Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Odg controlli qualità produzioni agroalimentari e riforma Ocm zucchero

giovedì 30 giugno 2005


 

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI CONTROLLI DI QUALITÀ SULLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E SULLA RIFORMA DELL’OCM ZUCCHERO

 

 

La difficile situazione di mercato di alcuni settori agroalimentari che, di recente, ha determinato dichiarate crisi di reddito per le imprese agricole italiane, ha indotto le organizzazioni professionali agricole a mobilitarsi a tutela delle produzioni nazionali di qualità, minacciate dalla concorrenza di mercati sempre più globalizzati.

 

La tutela della qualità e della tipicità, supportata dall’applicazione di norme specifiche di settore, non può non prevedere una efficace attività di sorveglianza che vede coinvolti tutti gli organismi di controllo, primi fra tutti Stato e Regioni, ai quali si chiede di attivare un sistema coordinato e coeso di vigilanza a difesa delle produzioni nazionali.

 

A tale proposito è necessario trattare in via prioritaria e definitiva alcune problematiche non ancora risolte, ma urgenti, che caratterizzano i principali comparti produttivi nazionali.

 

Ortofrutta

 

La tematica dei controlli di qualità ai sensi del Reg. 1148/2001, pur discussa più volte nell’ultimo triennio in sede di Conferenza – Stato Regioni, è stata affrontata con soluzioni di carattere temporaneo.

 

Con il recente D.L. 28 febbraio 2005 n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005 n. 71,  che reca “Interventi urgenti in materia di agricoltura” sono stati attribuiti ad Agecontrol S.p.a i controlli di qualità sia per l’esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli - senza tuttavia specificare quali siano le attività di competenza delle regioni rispetto ai controlli di rilevanza nazionale.

Si è in attesa di uno schema di  Decreto ministeriale, da sottoporre alle Regioni, che individui in modo definitivo il riparto delle attività di controllo; resta, tuttavia, da affrontare sia l’immediata attivazione di una efficiente banca dati che garantisca l’effettività della vigilanza sia l’avvio di un  sistema di monitoraggio che supporti la risoluzione delle problematiche connesse alle attività di controllo.

 

 

Ortofrutta trasformati: pomodoro da industria

 

Il comparto del pomodoro da industria, nel quale l’Italia è principale produttore a livello europeo, risente pesantemente della concorrenza di nuovi paesi.

Particolare attenzione in termini di qualità e di immagine del made in Italy,  nell’ambito dei prodotti derivati dal pomodoro, deve essere rivolta alla “passata di pomodoro”.

Il Ministero delle Attività produttive - di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, il Ministero della Salute  e il Ministero per le Politiche Comunitarie – in una bozza di decreto che, a breve, dovrà essere discusso in Conferenza Stato-Regioni, ha definito come passata di pomodoro il prodotto ottenuto direttamente  dalla spremitura di pomodoro fresco, escludendo gli altri prodotti ottenuti con processi industriali diversi.

Il decreto, nell’attuale formulazione, affida alla Repressione Frodi i controlli a sondaggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione attraverso ispezioni e prelievi di campioni da sottoporre ad analisi.

 

Per salvaguardare la produzione italiana occorre tuttavia ridefinire in modo più restrittivo l’art. 5 del decreto che disciplina il mutuo riconoscimento per la passata di importazione

Quest’ultima realizzata in parte mediante diluizione del concentrato di pomodoro ed immessa sul mercato italiano con la denominazione “passata di pomodoro” si pone in diretta concorrenza con il prodotto nazionale che presenta caratteristiche qualitative ed organolettiche distintive e superiori, oltre che costi di produzione più alti.

In tal senso la direttiva CE 2000/13 all’art. 5 (punti a,b,c) consente di riservare una denominazione di vendita di un prodotto sul mercato di uno Stato membro qualora sussistano oggettive differenze fra prodotti ottenuti con diversi procedimenti produttivi e con caratteristiche organolettiche e qualitative sostanzialmente differenti e che debbono pertanto essere comunicate al consumatore per consentirgli una adeguata informazione.

In sintesi sarebbe opportuno riservare la denominazione di vendita “passata di pomodoro” al solo prodotto ottenuto secondo quanto prescritto dal decreto applicativo (cioè lavorazione del prodotto fresco) e richiedere che la passata di importazione, qualora ottenuta con diverso procedimento produttivo (ad esempio la diluizione), debba riportare una diversa denominazione di vendita, integrata nella dicitura in etichetta.

 

E’ quindi necessario un intervento immediato sul testo al fine di eliminare l’evidente distorsione di mercato.

