Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Riforme: Conferenza dei servizi

giovedì 26 gennaio 2006


 

 

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE N. 15/2005 – CONFERENZA DI SERVIZI

 

Punto 5a) ODG Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in merito alle tematiche applicative concernenti le nuove funzioni ascritte - ex art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato, in ultimo, dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 - alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza unificata, per superare il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi, nel formalizzare la preoccupazione emersa ed unanimemente condivisa, circa la assoluta inidoneità delle forme di deliberazione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata previste per i diversi compiti alle medesime attribuiti dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che comunque si riferiscono a momenti di concertazione e/o condivisione di scelte di natura politico-istituzionale, a fronte di questa nuova funzione di natura preminentemente di natura tecnico-decisoria, e nel ribadire, conseguentemente l'esigenza di individuare con celerità una possibile soluzione legislativa, per la cui definizione si assicura piena disponibilità, atta a superare l'inconveniente riscontrato - ed a prescindere, in questa sede, da ogni dubbio circa la legittimità costituzionale della disciplina che prevede l'inserimento delle Conferenze nel procedimento di risoluzione del dissenso manifestato in seno alle conferenze di servizi.

 

Si condivide pienamente la scelta di procedere alla costituzione di un Gruppo tecnico per l’espletamento dell’attività istruttoria, secondo la bozza predisposta dalla Segreteria della Conferenza unificata, che, in uno spirito di fattiva collaborazione, si è provveduto ad emendare, e che si sottopone, in allegato, quale ipotesi di lavoro.

Appare, infatti, assolutamente prioritario prevedere, a supporto del momento decisionale, una adeguata attività istruttoria finalizzata alla elaborazione ed alla predisposizione di una soluzione atta a comporre il dissenso il più possibile condivisa.

 

A tale scopo è necessario costituire, per ciascuna questione oggetto di esame, un Gruppo di lavoro che veda, accanto al rappresentante della Segreteria della Conferenza, da una parte la presenza di un rappresentante del Ministero che abbia la competenza primaria o prevalente sull'oggetto del dissenso e di un rappresentante della o delle Regioni territorialmente competenti, nonché, per quanto di competenza della Conferenza unificata di un rappresentante ciascuno dell'ANCI, UPI ed UNCEM, e dall'altra i rappresentanti dell'Amministrazione procedente e dell'Amministrazione dissenziente.

Il Gruppo dovrebbe avere una composizione variabile in quanto sia il Ministero che la Regione dovrebbero individuare, caso per caso, come proprio rappresentante, un soggetto che abbia una piena conoscenza della materia oggetto del dissenso così da favorire il rapido esercizio delle funzioni istruttorie e la predisposizione del provvedimento finale.

Detti soggetti, insieme ai rappresentanti della Segreteria della Conferenza, dovranno a tal fine adoperarsi a ricercare le soluzioni del dissenso il più possibile condivise che portino alla composizione del dissenso stesso.

Per questi aspetti si rimarca, dunque, la necessità che, preventivamente all'iscrizione della questione oggetto di esame all'ordine del giorno della  Conferenza, il Gruppo di lavoro non si limiti a svolgere una mera verifica  formale della completezza della documentazione, già peraltro valutata in sede di conferenza di servizi, bensì una disamina dell'oggetto e delle ragioni del dissenso, sulla base di una puntuale, sintetica ed esaustiva relazione da fornirsi a cura dell'Amministrazione procedente e qualora lo ritenga anche dall'Amministrazione dissenziente, per individuare le possibili soluzioni.

 

 

Roma 26 gennaio 2006

 

 


BOZZA

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale:

 

-         all’articolo 7, comma 2, attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di istituire gruppi di lavoro o comitati, anche con funzioni istruttorie a supporto dell’attività della Conferenza Stato-Regioni;

 

-         all’articolo 9, comma 1, dispone che questa Conferenza possa assumere proprie deliberazioni in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

 

VISTA la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme generali sull’azione amministrativa”;

 

VISTO, in particolare, l’art. 14-quater della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dalla predetta legge n. 15 del 2005, che nel regolare le ipotesi di «dissenso espresso nella conferenza di servizi», prevede, al comma 3, che, se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità), la decisione sia dall’amministrazione procedente rimessa entro dieci giorni rispettivamente, alla Conferenza Stato-Regioni in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o alla Conferenza unificata, in casi di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali;

