Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Distribuzione carburanti: indirizzi comuni delle Regioni

giovedì 11 ottobre 2007


 

Documento di Indirizzi comuni delle Regioni in risposta al parere motivato della Commissione dell’Unione Europea sulla gestione degli impianti

di distribuzione di carburanti

Procedura di infrazione 2004/4365 ex art. 226 del Trattato CE

 

Le Regioni, in relazione al parere motivato della Commissione della Unione Europea del 27 giugno 2007 notificato allo Stato italiano ai sensi dell’art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per alcune restrizioni allo stabilimento di impianti di distribuzione dei carburanti, ritengono innanzitutto necessario ribadire che la legislazione regionale è stata informata da sempre ai principi della tutela della concorrenza. Sottolineano altresì che gli ulteriori passi in avanti in tal senso saranno intrapresi dalle Regioni sulla base dei principi della normativa nazionale al riguardo che, com’è noto, è in corso di definizione in sede parlamentare (AS. 1644).

Il principio di liberalizzazione delle attività commerciali comporta infatti, nel particolare settore della distribuzione dei carburanti, che l’installazione e l’attività degli impianti non possono essere subordinati a contingentamenti di ordine numerico né, fatte salve le norme a tutela della salute, della sicurezza o del territorio, al rispetto di criteri inerenti la distanza minima tra impianti o tra impianti ed esercizi.

Per quanto attiene alla materia della distribuzione commerciale, che il Titolo V della Costituzione riformata assegna alla competenza esclusiva regionale in quanto residuale, il ruolo che le Regioni devono assumere è quello di garantire il mantenimento di standards minimi di efficienza anche di dettaglio, in particolare in materia di qualità degli impianti, con l’obiettivo di elevare lo standard qualitativo della rete di distribuzione dei carburanti su tutto il territorio nazionale a maggior tutela dei consumatori, di favorire l’incremento del risparmio energetico e la diffusione di carburanti eco-compatibili  e di garantire servizi sempre più polifunzionali al consumatore finale.

Tutto ciò premesso, e per gli aspetti di propria esclusiva competenza sollevati dalla Commissione U.E., le Regioni concordano sui seguenti indirizzi comuni da rappresentare in sede comunitaria e che saranno di riferimento per le singole discipline regionali:

1)    Restrizioni relative agli orari di apertura (punto 2.3.4. parere motivato)

In merito al rilievo formulato, le Regioni adottano gli orari dei distributori di carburanti evitando restrizioni che possano influire su elementi concorrenziali. Quale standard di servizio, le Regioni si accordano per la determinazione di un orario omogeneo minimo da garantire su tutto il territorio nazionale lasciando l’ulteriore modulazione alle programmazioni regionali.

2)    Obbligo di superficie minima (punto 2.3.2. parere motivato)

Fermo restando il rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale, antincendio e alla tutela dell’ambiente e del territorio, non verranno stabilite superfici minime commerciali, ma verranno valutate delle superfici correlate alle necessità di sosta e di rifornimento dell’impianto e della clientela, nonché alle attività accessorie dell’impianto di distribuzione carburanti nell’ambito dell’area di pertinenza dello stesso, tenuto conto del miglioramento della qualità del servizio.

3)    Obbligo di attività commerciali integrative (punto 2.3.2. parere motivato)

In relazione a quanto sottolineato dalla Commissione, le Regioni non provvederanno a predeterminare tipologie di impianti con la presenza obbligatoria di attività integrative e si punterà comunque all’elevazione degli standard qualitativi della rete.

4)    Autonomia energetica degli impianti

Le Regioni si impegnano a promuovere la diffusione di impianti di distribuzione dei carburanti che siano autosufficienti dal punto di vista energetico e che utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili (fotovoltaico, conversione ecc.)

5)    Autocertificazione (punto 2.3.5. parere motivato)

Si sottolinea che la normativa regionale sarà orientata a che i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia possano provare la propria competenza secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.

6)    Apertura di nuovi impianti subordinata alla chiusura preliminare di un certo numero di impianti (punto 2.3.1. parere motivato)

La norma censurata è presente solo in un numero minoritario di legislazioni regionali, attualmente in corso di revisione. Si segnala pertanto che, allo scadere delle programmazioni in essere o all’atto dell’approvazione delle nuove norme in materia di regolamentazione della rete distributiva dei carburanti, tali previsioni verranno a cessare.

Roma, 11 ottobre 2007