Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sport: REVISIONE DELLE NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

giovedì 30 novembre 2006


REVISIONE DELLE NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

 

OSSERVAZIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

VISTA la richiesta del CONI di acquisire contributi e integrazioni delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla bozza di revisione delle Norme CONI per l’impiantistica sportiva;

 

CONSIDERATO  CHE:

 

-       il Segretario Generale del CONI nel richiedere osservazioni o suggerimenti sulla avanzata proposta di revisione delle citate norme CONI per l’impiantistica sportiva, motiva la formulazione di tale revisione con la esigenza di dare risposta alla naturale evoluzione della pratica sportiva e ricreativa che richiede adeguamento delle caratteristiche tipologiche e funzionali degli impianti sportivi;

-       le indicate norme CONI trovano riferimento all’art. 1, comma secondo, del D.M. 18.3.1996 del Ministero dell’Interno concernente: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, nella vigente formulazione come modificato ed integrato dal D.M. 6.6.2005, che testualmente recita: “I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.”

-       La vigente revisione delle norme CONI è riferibile al Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI, con deliberazione n. 851 del 16 luglio 1999.

 

SI OSSERVA QUANTO SEGUE:

 

*        Il D.M. 18.3.1996 titolato "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", fissa in particolare una serie di prescrizioni che hanno come riferimento la sicurezza degli impianti sportivi, individuando nel contempo, nell’ambito dell’art. 1, il campo di applicazione della norma medesima;

*        Tale norma è riferibile, a carattere generale, a disposizione per i locali di pubblico spettacolo, risultando in tal senso ascrivibile la competenza allo Stato;

*        In tale ambito, infatti, lo Stato, ha inteso, anche in relazione alle necessità connesse con i principi di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni normative (norme per la prevenzione incendi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.ed i.), per la sicurezza sui luoghi di lavoro e di natura igienico sanitarie (D.Lgs. 626/94 e s.m ed i.), ecc. ecc.), emanare le citate norme attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti sportivi ove vengono svolte manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e ove è prevista la presenza di un numero di spettatori superiore a 100; restando, per contro, fissati per gli impianti con meno di 100 spettatori, alcuni parametri di minima;(Art. 1, comma 1 e 3, D.M. del 1996)

*        Si rileva, inoltre, che destinatarie del D.M. del 1996 risultano essere le strutture dedicate alle manifestazioni e/o attività sportive di contenuto agonistico e come tali sottoposte ai regolamenti del CONI e delle F.S.N cui è riservato appunto l’attività sportiva agonistica, mancando, per contro, (nella norma) riferimenti per gli Enti di Promozione Sportiva che di fatto esplicano attività di tipo promozionale o comunque amatoriale;

*        Il successivo D.M. 6 giugno 2005 di modifica ed integrazione al D.M. 18 Marzo 1996, non apporta alcun cambiamento al campo di applicazione della norma originaria.

*        Il CONI, quindi, è chiamato, unitamente alle Federazioni sportive Nazionali ed Internazionali, ad emettere Regolamenti nell’ambito degli individuati impianti sportivi e non norme che possano risultare in contrasto con il previsto disposto ministeriale;

*        la prevista bozza di revisione delle attuali disposizioni, oggetto di esame e valutazione, presentata dal CONI, per contro, introduce all’art. 1 della stessa, forte innovazione al vigente proprio Regolamento (D.G.E. del luglio 1999) ed anche alla previsione della norma ministeriale, includendo espressamente tra le strutture sportive cui riferire la disposizione, anche gli impianti non destinati all'agonismo; i cosiddetti "impianti di esercizio”, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle F.S.N. ma non incontri ufficiali;

*        Ed ancora, sempre all'art. 1 di tale documento, viene riportata la previsione di applicazione della modificata disposizione, anche per i cosiddetti "impianti sportivi complementari", individuando con tale termine i luoghi opportunamente conformati e attrezzati per la pratica di attività motorie, anche con finalità ludico ricreative, propedeutiche, formative, di mantenimento o collaterali a quelle delle discipline sportive "ufficiali";

