Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - FARMACEUTICA 2004

mercoledì 12 luglio 2006


PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SPESA FARMACEUTICA

ANNO 2004

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

L’articolo 5 comma 1 della legge 405/01 così recita “…. A decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva…

 

L’articolo 4 comma 3 così recita “…. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati nel rispetto dell’accordo stato regioni di cui all’articolo 1 comma 1 sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedono alternativamente o cumulativamente l’introduzione di;

a)     misure di compartecipazione della spesa sanitaria …………;

b)     variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale ………..;

c)     altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l’adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci;

 

L’articolo 48 comma 1 della legge 326/03 così recita: “….. a decorrere dall’anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 5 comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime  di ricovero ospedaliero, è fissata in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del ministro della salute …….”

 

L’articolo 48 comma 4 lettera f) così recita “…. Di procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma a ridefinire anche temporaneamente, nella misura del 60 % del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n° 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza del produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica……”

 

L’articolo 1 comma 1 della legge 202 del 2004 così recita “….. Per l’anno 2004 l’onere a carico del servizio sanitario nazionale (SSN) per l’assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 % dell’importo della spesa sanitaria corrispondente a livello con cui concorre lo stato ai sensi dell’accordo tra governo regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001 ……….”

 

L’articolo 1 comma 4, ultimo capoverso, della legge 202 del 2004 così recita “.... nel rinnovo dell’accordo tra governo, regioni province autonome di Trento e Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione…”

 

 

SITUAZIONE ATTUALE

Sulla base della normativa citata, l’AIFA ha calcolato il 60 % dello sfondamento del tetto di spesa a carico dell’industria non sulla spesa territoriale ma sulla spesa convenzionata, pertanto, sia il ticket pagato dagli assistiti, in quelle regioni ove è stato adottato o il costo della distribuzione diretta ove essa è avvenuta, non è stato conteggiato.

Inoltre il 60% addebitato all’industria non corrisponde al 60% dello sforamento bensì al 60% della quota spettante all’industria, tenuto conto che la quota totale di guadagno è suddivisa tra industria, grossista e farmacista, nelle seguenti percentuali 67%-8%-25%, per cui la quota coperta è solo del 37%.

E’ del tutto evidente come la norma più recente, l’articolo 1 comma 1 della legge 202 del 2004, non ha riconfermato la norma della 326/03, creando confusione: infatti l’industria, che prima era chiamata a ripianare lo sfondamento della spesa farmaceutica territoriale, con la nuova norma  è tenuta al ripianamento della sola spesa farmaceutica convenzionata escludendo di fatto sia la distribuzione diretta che il ticket pagato dagli assistiti.

 

PROPOSTA DELLE REGIONI

Preso atto che la legge di 326 del 2003 prevedeva che il ripiano fosse posto a carico dell’industria (60% ) calcolato sulla spesa farmaceutica territoriale (convenzionata + distribuzione diretta + ticket) e a carico delle Regioni (40%), queste ultime hanno provveduto ad iscrivere nei propri bilanci la quota loro spettante del ripianamento. Si propone che la quota a carico dell’industria sia coperta dallo Stato.

Resta scoperta la quota del 60% che dovrà essere coperta dallo Stato, tenuto conto di quanto già corrisposto dall’industria sotto forma di sconto.

Inoltre considerato che il tetto del 13% fa riferimento alla spesa dell’assistenza farmaceutica territoriale (convenzionata + distribuzione diretta + ticket) le Regioni hanno calcolato l’effettivo sforamento e la quota del 60% di spettanza dello Stato, che come si evince dalla Tabella allegata, è pari a circa 1,5 miliardi di euro.

Pertanto è stato convenuto che nella richiesta al Governo di copertura dei disavanzi pregressi relativi all’anno 2004 (2,5 miliardi di euro) sia compresa la quota relativa alla copertura del 60% dovuta dallo Stato per lo sforamento della spesa farmaceutica (1,5 miliardi di euro).

Inoltre è stato convenuto che, trattandosi di un credito vantato dalle Regioni nei confronti dello Stato, lo stesso sarà iscritto da tutte le Regioni come competenza 2004.

 

 

 

Roma, 12 luglio 2006