Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - lavori pubblici - INTESA SULLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1. DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 126, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186

giovedì 28 luglio 2005


INTESA SULLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1. DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 126, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186

 

Punto 13) ODG Conferenza Unificata

 

 

 

(Ipotesi subordinata)

 

Le Regioni chiedono che sia dato seguito alla nota del Presidente della Conferenza delle Regioni del 18 luglio 2005 e per l’effetto prolungare il periodo transitorio già previsto nella O.P.C.M.3274/2003 fino all’entrata in vigore dell’emanando decreto ministeriale da modificare contemporaneamente con le proposte emendative di seguito indicate.

Allo schema di decreto ministeriale di adozione delle Norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

 

“Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:

1-bis

1.       Le norme tecniche sono sottoposte alla fase sperimentale di applicazione stabilita Ai sensidaell’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, come integrato dall’art. 14 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge ………………., n…..., è consentita, per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’articolo 1, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. ”

 

2.       Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1 ee comunque fino alla deliberazione delle Regioni di determinazione della classificazione sismica dei comuni, ai sensi dell’art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trova applicazione la classificazione sismica stabilita dal punto 3 dell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

3.       L’art. 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione nei casi di costruzioni iniziate prima dell’entrata in vigore A decorrere dalla data di conclusione della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche, di cui al comma 1, trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione trova applicazione l’art. 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le costruzioni, iniziate prima dell’entrata in vigore delle medesime norme tecniche, purché le costruzioni siano ultimate entro i successivi 18 mesii cui lavori non siano stati ultimati...

 

 

Art. 1-ter

1.       Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui all’art. 1-bis comma 1, n. 136 convertito con modifiche dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Commissione consultiva per il monitoraggio della presente normativa. Alla Commissione partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.

2.       Entro la scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Dipartimento per la Protezione Civile, provvede, previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche di cui all’art. 1 e agli adeguamenti che si rendessero necessari.”.

 

 

 

 

 

Roma, 28 luglio 2005