 

VISTO il comma 3-bis del predetto art. 14-quater, che prevede che, se il motivato dissenso è espresso da una Regione o una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva sia rimessa entro dieci giorni rispettivamente, alla Conferenza Stato-Regioni se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra  amministrazioni regionali, o alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una Regione o una Provincia autonoma e un ente locale;

 

VISTI i medesimi commi 3 e 3-bis del più volte citato art. 14-quater, in base ai quali, verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta rispettivamente, dalla Conferenza Stato-Regioni o dalla Conferenza unificata entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza stessa, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tali termini per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni;

 

VISTO il parere n. 2140/05 reso dal Consiglio di Stato – Sez. I nell’Adunanza del 13 luglio 2005 con il quale l’Alto Consesso ha, tra l’altro, ritenuto di dover identificare il dies a quo, a far data del quale debba decorrere il termine di 30 giorni per l’assunzione della decisione sostitutiva, nell’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza , in modo di assicurare a quest'ultima tutto lo spatium deliberandi previsto dalla legge;

 

CONSIDERATO che, con il predetto parere, il Consiglio di Stato ha anche avuto modo di chiarire che delle richiamate disposizioni di cui all’art. 14-quater deriva l’obbligo, una volta espletata a cura della Segreteria della Conferenza  l’attività di verifica della completezza della documentazione istruttoria, che, ove necessario, implica anche la richiesta della necessaria documentazione integrativa all’amministrazione precedente, di iscrivere all’ordine del giorno della prima Conferenza utile la decisione sostitutiva.

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di istituire presso la Segreteria di questa Conferenza un gruppo permanente di lavoro fra i rappresentanti della Amministrazioni dello Stato, quelli delle Regioni e delle Province Autonome e quelli delle Autonomie locali con funzioni istruttorie allo scopo, in particolare, di acquisire ulteriori elementi informativi da sottoporre alla Conferenza ;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione, a livello tecnico, tenutasi il ………, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e  degli Enti locali è stata concordata la bozza di costituzione del gruppo in questione, bozza che è stata inviata in data ……, alle Amministrazioni interessate.

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, gli Enti locali ed il Governo hanno condiviso la bozza di costituzione del gruppo di lavoro, già concordata in sede tecnica;

 

DELIBERA

 

ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’istituzione presso le rispettive Segreterie di un Gruppo  di lavoro con funzioni istruttorie a supporto delle decisioni sostitutive che la Conferenza Stato-Regioni e questa Conferenza medesima sono chiamate ad adottare ai sensi dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

1)     Il Gruppo  di lavoro è composto da:

- un rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni o, secondo il caso, della Conferenza unificata;

- un rappresentante del Ministero che abbia la competenza primaria o prevalente sull'oggetto del dissenso,

-  un rappresentante della o delle Regioni competenti per territorio,

-  un rappresentante dell'Amministrazione procedente;

-  un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente;

- un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI ed uno dell'UNCEM per quanto di competenza della Conferenza unificata.

 

2)     L'Amministrazione procedente è tenuta preliminarmente a predisporre e presentare una relazione sintetica ed esaustiva dello stato della questione che ricomprenda, altresì, ipotesi alternative atte alla composizione del dissenso.

 

3)     La Segreteria della Conferenza Stato-Regioni o, secondo il caso, della Conferenza unificata, acquisita la documentazione di cui al punto 2,  provvede a richiedere analoga relazione, da rendersi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, all'Amministrazione dissenziente, e contestualmente a convocare il Gruppo di lavoro per l’espletamento dell’attività istruttoria, e per la predisposizione della proposta di atto deliberativo, degli argomenti relativi ai procedimenti di remissione;

 

4)     Verificata, da parte del Gruppo di lavoro, la completezza della documentazione, la Segreteria provvede affinchè il procedimento venga iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, fermo restando il rispetto del termine di 30 giorni sancito dai commi, 3 e 3bis dell’art. 14 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 11, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

 

5) Il Gruppo di lavoro potrà decidere di essere integrato in ragione delle tematiche da trattare, da rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni  e delle Province autonome, nonché di altri soggetti pubblici interessati;

 

6) La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è prestata a titolo gratuito. Gli oneri di partecipazione dei componenti sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.