
Un progetto di legge elettorale (Proposta di Legge Regionale n. 547, ‘Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale’) è stato licenziato dalla competente Commissione consiliare il 29 luglio 2004, ma non è stato definitivamente approvato. Si applica, pertanto, la legge statale.
(red)

Elezioni Regionali: collaborazione Regioni-Prefetture

Il ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu (nella foto) con ''riferimento alle pacate considerazioni svolte ieri dal coordinatore della Segreteria dei Ds, Migliavacca'', sottolinea oggi in una nota che vi e' "la piena competenza delle Regioni sull'interpretazione e sull'attuazione amministrativa della loro normativa elettorale", aggiungendo poi di augurarsi che "il Parlamento affronti appena possibile l'intera materia, tenuto conto del fatto che, in prospettiva, potremo trovarci di fronte a venti diverse leggi elettorali regionali, ciascuna delle quali potrebbe generare un diverso contenzioso e indurre risposte diverse sul piano delle garanzie istituzionali, creando nei cittadini disorientamento o addirittura sfiducia nella certezza dei procedimenti elettorali".
''La riforma del titolo V della Costituzione ha attribuito  alle Regioni -esordisce Pisanu- il potere di disciplinare l'elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri Regionali, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale. Sino ad oggi, sei regioni hanno esercitato questo potere: Abruzzo, Calabria, Lazio,Marche, Puglia e Toscana. Per le altre resta invece in vigore la normativa statale, che continuerà ad applicarsi fino a quando non saranno approvate le singole leggi regionali''.
''Raccogliendo diverse sollecitazioni, il 21 dicembre scorso ho indirizzato ai presidenti delle Giunte e dei Consigli Regionali a statuto ordinario una circolare -prosegue Pisanu- con la quale ho, tra l'altro, assicurato la disponibilità dell'amministrazione dell'Interno a prestare ogni ausilio tecnico agli uffici regionali ferma restando, naturalmente, la piena competenza delle Regioni sull'interpretazione e sull'attuazione amministrativa della loro normativa elettorale. ''Si e' cosi' giunti, ad oggi, all'adozione di 'intese' con cinque delle sei regioni prima citate (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Toscana) per disciplinare la collaborazione-tecnico organizzativa tra i loro uffici e le Prefetture'', ricorda Pisanu. La collaborazione tra gli uffici delle regioni  indicate e le Prefetture, specifica Pisanu, ''riguarda essenzialmente  i seguenti aspetti: la consulenza tecnico-giuridica in materia  elettorale, nel rispetto della competenza interpretativa regionale  prima citata; la stampa delle schede di votazione e dei manifesti contenenti liste e candidature; la distribuzione del materiale elettorale (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ecc.); l'acquisizione dai comuni dei risultati ufficiosi e la loro trasmissione contestuale alla regione oltre che al ministro  dell'interno; altre incombenze di natura strettamente logistica''.
''Si tratta di un quadro assai chiaro, dal quale resta  inequivocabilmente esclusa ogni attività di natura discrezionale e  tanto meno politico-istituzionale. Ovviamente -sottolinea Pisanu- l'assistenza tecnico-giuridica sarà fornita dall'amministrazione dell'interno con la consueta competenza e imparzialità''.
(red)

Marche: nuovo Statuto e nuova legge elettorale

Approvato in seconda lettura il 4 dicembre 2004 e pubblicato per notizia sul BUR del 6 dicembre, lo Statuto della regione MARCHE è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 e ritenuto legittimo in tutte le sue parti. Entrerà pienamente in vigore trascorsi i tre mesi dalla pubblicazione, termine previsto dall'articolo 123 Cost. per promuovere eventuale referendum confermativo. Il Consiglio regionale- si legge nel Dossier che il Senato ha prodotto su Statuti e Leggi elettorali regionali  - eletto a suffragio universale e diretto, è composto da 42 consiglieri (contro i precedenti 40) ed è eletto in concomitanza con l'elezione del Presidente della Giunta. Nella prima seduta, il Presidente illustra il programma di governo e presenta gli assessori, tra cui nomina il vicepresidente: gli assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi (articolo 7). Il Presidente della Giunta può sostituire il vicepresidente e gli assessori, previa comunicazione al Consiglio, sulla quale viene svolto un dibattito. La Giunta è composta dal Presidente e da non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (articolo 27).
Il Consiglio può presentare mozione di sfiducia verso uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. A seguito della sua approvazione il Presidente riferisce al Consiglio sulle decisioni di sua competenza (articolo 9). Analoga mozione può essere presentata dal Consiglio per esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente: all'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analoghi effetti si hanno in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del Presidente della Giunta e dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali. La rimozione del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 126, comma 1 Cost. comporta altresì le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
 
Legge elettorale
Il Consiglio regionale delle Marche ha varato la nuova legge elettorale nel dicembre 2004 (L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, ‘Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale’).
Tale legge, unitamente alla nuova legge elettorale della Regione Abruzzo, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio, per motivazioni non dissimili da quelle relative alla legge della Regione Abruzzo, ed attinenti all'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 196/2003, cit.) sui (limitati) poteri della Regione in materia elettorale prima dell'entrata in vigore dello Statuto.
E' così stata approvata la L.R. 1 febbraio 2005, n. 5  (B.U. 2 febbraio 2005, n. 12)  "Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".
Con questa legge le disposizioni di cui alla legge n. 27 si applicheranno dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non alle elezioni regionali dell’anno 2005 che restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione statale vigente e da talune altre che prevedono l'indizione da parte del Presidente della Giunta regionale con l'indicazione del numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino), nonché di altre relative alle sottoscrizioni delle candidature. Si prevede infine che in ogni lista provinciale e regionale debbano essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.
Le Marche dunque eleggeranno 40 e non 42 consiglieri.
La nuova disciplina elettorale, che appare differita dunque alle elezioni  successive alle prossime, prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (la cui elezione deve avvenire contestualmente a quella del Consiglio regionale) e l'aumento del numero dei consiglieri regionali, che da 40 passano a 43 (42 consiglieri eletti nelle circoscrizioni provinciali, più il Presidente della Giunta regionale). Si prevede, inoltre, l’aumento del numero delle circoscrizioni elettorali, che passano da quattro a cinque, in ragione dell’inclusione della nuova Provincia di Fermo, la cui costituzione era stata decretata in primavera.
La ripartizione dei seggi si ottiene dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi, che vengono assegnati in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Non sono ammesse al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.  

(red)

Lombardia: in progress il lavoro per il nuovo Statuto

Riportiamo la sezione che il Dossier del Senato relativo agli Statuti e alle leggi elttorali regionali dedica alla LOMBARDIA.
Statuto
La Commissione speciale per le Riforme si è insediata il 22 novembre 2000, con una durata prevista di 24 mesi: i suoi lavori sono stati prorogati per due volte, con un termine previsto per il 21 novembre 2004.
Allo stato attuale risultano presentate una bozza elaborata dal Collegio degli esperti, ma non esaminata, e una proposta di legge di revisione dello statuto vigente.
Legge elettorale
Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l'iter di approvazione. 
(red)

 

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