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Doc. Approvato - TRASPORTI - ATTIVITÀ DI TRASPORTO VIAGGIATORI TRAMITE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE - LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 218 - UTILIZZO DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO ED ACQUISTATI CON IL BENEFICIO DI RISORSE PUBBLICHE

giovedì 28 luglio 2005


ATTIVITÀ DI TRASPORTO VIAGGIATORI TRAMITE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE - LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 218 - UTILIZZO DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO ED ACQUISTATI CON IL BENEFICIO DI RISORSE PUBBLICHE

 

 

Si fa riferimento alla questione sollevata dalla Commissione europea, Direzione generale dell’energia e dei trasporti, con nota prot. TREN/A.4 CF/cm D(2005) 110931 del 30 maggio 2005.

La questione de qua, si ricorda, riguarda l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 23 marzo 2005, in ordine all’introduzione, nella regolazione di competenza delle singole regioni in materia di noleggio di autobus con conducente, di determinati principi concernenti la tutela della concorrenza.

Più precisamente, in tale sede fu fissato il principio generale secondo cui le imprese di autotrasporto di persone possono utilizzare, in servizio di noleggio con conducente, esclusivamente autobus in loro disponibilità che non risultino oggetto di sovvenzioni pubbliche. Conseguentemente, è stato altresì fissato il principio secondo cui gli enti affidanti i servizi di linea non possono autorizzare la distrazione dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici.

A fronte dei principi generali testè ricordati, è stata stabilita un’eccezione riguardante i servizi ai disabili che non rivestono natura strettamente commerciale ed un’altra eccezione riguardante gli autobus sovvenzionati con fondi pubblici immatricolati entro la data dell’intesa di cui si tratta.

La prima eccezione è evidentemente posta per salvaguardare esigenze di carattere sociale; in tal caso, il contemperamento con le esigenze di tutela della concorrenza avviene per mezzo della limitazione del suo ambito di rilevanza ai servizi che non rivestono natura strettamente commerciale.

La seconda, invece, trova fondamento nel principio dell’affidamento, a tutela di quei soggetti che, prima dell’intesa di cui si tratta, hanno investito risorse finanziarie private, in concorso più o meno rilevante con quelle pubbliche, per l’acquisto di autobus per i quali, nelle valutazioni  delle scelte d’impresa già effettuate, il programma di utilizzo prevede, oltre ai servizi di linea, anche servizi di noleggio con conducente.

In questo caso, il contemperamento con le esigenze di tutela della concorrenza avviene per mezzo della previsione di idonee misure di restituzione della sovvenzione ottenuta, rapportata al periodo di utilizzazione ed alla quota della sovvenzione stessa.

Su questo punto, come è noto, si è concentrata l’attenzione della Commissione europea che, con la nota citata sopra, ha chiesto di conoscere la metodologia di calcolo di tali restituzioni.

Con la stessa nota, la Commissione ha chiesto altresì di conoscere le modalità concrete di calcolo e di rimborso dei benefici risultanti dall’eventuale “uso illegale” di autobus effettuato tra aprile 2000 e marzo 2005, che rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre fra l’acquisizione, da parte della Commissione medesima, della notizia di “possibili abusi” e la conclusione dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni.

In ordine alle predette questioni, va preliminarmente osservato che esse si pongono entrambe nell’ambito della regolazione statale del trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente per gli aspetti che attengono alla tutela della concorrenza.

A tale riguardo, va pertanto ritenuta sussistente la competenza statale, nel contesto della quale - secondo il principio di leale collaborazione, rilevante in quanto l’esercizio della predetta competenza può sortire trasversalmente effetti sulle competenze delle regioni - è stato correttamente auspicato (nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, Direzione Generale autotrasporto di persone e cose prot. 2534 TPL/00 del 13 giugno 2005), e viene effettuato, l’intervento regionale.

