Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza lavoro: PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2,

mercoledì 12 marzo 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2,

DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123

 

1 - Testo degli articoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 marzo 2008


 

TITOLO I

EMENDAMENTI AL TITOLO I

 

 

 

All’articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo:

dopo la parola “orientamento” eliminare tutte parole fino al punto e virgola e sostituirle con le seguenti: “di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;” ([1])

 

 

All’articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo (al termine della frase):

dopo “n. 468” eliminare quanto segue e sostituirlo con “e successive modificazioni e integrazioni;” ([2]

 

 

All’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo:

dopo le parole “autonomia gestionale,” eliminare le parole “esso è”

 

 

All’articolo 3, comma 2, primo periodo:

dopo le parole “innovazioni nella pubblica amministrazione” inserire “, “acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano,”

 

 

All’articolo 3, comma 2, secondo periodo:

sostituire la frase “Con i medesimi decreti” con la frase “Con successivi decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”

 

 

All’articolo 3, comma 3:

dopo le parole “trovano applicazione” eliminare tutte le parole seguenti e sostituirle con le parole “le disposizioni di cui al presente decreto.”

 

 

All’articolo 9, comma 3, terzo periodo:

sostituire la frase “Nell’esercizio di tale attività” con la frase “Nell’esercizio dell’attività di consulenza”

 

 


All’articolo 11, comma 2, secondo periodo:

dopo la parola “ricerca,” aggiungere “acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”

 

 

Art. 12. comma 3

Dopo la parola criteri eliminare “vincolanti” e sostituire con “interpretativi e direttivi” e dopo la parola “vigilanza” eliminare “con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni”.

 

 

All’articolo 13, dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

7. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303[3].

 

 

Art. 14 comma 2

Dopo le parole “sanitarie locali” eliminare le parole “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Dopo le parole “di cui al comma 1.” aggiungere le seguenti parole “In materia di prevenzione incendi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

 

All’articolo 17, comma 1, lettera a):

dopo la parola “conseguente” sostituire le parole “adozione dei documenti previsti” con le parole “elaborazione del documento previsto”

 

 

All’articolo 18, comma 1:

aggiungere la lettera “ab): vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.”

 

 

All’articolo 28, comma 1:

dopo le parole “quelli collegati” inserire “al lavoro manuale ripetitivo”

 

 

All’articolo 32, comma 8, lettere a) e b):

sostituire le parole “di cui all’articolo 33” con le parole “di cui al presente articolo”

 

 

All’articolo 32, comma 10:

Aggiungere all’inizio: “Nelle ipotesi di cui al comma 8,”

 

 

All’articolo 37, comma 11, lettera a):

dopo la parola “costituzionali”, sostituire le parole “e civilistici” con le parole “, civilistici e penalistici;”

 

 

All’articolo 41, comma 1, lettera a):

eliminare “nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6”

 

 

All’articolo 45, comma 2:

dopo la parola “adeguamento” inserire “acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

 

 

All’articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

“3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni” 

 

 

Art. 46 comma 6:

Eliminare le parole  “Al fine dell’adozione…………fino a ………..territorialmente competente”

 

 

Art. 46 comma 7

Dopo le parole “8 marzo 2006, n. 139” aggiungere le seguenti parole” Restano ferme le rispettive competenze di cui all’art. 13, del presente decreto”.

 

 

All’articolo 48, comma 5:

dopo le parole “organismo paritetico” eliminare le parole “o, in sua mancanza” ed aggiungere “e”

 

 

All’articolo 55, comma 2, lettera a):

dopo “f)” eliminare “e g)”

 

 

L’articolo 55, comma 2, lettera c) diviene:

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

 

All’articolo 55, comma 3:

Le fattispecie illecite di cui al comma 3 debbono essere ricondotte nell’ambito del precedente comma 1, con la conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste

 


All’articolo 55, comma 4:

Non è contemplata alcuna sanzione per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera f), così realizzandosi un inammissibile abbassamento di tutela. Si propone pertanto di inserire la predetta violazione nell’ambito della lettera a) dell’articolo 55, comma 4.