 

 

Controlli etichettature carne bovina ed avicola

 

L’etichettatura della carne bovina è normata dai Reg. Ce 1760/2000 e 1825/2000 cui si è data applicazione  a livello nazionale con il  DM. 30 agosto 2000.

L’assetto normativo dispone due tipologie di etichettatura “obbligatoria” e “facoltativa”; la prima impone l’esposizione in etichetta del paese di nascita, allevamento e macellazione del bovino, la seconda definisce un percorso garantito attraverso il quale organizzazioni di produttori possono indicare in etichetta informazioni aggiuntive in ordine all’origine (ad. es. allevamento di provenienza), all’alimentazione, alla razza o tipo genetico dell’animale e alle tecniche di allevamento impiegate.

Il decreto sopra richiamato dispone che i controlli sulle predette etichettature vengano effettuati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale “autorità competente”  con la collaborazione delle Regioni, cui sono state tuttavia attribuite le funzioni sanzionatorie con D.Lgs.  n. 58 del 29 gennaio 2004. Sotto il profilo operativo, attualmente, i controlli sono in parte condotti dall’Ispettorato Repressione Frodi, su mandato diretto del Ministero.

 

L’etichettatura della carne avicola - disciplinata dal Reg. CEE 1538/91 e successive modifiche attualmente applicato attraverso il DM 29 luglio 2004 – ha carattere volontario, costituisce tuttavia un importante strumento per la valorizzazione e qualificazione della produzione italiana.

Infatti, attraverso tale adempimento è possibile fornire al consumatore informazioni utili  connesse all’origine dell’animale, all’alimentazione, alle tecniche e periodo di allevamento, per una scelta oculata all’atto dell’acquisto.

Anche per questo comparto è prevista che l’attività di controllo sia svolta in collaborazione tra Ministero Politiche Agricole e Regioni; trattandosi tuttavia di una normativa nazionale, di recente emanazione, il quadro operativo è ancora “in nuce”  mentre è totalmente assente il dispositivo sanzionatorio.

 

Come risulta evidente il quadro normativo è ancora carente rispetto al dettaglio della suddivisione dei ruoli e delle competenze tra Stato e Regioni; a ciò è conseguita una grave deficienza dell’attività di sorveglianza che è giustamente lamentata dalle organizzazioni agricole.

 

E’ necessario quindi addivenire al più presto ad una definitiva organizzazione del sistema dei controlli, anche alla luce del parere reso di recente dal Consiglio di Stato, sia per assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale sia per offrire maggiori garanzie ai consumatori.

 

Per conseguire tale risultato si ritiene di suggerire il rafforzamento ed una migliore organizzazione dell’attività di coordinamento sia per affrontare in modo organico la definizione delle proposte sia per dar seguito alla loro traduzione in provvedimenti operativi.

 

Riforma OCM Zucchero

Accanto alle questioni in materia di controlli di qualità sulle produzioni agroalimentari particolare attenzione deve essere prestata alla Riforma dell’OCM Zucchero, poiché per il nostro Paese quello bieticolo-saccarifero è un settore di interesse strategico.

Nei giorni scorsi in sede di Unione Europea è stata formalizzata la proposta di riforma del settore in questione. I contenuti del progetto di nuova OCM, allo stato attuale, non sono condivisi dalle Regioni, poiché l’attuazione della proposta così come presentata avrebbe effetti devastanti per il settore bieticolo-saccarifero italiano, in particolare del Mezzogiorno, con pesanti e negative ripercussioni sul piano agricolo, industriale ed occupazionale per le attività dirette nelle fasi della produzione e della trasformazione.

Per le considerazioni svolte e tenuto conto della strategicità del settore, le Regioni invitano il Governo a:

-         svolgere ogni utile iniziativa nei confronti della Commissione Europea a difesa della posizione italiana;

-         a predisporre con urgenza un nuovo Piano bieticolo-saccarifero nazionale quale strumento funzionale a rendere più autorevole la posizione del nostro Paese nel prossimo negoziato comunitario. Il Piano nazionale dovrà sostanziarsi in una ristrutturazione del settore che ne migliori la competitività (attraverso un aumento delle rese e della produttività) e che sia in linea con i principi della riforma e i vincoli di carattere internazionale. Il progetto complessivo di contenimento della produzione europea di zucchero deve realizzarsi prevalentemente negli Stati eccedentari, assicurando per gli Stati come il nostro la sopravvivenza del settore nelle tre grandi aree territoriali (Nord, Centro e Sud).

 

 

 

Roma, 30 giugno 2005