Passando al merito, in ordine alla prima questione, si osserva, da un lato, che il beneficio al quale fa riferimento la Commissione europea è la sovvenzione pubblica che ha interessato, in tutto o in parte, l’acquisto dell’autobus destinato al servizio di trasporto pubblico locale; dall’altro, che, nell’individuazione del metodo per calcolare le restituzioni funzionali al ristabilimento degli equilibri concorrenziali eventualmente compromessi dall’intervento della predetta sovvenzione pubblica, appare necessario tener conto, secondo ragionevolezza, della situazione di vantaggio che si è potuta verificare nell’utilizzo dell’autobus in parola in servizio di noleggio con conducente.

A tale riguardo, le Regioni hanno ritenuto di adottare, quale metodo di calcolo delle restituzioni per ogni giorno di utilizzo di un autobus per noleggio con conducente, il sistema di dividere la sovvenzione pubblica ottenuta, per l’acquisto dell’autobus, per 8 anni, che rappresenta il periodo di ammortamento previsto a fini fiscali; la quota annua di sovvenzione così calcolata andrà ulteriormente divisa per 365 al fine di ottenere la quota giornaliera di sovvenzione da restituire per l’utilizzo dell’autobus medesimo fuori linea.

 

ESEMPIO:

COSTO DI ACQUISTO AUTOBUS:                                   EURO 200.000

AUTOFINANZIAMENTO:                                                  EURO   50.000

SOVVENZIONE                                                                  EURO 150.000

VITA UTILE CONVENZIONALE: 8 ANNI

VALORE ANNUO SOVVENZIONE: 150.000 / 8 = 18.750

VALORE GIORNALIERO SOVVENZIONE (QUOTA GIORNALIERA DA RESTITUIRE): 18.750 / 365: 51,37 EURO

 

Detto valore giornaliero rappresenta la misura minima da introdurre nelle normative regionali, nel senso che restano salve le regolazioni regionali più restrittive (come, ad esempio, quelle che prevedono un divieto assoluto, o comunque più rigido di quanto sopra prospettato, di distrarre dal servizio di linea autobus acquistati con il concorso di pubbliche sovvenzioni).

Dopo l’ottavo anno dall’immatricolazione, l’eventuale distrazione potrà ragionevolmente essere ritenuta irrilevante in relazione alla questione di cui si tratta.

Ritenendo così effettuata la compensazione del beneficio ottenuto con la sovvenzione pubblica, può essere richiesta l’archiviazione della prima questione sollevata dalla Commissione europea.

Per quanto concerne la seconda questione, vale a dire quella riguardante modalità concrete di calcolo e di rimborso dei benefici risultanti dall’eventuale “uso illegale” di autobus effettuato tra aprile 2000 e marzo 2005, si osserva che l’attività di noleggio con conducente effettuata distraendo autobus destinati al servizio di linea trova la sua disciplina in norme di diritto oggettivo, sia nazionali che regionali.

Tale quadro di riferimento ha orientato le scelte imprenditoriali dei soggetti interessati che, nel rispetto di norme regolarmente pubblicate e vigenti, hanno correttamente posto affidamento su un istituto per il quale, prima d’ora, non risulta siano state avanzate contestazioni. Altrettanto va detto per la connessa attività amministrativa.

La questione si pone quindi in un sistema per il quale non vi era una generalizzata percezione dei potenziali squilibri eventualmente derivanti dalla distrazione di autobus di linea sovvenzionati, né comunque si riteneva che l’incidenza in termini di concorrenza fossero rilevanti in maniera tale da superare la soglia minima per essere presa in considerazione.

In sostanza deve ritenersi che non possa essere trascurato il legittimo affidamento riposto dagli interessati nella correttezza del loro operato conforme alla norme di diritto oggettivo regolarmente pubblicate e non contestate.

Per questo motivo, si ritiene che si debba insistere per l’archiviazione anche della presente questione.

 

 

 

 

Roma, 28 luglio 2005