 

All’articolo 55, comma 4, lettera a):

Si sanziona la stessa violazione: articolo 18, comma 1, lettera b) e articolo 43, comma 1, lettera b)  

 

All’articolo 55, comma 4, lettera a):

dopo “p),” aggiungere “ab),”

 

 

Art. 55 comma 4 lett. d):

Aggiungere in fine “46, comma 2”

 

 

All’articolo 55, comma 4, lettera n):

Si sanziona la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera s) con una sanzione amministrativa pecuniaria laddove occorre ripristinare la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda  

 


TITOLO II - Luoghi di Lavoro

 

 

Il testo dell’art.63, comma 2, diviene:

“2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili, se del caso, di eventuali lavoratori disabili.”

 

 

Nel testo dell’art.64, comma 1, lettera a) sostituire le parole “comma 1” con le parolecommi 2 e 3

 

 

Nel testo dell’art.65, comma 2, la parola “microclimatizzazione” divienemicroclima

 

 

In coda all’art.66 inserire il seguente periodo:L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi

 

 

Il testo dell’art.67, comma 3 diviene: “3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 lavoratori nelle aziende con più di cinque lavoratori impiegati o presumibilmente da impiegare.”

 

 

Nel testo dell’art.68, comma 1, lettera b) le parole “dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e 65” sono sostituite dalle paroledegli articoli 64 e 65

 

 

Dopo il testo dell’art.68, comma 1, lettera b) evidenziare la lettera c): “c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.”

 

 

 


TITOLO III

 

 

Art. 71 comma 8 lettera b: sostituire con “1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di quest’ultime, desumibili dai codici di buona prassi;”

 

Art. 71 comma 9: sostituire “ultimi 3 controlli” con “ultimi 3 anni

 

Art. 71 comma 10: aggiungere “con esito positivo

 

Art. 71 comma 11: sostituire “Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità di tali verifiche è definita nell’allegato VII”, con “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a prima verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità di tali verifiche è definita nell’allegato VII. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

 

Art. 78: armonizzare gli obblighi dei lavoratori tra la parte del Capo I (attrezzature di lavoro) e del capo II (DPI), rimandando il complesso degli obblighi e delle relative sanzioni agli articoli pertinenti del Titolo I

 

 

Art. 81 comma 3: sostituire “nell’allegato tecnico” con “nell’allegato IX

 

 

Art. 83 comma 1: sostituire con “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tab. 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.”

 

 

Art. 87 comma 3 punto b: sostituire “b) dell’articolo 71 commi 6 e 9” con “b) dell’articolo 71 commi 6, 9 e 11”

 

 

Sanzioni: non sono individuate sanzioni per violazioni dell’art. 77 (obblighi del datore di lavoro per la scelta dei DPI), dell’art. 80 (obblighi del datore di lavoro in merito alla messa a disposizione di impianti elettrici, ex art. 267 DPR 547/55), art. 84 (obblighi del datore di lavoro in merito a obblighi di protezione contro le scariche atmosferiche, ex. art. 38 e 39 DPR 547/55). Ciò costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega.

 

 

Osservazione: non è stata individuata la soluzione del problema dell’interferenza tra la sorveglianza di mercato delle macchine (procedure di accertamento della conformità ai R.E.S. delle Direttive di prodotto) e la vigilanza sui luoghi di lavoro (procure sanzionatorie ex. DLgs. 758/94). Cfr. Legge delega: e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

 


TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

 

Articolo 89, comma 1, lettra i), diviene:

 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;

 

 

Articolo 90, comma 3, diviene:

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’Allegato XI.

 

Articolo 90, comma 9, lettera c), diviene:

c) trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alla lettera b) alle lettere b) e c). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

 

 

Articolo 92, comma 1, lettera e), diviene:

e) segnala al committente e o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

 

 

Articolo 96, comma 1, diviene:

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

 

 

Articolo 97, comma 1, diviene:

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati aggiudicati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

 

 

Articolo 98, commi 2 e 3, divengono:

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della  formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

 

3. I contenuti, le modalità, Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

 

 

Articolo 103

(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)

1. L'esposizione personale di un lavoratore al rumore è calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione di cui all’articolo 6 del presente decreto, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

 

 

Articolo 103

(Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora)

1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

 

 

Articolo 105

Attività soggette

1. Le norme del presente Capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento  di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente Capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente Capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Articolo 115, comma 1, diviene:

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), del presente Capo, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi i cui componenti, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

L’articolo 133, comma 1, diviene:

I ponteggi di altezza superiore a 24 20 m …

 

Articolo 135

Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile, il marchio del fabbricante.

