Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2006, N. 261

giovedì 19 ottobre 2006


PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2006, N. 261, RECANTE

 

“INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN FAVORE DI PARTICOLARI

CATEGORIE SOCIALI”

 

 

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge condizionato all’integrale accoglimento delle proposte emendative di allegate agli artt. 1, 3, 4, 6 e 6bis.

Allegato

 

Testo del Decreto legge

 

 

 

ART. 1

 

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

 

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamenti delle Regioni e dell’ANCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE  del 13 novembre 2003, n. 87, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

 

Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti

 

1. I comuni individuati nell’articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, d’intesa con la regione, un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei conduttori di cui all’articolo 1, indicando il fabbisogno di alloggi sulla base degli elenchi, predisposti dagli stessi comuni, dei nominativi dei suddetti conduttori, nonchè le eventuali risorse finanziarie stanziate dal comune o dalla regione, da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e, della solidarietà sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I comuni individuati nell’articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, d’intesa con la regione, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle categorie di cui all’art. 1 già presenti nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi un piano straordinario, da attuarsi in più anni, un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei conduttori di cui all’articolo 1, indicando il fabbisogno di alloggi sulla base degli elenchi, predisposti dagli stessi comuni, dei nominativi dei suddetti conduttori, nonchè le eventuali risorse finanziarie stanziate dal comune o dalla regione, da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale.

 

1 bis. I Ministeri delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche per la Famiglia, d’intesa con la Conferenza Unificata, assegnano ai comuni di cui all’art. 1 le risorse necessarie per l’attuazione dei piani straordinari, a cui si aggiungono le eventuali risorse dei comuni e delle regioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4

 

Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione per definire, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, il piano pluriennale nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, anche mediante acquisizione, ristrutturazione o manutenzione di edifici esistenti, finalizzato all’aumento di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato, al fine di garantire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui all’articolo 1, nonchè all’avvio di un piano complessivo sulla casa con la definizione di proposte normative, strutturali e fiscali per la normalizzazione del mercato immobiliare.

 

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro delle infrastrutture, titolare della realizzazione delle opere, i Ministri della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive, o loro delegati, i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia, delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle Infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative cui partecipano i Ministeri della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e per le politiche  giovanili e le attività sportive, le regioni, l’ANCI, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, le associazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

 

 

 

 

2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, i Ministeri delle Infrastrutture e della Solidarietà Sociale di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche per la famiglia, acquisita l’intesa della  Conferenza Unificata ai sensi dell’art.9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispongono il programma nazionale contenente :

a) obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, in particolare riferita alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione ed il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale e concordato, ed alla riqualificazione di quartieri degradati

b) proposte normative di natura fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6

 

Copertura finanziaria

 

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a euro 16,4 milioni per l’anno 2007 ed a euro 44 milioni per l’anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati di cui all’ articolo 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 2  del presente decreto, pari a euro 16,4 milioni per l’anno 2007 ed a euro 44 milioni per l’anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati di cui all’ articolo 5.

 

2. Per il finanziamento del piano straordinario di cui all’art.. 3 è  stanziata la somma di euro ……………. milioni per l’anno 2007.

 

3. Per il finanziamento del programma nazionale di cui all’art. 4 è stanziata la somma di euro  …. …. milioni l’anno per dieci anni.

 

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

ART.6-bis

 

(Disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

 

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto, dalle relative norme di attuazione e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

doc.p.3a)cu191006disagioabitativo.doc