Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - parere su misure urgenti aree metropolitane per conduttori di immobili in condizioni di disagio abitativo

giovedì 16 giugno 2005


Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio

 

punto 7) Odg. Conferenza Unificata

 

 

 

 

Con il Decreto–legge n.86 del 27.5.2005 il Governo affronta nuovamente il problema degli sfratti emessi nei confronti degli inquilini “disagiati”, ovvero di coloro che non sono in possesso di redditi sufficienti per accedere al mondo della locazione e che hanno nel proprio nucleo familiare componenti handicappati o anziani.

Le misure adottate prevedono l’assegnazione di contributi ai conduttori, residenti nei Comuni capoluogo di alcune aree metropolitane ed in quelli ad alta tensione abitativa confinanti, che abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione o si siano provvisoriamente collocati presso terzi.

 

Alla finalità indicata vengono destinati circa 104 milioni di euro, derivanti dalla disponibilità finanziaria (110 milioni di euro) già stanziata e non utilizzata con le modalità previste dal D.L. 240/04.

Quest’ultimo si poneva un obiettivo sostanzialmente identico, ma non ha decisamente registrato la risposta desiderata, dal momento che agli oltre 80 sportelli “emergenza sfratti” aperti in tutta Italia presso gli ex IACP sono pervenute pochissime domande.

 

Peraltro, in merito al D.L. 240/04 era già stato inizialmente espresso il parere negativo sia delle Regioni che dell’ANCI, le quali ritenevano utile fornire soluzioni all’emergenza abitativa non con “provvedimenti tampone”, ma con interventi organici, finalizzati ad incrementare il parco alloggi a canone sociale per le categorie più deboli e a realizzare abitazioni a canone concordato per coloro che hanno redditi più elevati.

Al contrario, nonostante la precedente esperienza negativa, il Governo ripropone una norma che prevede essenzialmente procedure di erogazione di contributi, ancora una volta destinate a non avere alcun impatto significativo sul problema dell’accesso alla locazione.

 

E,’ poi, necessario sottolineare che le risorse stanziate con il D.L. 240/04, ed ora riutilizzate con il D.L. 86/05, sono state prelevate dal finanziamento relativo all’anno 2004 del Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, istituito dall’art. 11 della Legge 431/98. Ciò ha comportato un’ulteriore riduzione finanziaria di tale Fondo che ha, invece, una notevole utilità sociale, ma che, paradossalmente, è sempre più insufficiente rispetto alla domanda delle famiglie interessate. Sarebbe, pertanto, più opportuno reintegrare le risorse sottratte al Fondo, tenuto anche conto dell’esiguità delle stesse, al fine di non vanificare un intervento che, sin dai primi anni di applicazione, si è dimostrato realmente efficace.

 

Non appare inoltre condivisibile la scelta del D.L. 86/05 di limitare solo ai comuni metropolitani ed a quelli confinanti ad alta tensione abitativa la possibilità di accedere ai contributi, visto che il precedente D.L. 240/04, esteso a tutto il territorio nazionale, ha raccolto solo 20 domande. La norma infatti dovrebbe consentire a tutti i conduttori assoggettati a procedure di rilascio che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 1 di beneficiare dei contributi, a prescindere dal comune di residenza.

Si propone pertanto di modificare il comma 2 dell’art. 1 come segue:

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1”

 

Infine, si ritiene necessario effettuare un’ultima riflessione in merito a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 86/05, il quale stabilisce che le risorse eventualmente non utilizzate per le finalità della norma vengano destinate alla realizzazione di alloggi sperimentali e progetti speciali, con modalità da definire mediante Decreto ministeriale, previa intesa con la Regione interessata.

E’ evidente che tale procedura ricalca un modello non più conciliabile con le competenze attribuite in materia alle Regioni, le quali hanno ormai piena potestà di individuare le linee d’intervento ritenute prioritarie a livello locale.

Inoltre, non si comprende quale carattere di sperimentalità possano rivestire interventi di costruzione di alloggi di edilizia sociale, da destinare alle famiglie colpite da provvedimenti di rilascio.

 

Pertanto, si ritiene che il comma 3 debba essere sostituito nel seguente modo:

 “Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono reintegrate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni”.

 

In conclusione le Regioni esprimono parere negativo sul Decreto Legge 86/05 salvo l’accoglimento delle proposte di modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 1 come sopra indicate.

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005