 

 

Articolo 152

Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata effettuate con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.


TITOLO V


TITOLO VI


TITOLO VII -  Attrezzature munite di videoterminali

 

 

Articolo 175

Svolgimento quotidiano del lavoro

 

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. ….

 


TITOLO VIII

 

Modifiche relative al Titolo VIII - Agenti fisici

 

 

 

Il testo dell’art.180, comma 1 diviene: “1.  Ai fini del presente Capo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, le atmosfere iperbariche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

 

 

Nel testo dell’art.183 sostituire “181” con “182

 

 

Nel testo dell’art.190, comma 5, sostituire “191, 192, 193, 194 e 195” con192, 193, 194, 195 e 196” 

 

 

Cancellare il testo dell’art.205, comma 4: “4. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art.197”

 

 

Il testo dell’art.205, commi 5 e 6 diviene:

5 4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

6 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 

 

Il titolo del Capo V diviene: “PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI  ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

 

 

Il testo dell’art.214, lettera e) diviene:

“e) «valori limite di esposizione»: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute sulla salute conosciuti;

Il testo dell’art.216, comma 1 diviene:

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.”

 

 

Nel testo dell’art.216, aggiungere il seguente comma 3:

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

 

 

Il testo dell’art.219 diviene:

“1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dagli degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, comma 2 commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.”

 

 


TITOLO IX- SOSTANZE PERICOLOSE

 

CAPO I

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

 

 

Articolo 221

Campo di applicazione

All’art.221 comma 1 sostituire decreto con “titolo

 

All’art.221 comma 3 sostituire decreto con “titolo”

 

 

Articolo 222

Definizioni

All’art.222 comma 1 lett.b) punto 2) sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65”

 

All’art.222 comma 1 lett.b) punto 3) sostituire chimicofisiche chimiche con  “chimico-fisiche, chimiche”

 

 

Articolo 223

Valutazione dei rischi

All’art.223 comma 1 lett.b) sostituire  produttore o dal fornitore con “responsabile dell’immissione sul mercato”

 

All’art.223 comma 1 lett.b) sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65”

 

All’art.223 comma 2 secondo periodo dopo “manutenzione,” aggiungere “la pulizia”,

 

All’art.223 comma 4 sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “”14 marzo 2003,n.65

 

All’art.223 comma 4 sostituire  il fornitore o il produttore con “responsabile dell’immissione sul mercato”

 

 

Articolo 224

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

All’art.224 comma 2 sostituire  moderato per la sicurezza e la salute con “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”

 

 

Articolo 225

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

All’art.225 comma 5 lett.b) sostituire ; con “.

 

 

Articolo 227

Informazione e formazione per i lavoratori

All’art.227 comma 1 lett.d) sostituire fornitore  con “responsabile dell’immissione sul mercato

 

All’art.227 comma 1 lett. d) sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65”

 

All’art.227 comma 4 sostituire produttore e il fornitore con “responsabile dell’immissione sul mercato”

 

All’art.227 comma 4 sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65”

 

 

Articolo 229

Sorveglianza sanitaria

All’art.229 comma 1 dopo la parola “sensibilizzanti”, aggiungere “corrosivi”, e dopo la parola “riproduttivo” aggiungere “, cancerogeni e mutageni di categoria 3”.

  

 

Articolo 232

Adeguamenti normativi

All’art.232 comma 1 sostituire delle politiche sociali con “della previdenza sociale

 

All’art.232 comma 2 sostituire per le attività produttive con “dello sviluppo economico

 

All’art.232 comma 3 sostituire  moderato  con “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”

 

All’art.224 comma 2 sostituire  moderato per la sicurezza e la salute con “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”

 

All’art.232 comma 4 sostituire decreto con “titolo

 

All’art.232 comma 4 sostituire  moderato  con “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”

 

All’art.232 comma 4 sostituire  moderato  con “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”

 

 

CAPO II

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

 

Articolo 234

Definizioni

All’art.234 comma 1 lett.a) punto 1) sostituire modificazioni con “modifiche

 

