Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Regioni du DdL professioni sanitarie infermieristiche

giovedì 16 giugno 2005


 

 

Disegno di Legge concernente: “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”

 

 

cronistoria

 

Il nuovo testo vede unificati 4 disegni di legge e precisamente:

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita', rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

 

 

Osservazioni

Il nuovo testo ricalca sostanzialmente, negli articoli dal 1°  al 5° il testo del disegno di legge sui “Principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche” sul quale è stato dato parere dalla  Conferenza Stato/Regioni nella seduta del  17 giugno 2004. (repertorio atti 2025)

 

Rispetto al testo sul quale si è espressa la Conferenza Stato Regioni si rilevano in particolare:

1.     l’introduzione all’articolo 2 dei commi 4 e 5 che vanno a modificare il D.Lgs. 502/92 ed in particolare i requisiti che devono possedere gli aspiranti alla nomina di Direttore Generale nelle aziende sanitarie e l’esenzione dai programmi di formazione continua per coloro che, laureati in medicina o in altre professioni sanitarie,  espletano un mandato come parlamentare o consigliere regionale .

Non sembra opportuno, nell’ambito di un disegno di legge che dà disposizioni in materia di professioni sanitarie, prevedere l’aggiunta dell’ulteriore requisito per la nomina di DG che introduce  una sostanziale modifica dei requisiti richiesti dal 502. Inoltre i predetti commi modificano il sistema di incompatibilità previsto dal decreto 502 senza definire quali sono le nuove incompatibilità. L’esenzione dai programmi di formazione si potrebbe, invece, ricondurre al tavolo che segue le problematiche ECM.

 

2.     l’articolo 4, comma b) prevede l’aggiornamento e la definizione delle figure professionali da includere tra quelle disciplinate dal D.M. 29 marzo 2001 e propone di includere già due nuovi profili:il fisico medico e il tecnico delle scienze motorie.

Vi è una palese contraddizione con la procedura prevista al successivo articolo 5 circa l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario la quale prevede un preciso riferimento a fabbisogni specifici connessi agli obiettivi di salute previsti nel piano sanitario nazionale o nei piani sanitari regionali che non trovano corrispondenza in professioni già riconosciuto.

 

3.     vengono aggiunti  inoltre gli articoli 6 e 7 riguardanti rispettivamente “Istituzione della funzione di coordinamento” e “Istituzione di alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria”.

Su queste due questioni si era già espresso il Coordinamento degli Assessori nella seduta del 9 dicembre 2003 (era allora il disegno di legge di iniziativa del Senatore Tomassini) in questi termini:

-         per quanto concerne la funzione di coordinamento questa è già prevista dal quadro normativo attualmente vigente. Tale funzione è infatti già prevista dal CCNL integrativo del personale del comparto stipulato il 7 aprile 1999 e confermata nel CCNL 2000/2001, II° biennio economico. Nella declaratoria della categoria D del CCNL sono esplicitamente nominate le funzioni di direzione e coordinamento ed i criteri per l’affidamento delle funzioni sono concertati con i sindacati ed è prevista una indennità di funzione revocabile con il venir meno della funzione o in seguito a valutazione negativa delle prestazioni.  Qualora la funzione di coordinamento venisse disciplinata da una legge si andrebbe ad intervenire impropriamente in un ambito specificamente contrattuale e verrebbe meno il ricorso alla concertazione con le OO.SS. Inoltre si interverrebe su una materia di esclusiva pertinenza regionale quale l’organizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari.

-         per quanto concerne l’istituzione dei profili di operatore tecnico di sanità veterinaria anche qui si evidenzia una palese contraddizione con le procedure previste dall’art. 5 circa l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario. Ove si trattasse di  operatori di interesse sanitario riconducibili a qualifiche professionali e non a profili sanitari la competenza in tema di individuazione e formazione è sicuramente regionale così come previsto al comma 2 dell’articolo 1 dello stesso DDL.

Si ribadiscono, quindi, i contenuti del parere espresso dai Presidenti sul disegno di legge sui principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche in sede di  Conferenza Stato Regioni il 17 giugno 2004.

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005