Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - bilancio e credito - CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE, ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE

mercoledì 1 marzo 2006


PARERE SULLO SCHEMA DI D. LGS. RECANTE

RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI

“CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE, ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE”

AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

 

Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di espressione del primo parere ha valutato negativamente lo schema di decreto legislativo. Il Consiglio dei ministri dopo il passaggio parlamentare dello schema di provvedimento lo ha nuovamente approvato con modifiche.

Rispetto alla versione iniziale, il testo presenta delle novità, frutto anche di alcuni rilievi ed osservazioni avanzati nel corso dell’iter.

Le modifiche apportate riguardano entrambi i punti individuati dalla legge n. 131/2003 come rivisitata dall’art. 4 della l. 306/2004 ed in particolare:

a)      gli ambiti normativi non compresi nel decreto;

b)      i principi fondamentali vigenti nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente.

In definitiva, rispetto alla prima stesura, il nuovo schema di decreto legislativo proposto, pur riconoscendo in linea teorica una maggiore apertura alle attività oggetto della normativa regionale, ad esempio le tipologie delle attività indicate come oggetto di potestà legislativa regionale lo sono a titolo esemplificativo e non più tassativo, tuttavia accresce i limiti all’esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni. In particolare le caratteristiche individuate per configurare la banca come regionale prevedono la totale localizzazione delle strutture e dell’operatività nel territorio regionale, sia che la banca operi come singola che come parte di un gruppo e, in quest’ultimo caso, si richiede che tutte le componenti del gruppo abbiano i medesimi requisiti di regionalità. Tali requisiti risultano estremamente limitativi della potestà concorrente delle Regioni in materia.

 

Le Regioni ribadiscono, pertanto, il parere negativo manifestando la loro disponibilità a riconsiderarlo in senso positivo qualora risulti possibile ampliare la loro potestà legislativa prevedendo il criterio della prevalenza anziché quello della totale localizzazione in territorio regionale delle strutture e della operatività sia della banca che del gruppo.

 

 

Roma. 1° marzo 2006