All’art.234 comma 1 lett.a) punto 2) sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65 e successive modifiche”

 

All’art.234 comma 1 lett.b) punto 1) sostituire modificazioni con “modifiche

 

All’art.234 comma 1 lett.b) punto 2) sostituire 16 luglio 1998, n.285  con “14 marzo 2003,n.65 e successive modifiche”

 

 


Articolo 236

Valutazione del rischio

All’art.236 comma 4 dopo “articolo 28, comma 2,” aggiungere “o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5,” e sostituire “è integrato” con “sono integrati”

 

 

Articolo 239

Informazione e formazione

All’art.239 comma 4 sostituire della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni con “dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.65, e successive modifiche”

 

 

Articolo 243

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

All’art.243 comma 10 sostituire sanità con “salute

 

 

Art. 244

 Registrazione dei tumori

All’art.244 sostituire

1. E’ istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di  sospetta origine professionale.

 

2. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR) di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, le informazioni di cui all’allegato tecnico.

 

3. Nei casi accertati di mesotelioma è costituito presso  l’ISPESL un apposito registro nazionale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308 regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

 

4. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di sospetta origine professionale utilizzando i flussi  informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e da altre amministrazioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all’INAIL ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

 

5. I registri di cui ai comma 1, 3, 4 e i sistemi di monitoraggio di cui al comma 5 integrano e si avvalgono dei flussi informativi previsti dall’articolo 8.

 

6. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

 

Con

 

“1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’art. 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all’art. 8.

 

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

 

3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

 

4. L’ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, all’INAIL ed alle Regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

 

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e province autonome.” 

 

 

Articolo 245

Adeguamenti normativi

All’art.245 comma 1 sostituire sanità con “salute

 

 

CAPO III

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

SEZIONE I


Articolo 246

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle ulteriori attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate ed in tutti i casi di possibile esposizione dei lavoratori all’amianto.

 

 

Articolo 248

Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, quali quelli relativi agli edifici, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle macchine, agli impianti ed ai mezzi di trasporto, nonché opere di scavo e perforazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

 

 

Articolo 249

Valutazione del rischio

l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione di contaminazione aerea e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 2, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo della contaminazione aerea 'esposizione dei lavoratori alla dovuta alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

 

 

 

Articolo 250

Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo della contaminazione aerea 'esposizione alla della polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

 

 

Articolo 251

Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a)        il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b)       i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia pari al livello indicato dall’OMS per la popolazione generale e comunque non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’art. 254

c)       l’ utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’art 256 comma 4 lettera d.

d)       per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’art 249 comma 3 si applica quanto previsto al comma 1 lettera b del presente articolo.

e)       i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f)        tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g)       l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h)       i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

 

Articolo 252

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

 

 

Articolo 253

Controllo dell’esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui  ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

 

 

Articolo 254

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se la contaminazione dell’aria 'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con Fattore di Protezione Operativo tale da garantire le condizioni previste dall’art. 251 comma 1 lettera b; l’ utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’art 256 comma 4 lettera d.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

 

 

Articolo 255

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’art 251 comma 1 lettera b.  e ne esige l'uso durante tali lavori;

b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

 

 

Articolo 256

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 50.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

 

 

Articolo 257

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

 

 

Articolo 258

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l’eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto ed alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

 

Articolo 259

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all’atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all’art. 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata del medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare Dispositivi di Protezione Respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’art. 243 comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

 

 

Articolo 260

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 259, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 243, comma 1.

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori  di cui all’art. 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, la valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’art 251 comma 1 lettera b e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’Art. 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243 comma 1 e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’art. 251 comma 1 lettera b.

 

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui ai commi l e 2.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

4. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

 

Articolo 261

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.


TITOLO X


TITOLO XI


TITOLO XII


TITOLO XIII

 

 

All’articolo 303, comma 1, lettera a):

dopo “303,” inserire “fatta eccezione per l’articolo 64”

 

 

Dopo l’articolo 303 inserire il seguente

 

 

Articolo 304 (Norma finale):

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 sono integrative di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2,

DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123

 

2 – Allegati


Allegato I

 

Allegato I

Aggiungere dopo il primo punto che termina con le parole “valutazione dei rischi” il seguente ulteriore punto:

§         “Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione”

Eliminare le parole ” Violazioni che espongono al rischio di incendio” ed i due relativi punti susseguenti:

§         “Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette”;

§         “Mancanza mezzi estinzione incendi”

 


Allegato IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

Il punto 1.3.1.1. diviene: “1.3.1.1.  essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;”

 

 

Il testo del punto 1.5.7 diviene: “1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.”