*   Per tali ultime fattispecie è necessario esporre che con l'art. 56 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di "turismo ed industria alberghiera" che ricomprende anche lo sport. In particolare tale articolo recita: "… omissis…..restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali …. Omissis..”; ed ancora tale articolo prevede che sia trasferita  “… omissis…..la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature …omissis…”;

*   Dal che se ne trae che spetta al CONI la possibilità di regolamentare quanto concerne le attività attinenti all'agonismo nel mentre spetta alle Regioni operare nel settore dello sport ludico-amatoriale e ricreativo;

*   tale assunto è altresì supportato e confortato dalla decisone della Corte Costituzionale che con sentenza n.517/87, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. l, comma primo, lettera C della L. 65/87, ribadendo in tal modo che la programmazione, l'adozione ed il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva", in quanto relativi ad attività sportive non agonistiche, rientrano nella competenza legislativa e finanziaria delle Regioni ordinarie, ai sensi dell' art. 56 del D.P.R. 616/77;

*   al riguardo anche il D.Lgs n. 112/1998, di attuazione della L n. 59/1997 (legge Bassanini), al comma 3 dell' art. 157 rubricato "competenze in materia di sport", riserva allo Stato la vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il Credito Sportivo, dal che ne discende, per sottrazione di funzione, che tutte le altre competenze sono pertinenti all'ulteriore unico soggetto dotato di potestà legislativa: “le Regioni”;

*    in tal senso opera anche la intervenuta modifica del Titolo V, parte II^ della Costituzione che nel novellato art. 117, comma 3 prevede che lo “sport” o meglio. “l'ordinamento sportivo”, sia materia soggetta a legislazione concorrente. A tal riguardo risulta ormai definitivamente stabilito che la concorrenza legislativa riserva alle Regioni la legiferazione nell'ambito e nel limite di principi generali fissati dallo Stato. E poiché i principi generali fissati dallo Stato riferiscono alla già vigente legislazione in materia, il tutto trova riferimento nelle sopra richiamate norme.

 

CONCLUSIONI

 

1-                  Le Regioni hanno ogni competenza in materia di sport (con l’esclusione delle due riservate allo Stato cui sopra), compresa quella relativa all'impiantistica sportiva;

2-      La potestà di regolamentazione circa le caratteristiche dell'impiantistica sportiva spettante al CONI deve essere riferita unicamente agli impianti nei quali vengono svolte competizioni agonistiche regolamentate dalle F.S.N. e che pertanto devono essere dotati dei requisiti previsti dalle Federazioni stesse ai fini di omologazione delle competizioni;

3-      Non appare essere corretto il riferimento agli impianti sportivi di esercizio (quelli destinati ad attività regolamentate ma non ufficiali) previsto dalla bozza del CONI ed ancor meno gli impianti sportivi complementari riferibili ad esempio ai percorsi vita, piste ciclabili, parchi acquatici, ecc. ecc., per i quali si ritiene al massimo accettabile da parte di tale Ente l'espressione di “suggerimenti” o “raccomandazioni”, da considerare eventualmente solo in sede di progettazione;

4-      Per quanto attiene poi agli impianti sportivi che devono sottostare alle disposizioni di cui al D.M. 18/03/1996, e successive modifiche ed integrazioni, e per i quali il CONI è chiamato ad emettere Regolamento unitamente alle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, si ritiene di suggerire, atteso che su tali impianti concorre l'esistenza di norme di diversa natura: norme prevenzione incendi, norme di sicurezza sui posti di lavoro, norme di abbattimento barriere architettoniche, norme commissione di pubblico spettacolo, norme igienico sanitarie, norme edilizio-urbanistico, norme per gli impianti tecnologici, norme UNI ecc., ecc., che le disposizioni emanate dal CONI, al fine di evitare una qualunque interferenza con le citate norme, devono limitarsi, ove necessario, unicamente a richiamare la prevista normativa di riferimento ed a normare, attraverso regolamenti, le attività sportive come previsto dal D.M. del 1996.

 

Roma, 30 novembre 2006

doc.cr.p.05)revisionenormeconi.doc