Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sorgenti radioattive: parere su decreto attuazione direttiva europea

giovedì 14 dicembre 2006


Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, su proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell’interno e della salute, predisposto ai senti dell’articolo 1, commi 1 e segg. , allegato a), della legge 18 aprile 2005, n.62 (Legge Comunitaria 2004)

Punto 9) – Elenco B – O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, con la verifica dell’accoglimento degli emendamenti di seguito riportati, già assentiti in sede tecnica:

- Art. 1,  comma 1: dopo le parole “…., come definite dall’art. 2,” inserire le parole : “ed elencate nell’allegato 1,”;

-  Art. 3: comma 3: alla lettera a) dopo la parola “nominare” togliere “di” e inserire le parole “,sentito l’esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente”;

 alla lettera b) dopo le parole “…n. 230 del 1995,” inserire le parole “al responsabile della gestione della sorgente”;

- Art. 5, si chiede di integrare il comma 6,  aggiungendo dopo la parola “APAT”, le seguenti parole  “ed alla Regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali.”;

- Art. 8, integrare dopo il comma 5, il comma 5-bis che recita “Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla Regione territorialmente competente”;

- Art. 9: dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: ”2 Le Regioni garantiscono analoghe modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi dell’art.8, comma 5-bis”;

- Art. 11, comma 6: dopo le parole “Il detentore” inserire  “ove fattibile”;

- Art. 15, comma 1, dopo le parole  “…sorgenti orfane” eliminare le parole “in luoghi come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici o” e sostituirle con “nei”;

         dopo le parole “…le dogane” aggiungere le parole “; ai fini del ritrovamento di eventuali materiali radioattivi e sorgenti orfane nei grandi depositi di rottami e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici si applica quanto previsto dall’art.157 del D. Lgs. 230 del 1995”

         comma 2: eliminare le parole “Nell’allegato IV vengono forniti alcuni elementi guida per l’organizzazione del monitoraggio.”;

- Art. 16, comma 1: si propone dopo la parola “ENEA” di aggiungere “e le  Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente portano a termine”

         comma 2 si propone dopo la parola “ENEA” di aggiungere “avvalendosi del sistema delle Agenzie Regionali”

         comma 3 si propone di sostituire la frase “sentito il Dipartimento Protezione Civile” con la frase “sentiti il Dipartimento Protezione Civile e le Regioni”;

- Art. 24, sostituire il comma 3 con il seguente testo: “3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 3, comma 1, riguardanti una o più sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1, sono tenuti a presentare entro 180 giorni all’autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo la documentazione di cui all’articolo 3, comma 2.

L’autorità competente provvede a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con le apposite prescrizioni riguardo agli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 3.   

3 bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1 notificate alle competenti autorità ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono tenuti a presentare entro 180 giorni istanza di nulla osta ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all’allegato IX del suddetto decreto e di cui all’articolo 3, comma 2.

L’autorità competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato di prescrizioni riguardo agli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 3.”;

- Allegato IV: se ne chiede il ritiro o quantomeno la riscrittura in quanto il  documento risulta impreciso e confuso ed invece di dare puntuali indicazioni attuative, pone altri interrogativi.

Roma, 14 dicembre 2006