 

 

Nel punto 1.7.3 sostituire “m. 1,50” con “m. 2,00”

 

Il testo del punto 1.9.1.1. diviene: “1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile anche ottenuta con impianti di areazione.”

 

 

Il testo del punto 1.9.2.5 diviene: “1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.”

 

 

Cancellare il punto 1.11.1.4.

 

 

Nel punto 1.11.1.5 cancellare la frase “in detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo”

 

 

Il testo del punto 1.13.2.3 diviene: “1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.”

 

 

Cancellare i punti 2.1.6.1. e 2.1.6.2

 

 

Nel punto 3.1, dopo le parole “aventi dimensioni” cancellare “non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40” e inseriretali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

 

Nel punto 3.4.3 sostituire “4.4.1” con “3.4.1

 

 

Aggiungere in fondo al punto 4.3.1, di seguito alle parole “dei lavoratori” le parole “in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi

 

 

Cancellare il punto 4.3.2.

 

 

Nel punto 4.4 sostituire “articolo” con “punto

 

 

Cancellare l’intero punto 5

 

Il punto 6.3 “Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicata la  La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici sono definiti dal Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.”

 

 

Cancellare il punto 7.6.4

 

 


Allegato VII

 

Sostituire “Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.) con “Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

 

Sostituire “Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive o instabili” con “Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive o instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

 

Sostituire “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni - verifiche triennali” con “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni - verifiche triennali

 

Sostituire ogni voce “Apparecchi di sollevamento …”  con  “Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg…” 

 

Eliminare: “Promemoria : gru e apparecchi di sollevamento …

 

 

 


Allegato IX

 

Togliere la parte da punto “6.2.3 Schemi dell’impianto … “ fino al termine dell’allegato IX

 


Tab. 1 - All. IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche

e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

 

Un (kV)

Distanza minima consentita

(m)

 

≤1

3

10

3,5

15

3,5

132

5

220

7

380

7

 


 

Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

 

 

Commento: Si aggiunge 2 titoli a chiusura dell’allegato, in aggiunta ai titoli “PARTE TEORICA” e “PARTE PRATICA”

 

 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

 

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

  • Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
  • Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
  •  

     

    MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

    La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato in 30.

    E’inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

     

     


    Allegato XVIII  - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

     

    2.1.5 Parapetti

    2.1.5.1. Il parapetto di cui all’art. 126 116 ……………………

     

    2.1.6 ponti a sbalzo

    2.1.6.1 Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’art. 127 117

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO  XXVI - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

     

     

    All’Allegato XXVI sostituire al punto 1 alla legge 29 maggio 1974, n.256 e la decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni con “ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.65, e successive modifiche”


    Allegato XXXV

     

    Tutti i riferimenti agli “articolo 181” vanno sostituiti con “articolo 202” e quelli agli “articolo 182” vanno sostituiti con “articolo 203”


    Allegato XLIX

     

    Punto 1: Sostituire “Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo. Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo” con “Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo XI. Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo XI

     

    Punto 2: Sostituire “Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'allegato XXXXXII, parte A, e' determinato da tale classificazione.” con “Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'allegato LII, parte A, e' determinato da tale classificazione.

     

     

     


    Allegato L

     

    Punto osservazioni preliminari a): Sostituire “a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato XXXXXI, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;” con “a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato LI, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;”

     

     

     

    Punto 2.10 “Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.” Si fa riferimento ad articoli del DPR 320/56 che verrà abrogato.

     

    Punto 2.12. “Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilita' delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio”. Si fa riferimento ad articoli del DPR 320/56 che verrà abrogato.

     

     


    Allegato LI

     

    Aggiungere in fondo: “Caratteristiche: forma triangolare; lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).

     

     



    ([1]) Per ragioni di omogeneità con quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b).

    ([2]) Per ragioni di omogeneità con quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera h).

     

    sicurezzalavoro12032008.doc