Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Acquacoltura: disposizioni di polizia sanitaria. Parere su Decreto

giovedì 10 luglio 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI ALLE SPECIE ANIMALI D’ACQUACOLTURA E AI RELATIVI PRODOTTI, NONCHÉ ALLA PREVENZIONE DI TALUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI E ALLE MISURE DI LOTTA CONTRO TALI MALATTIE

 

 

Punto 1) Elenco B – Odg Conferenza Stato- Regioni

(in allegato il testo in formato pdf)

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

 

 

 

all’art. 3, comma 1, lettera o), sostituire la parola “superfici” con la parola “aree”;

 

all’articolo 4, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: “Tuttavia, ad ogni centro di spedizione, centro di depurazione o bacino di depurazione naturale ed ogni altra impresa analoga, anche situata all’interno di una zona destinata a molluschicoltura, è rilasciata un’autorizzazione individuale.”;

 

all’art. 6, comma 4, eliminare la parola “Tutte” e la frase “, sulla base del costo effettivo del servizio”;

 

all’art. 7, comma 1, sostituire la parola “trasformazione” con la parola “lavorazione”;

 

all’art. 8, comma 3, eliminare la parola “Tutte” e la frase “, sulla base del costo effettivo del servizio”;

 

all’art. 9, comma 5, eliminare il seguenti periodo: “, conservati per almeno due anni in un registro nazionale,”;

 

all’art. 16, comma 6, dopo le parole “bacini idrici” sostituire la parola “naturali” con la parola “territoriali”;

 

all’art. 21, comma 1, dopo il periodo “in conformità agli articoli 47 o 48 sono posti in”, sostituire la parola “isolamento” con la parola “quarantena”;

 

all’art. 35, comma 1, lettera b) sostituire la parola “negativo” con la parola “favorevole”;

 

all’art. 37, comma 1, sostituire il punto d) con il seguente: “controlla che gli animali di acquicoltura morti siano rimossi e smaltiti, entro un idoneo periodo di tempo, in conformità del regolamento CE 1774/2002,in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia”.

 

 

 

Roma, 10 luglio 2008

pol_sanitaria_10_07_08.pdf