Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza alimentare: parere su decreto per controlli

giovedì 20 settembre 2007


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA NAZIONALE RELATIVA AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/41/CE E IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA.

 

 

 

Punto 1) Elenco A – Odg Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento in sede politica di tutti gli emendamenti formulati in sede tecnica il 14 settembre 2007, e di seguito riportati:

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 3, comma 1, lettera b) e l’allegato A);

 

Vista la direttiva 2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1982, n. 728, attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 889, attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all’importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive  77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991 n. 222, condizioni di igiene da rispettare nelle aziende produttrici di latte crudo destinato al trattamento termico ed al commercio in ambito comunitario;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991 n. 375, regolamento concernente l’attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530, attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 537, attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558, regolamento per l’attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 559, regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il DPR 17 ottobre 1996 n. 607, regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54, regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 n. 309, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Visto il regolamento 178/2002/CE, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

 

Visto il regolamento 852/2004/CE  sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

 

Visto il regolamento 853/2004/CE che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche;

 

Visto il regolamento 854/2004/CE che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

 

Visto il regolamento 882/2004/CE relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;

 

Vista la legge 30 aprile 1962 n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sue successive modifiche;

 

            Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,  Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista  la  preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del  ………….;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del …….;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e per le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo

 

 

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

 

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate  dalla direttiva CE/2004/41.

 

 

Art. 2

(Autorità competenti)

 

1. Ai fini dell’applicazione dei Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 del 2004, n. 853 del 2004, n. 854 del 2004, n. 882 del 2004, e successive modifiche, per le materie che erano disciplinate dalla normativa abrogata di cui al successivo articolo 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell’ambito delle rispettive competenze.

 

2. I compiti del controllo ufficiale in materia di alimenti di origine animale di cui al regolamento 854/2004/CE restano affidati alle Aziende unità sanitarie locali; restano, altresì, fermi i compiti svolti dagli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) ai sensi del  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 e successive modifiche e dai Posti d’Ispezione Frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. SE NE CHIEDE L’ELIMINAZIONE

 


Art. 3

(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

 

a)      articolo 2, secondo comma, lettera z), articolo 12 secondo e terzo comma, articoli 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 889 (SI PROPONE DI ELIMINARE IL RIFERIMENTO AL 2 E 3 COMMA DELL’ART. 12)

b)      decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988 n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell’articolo 55 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

c)      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell’ articolo 20;

d)     decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

e)      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, i commi 6, 7 ed 8 dell’articolo 55 e gli articoli 56, 57 e 58 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

f)       decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558;

g)      decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis, 14 e l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

h)      decreto legislativo 4  febbraio 1993, n. 65;

i)        decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione dell’articolo 4 (PROPOSTA DI INSERIMENTO);

j)        decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l’articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;

k)      decreto del Presidente della Repubblica  17 ottobre 1996, n. 607;

l)         decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell’ allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4, comma b) e 7 (PROPOSTA DI INSERIMENTO DI “comma b”: proposta migliorativa che non condiziona l’espressione del parere);

m)   decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; (PROPOSTA DI INSERIMENTO)

n)     decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156; (PROPOSTA DI INSERIMENTO)

o)      decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;

p)      decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1992, n. 227.

q)     articolo 2 della Legge 30/04/1962 n. 283 (PROPOSTA DI INSERIMENTO)

 


 

Art. 4

(Latte e prodotti a base di latte )

 

1. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla vendita diretta dall’ azienda di produzione, al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nelle stessa azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute. SE NE CHIEDE L’ELIMINAZIONE

 

 

Art. 5

(Prodotti a base di carne)

 

1. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore. SE NE CHIEDE L’ELIMINAZIONE

 

 

Art. 6

(Macellazioni d’urgenza al di fuori del macello)

 

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a)      nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;

b)      al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;

nella parte inferiore il nome della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio si trova il macello.

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1 del presente articolo, devono recare un marchio d’identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a)      nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;

b)      al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;

c)      nella parte inferiore il nome della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio si trova il macello.

 


Art. 7

(Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni)

 

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "allegato I e allegato II”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti :”allegato I”;

b) l’ allegato II è abrogato.

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i provvedimenti di cui all’articolo 3 e di quelle indicate nell’allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996,n 674, come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti di cui ai regolamenti CE n. 853 e 854 ed al decreto legislativo, 27 maggio 2005, n. 117.

3. L’Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.

4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all’ articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

 

 

Art. 8

(Sanzioni)

 

1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE 853/04, effettua attività di macellazione di animali, di produzione, preparazione o commercializzazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti o registrati ai sensi del citato Regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati, è punito con la l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da € 75.000 a € 150.000.

2. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE 852/04, effettua attività di produzione, preparazione, trasformazione e distribuzione di alimenti in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti o registrati ai sensi dei Regolamenti (CE)  853/2004 e 852/2004, ovvero le effettua quando il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000  ad € 30.000.

3. L’operatore del settore alimentare che omette di predisporre o applicare le procedure di autocontrollo stabilite dai Regolamenti (CE) 852/2004/CE e 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 18.000 euro.

4. L’operatore del settore alimentare che applica in maniera non corretta le  procedure di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. L’autorità incaricata provvede ad applicare detta sanzione qualora l’operatore del settore alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo entro un termine dallo stesso prefissato”.

5. L’operatore del settore alimentare che omette di indicare sull’etichetta  del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Regolamento (CE) 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; 

6. Chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4500 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

7. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

8. Ai fini dell’ applicazione del presente articolo, per  “operatore del settore alimentare” si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e al decreto del Ministro della Sanità 11 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2000, n. 302.

Proposta di nuova scrittura dell’art. 8 concordata il 14/09/2007

 

1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE/853/04, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti ai sensi del citato Regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a € 150.000, in relazione alla gravità dell’attività posta in essere.

2. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE/853/04, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma precedente non riconosciuti ai sensi di tale Regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento del riconoscimento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE/852/04 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.

4. L’operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500;

5. L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000;

6. L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004 e 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000;

7. Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6  fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000;

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 6.000.

9. L’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta  del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Regolamento (CE) 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro

10. Chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immetta sul mercato molluschi bivalvi vivi, senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al Reg.(CE) 853/04 all. III, sez. VII, cap. IX punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immetta sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi,  provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000.

14. Chiunque immetta sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate  non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e al decreto del Ministro della Sanità 11 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2000, n. 302.

 

L’eliminazione dell’ex comma 8 del testo governativo costituisce un proposta migliorativa che non condiziona l’espressione del parere

 

 

Art. 9

(Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti)

 

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all’ articolo 3  si intendono riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004/CE.

2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.

3. Il sistema informatico di cui al comma 2  continuerà ad essere aggiornato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai Regolamenti di cui all’articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

 

 

Art. 11

(Clausola di cedevolezza)

 

1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

 

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

 

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai Regolamenti dell’articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal Regolamento n. 882 del 2004.

2.. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Regolamento n. 882/2004 (CE) si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso Regolamento 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi

(sostituire il comma 2 col la frase): Nelle more del riordino delle tariffe previste dall’applicazione del Regolamento (CE) 882/2004, si applicano le tariffe previste dal D.Lvo 432/1998. A decorrere dal 1/1/2008 le tariffe applicate non potranno comunque essere inferiori a quelle previste dal Regolamento (CE) 882/2004.

 

 

Art. 13

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Allegato I

 

ALLEGATO A

 

CAPO I

 

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 

 

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti di origine animale

 

CAPO II

Decreto legislativo13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

 

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

 

 

 

 

Roma, 20 settembre 2007